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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1190

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 della Commissione del 15 luglio 2021 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per l’anno di riferimento 2022, le specifiche tecniche dei dati da raccogliere e trasmettere in materia di uso delle TIC e commercio elettronico nell’ambito del regolamento (UE) 2019/2152. Definisce variabili obbligatorie e facoltative, popolazione statistica, unità di misura, disaggregazioni e termine di trasmissione dei dati, oltre alle scadenze per le relazioni annuali su metadati e qualità. L’obiettivo è assicurare dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.

Specifica tecnica dei requisiti dei dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l’anno di riferimento 2022, ai fini delle statistiche europee sulle imprese.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono trasmettere a Eurostat i dati statistici relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" secondo le specifiche tecniche fissate nell’allegato. Riguarda le imprese rientranti nella copertura NACE da C a J e da L a N, nonché il gruppo 95.1, con classe dimensionale ordinaria pari ad almeno 10 addetti dipendenti e indipendenti; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. Sono inoltre previsti obblighi di trasmissione di relazioni annuali sui metadati e sulla qualità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l’anno 2022

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 della Commissione stabilisce le specifiche tecniche necessarie per l’attuazione, per l’anno di riferimento 2022, della tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese. La disciplina mira a rendere omogenei, comparabili e armonizzati i dati raccolti negli Stati membri, anche mediante definizione di variabili, copertura statistica, classificazioni, disaggregazioni e scadenze di trasmissione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2019/2152, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6, come base per fissare le specifiche tecniche. Nei considerando si sottolinea che la corretta applicazione della tematica richiede una puntuale definizione delle variabili, dell’unità di misura, della popolazione statistica, delle classificazioni e delle disaggregazioni, nonché del termine per la trasmissione dei dati. Viene inoltre evidenziata la necessità di standardizzare anche le relazioni annuali su metadati e qualità.

Obbligo di trasmissione dei dati

L’articolo 1 dispone che, per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettano i dati in base alle specifiche tecniche contenute nell’allegato del presente regolamento per l’anno di riferimento 2022. Il rinvio all’allegato è centrale, perché è lì che sono definite le variabili da rilevare e le condizioni di osservazione.

Relazioni annuali su metadati e qualità

L’articolo 2 disciplina due ulteriori adempimenti informativi verso Eurostat:

  • la relazione annuale sui metadati deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2022;
  • la relazione annuale sulla qualità deve essere trasmessa entro il 5 novembre 2022. Entrambe le relazioni riguardano la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" e si inseriscono nel sistema di monitoraggio della qualità delle statistiche sulle imprese.

Contenuto dell’allegato: variabili obbligatorie

L’allegato è il nucleo operativo del regolamento. Le variabili obbligatorie coprono un’ampia gamma di aspetti dell’uso delle tecnologie digitali nelle imprese, tra cui:

  • caratteristiche generali dell’impresa: attività economica principale, numero medio di addetti, fatturato;
  • accesso e uso professionale di Internet da parte del personale;
  • impiego e formazione di specialisti TIC, nonché assunzioni o tentativi di assunzione;
  • svolgimento interno o esternalizzato di funzioni TIC;
  • utilizzo di robot industriali e di servizio;
  • misure di sostenibilità/efficienza connesse alle TIC e gestione a fine vita delle apparecchiature TIC;
  • connessioni fisse a Internet, riunioni a distanza e accesso remoto a posta elettronica, documenti e applicazioni aziendali;
  • vendite via web e vendite di tipo EDI;
  • misure di sicurezza TIC, inclusi autenticazione forte, biometria, combinazioni di meccanismi, cifratura, backup, VPN, controllo degli accessi, monitoraggio, log, valutazione del rischio e test di sicurezza;
  • formazione e sensibilizzazione del personale in materia di sicurezza TIC;
  • documentazione interna su sicurezza e riservatezza dei dati;
  • incidenti di sicurezza TIC e loro effetti su servizi, dati e riservatezza;
  • attività di sicurezza svolte dal personale o da fornitori esterni;
  • assicurazione contro incidenti di sicurezza TIC;
  • motivazioni dell’adozione dei robot;
  • posti vacanti difficili da coprire per specialisti TIC.

Contenuto dell’allegato: variabili facoltative

Sono previste anche variabili facoltative, che gli Stati membri possono decidere di rilevare, concernenti:

  • l’uso di dispositivi portatili aziendali con connessione mobile;
  • la distribuzione geografica delle vendite via web tra mercato nazionale, altri Stati membri e resto del mondo;
  • le difficoltà riscontrate nelle vendite verso altri Stati membri, comprese quelle connesse a consegne, reclami, etichettatura, lingua e IVA;
  • le cause delle difficoltà di reclutamento di specialisti TIC;
  • il numero di robot industriali e di servizio utilizzati.

Popolazione statistica, unità di misura e disaggregazioni

La copertura statistica riguarda le attività economiche delle sezioni NACE da C a J e da L a N, oltre al gruppo 95.1. La platea ordinaria è costituita dalle imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; l’inclusione delle imprese sotto tale soglia è facoltativa.

Quanto alle modalità di espressione, i dati sono raccolti in linea generale come dati assoluti, con eccezioni per le variabili sul fatturato, che possono essere espresse in valuta nazionale (migliaia) o come percentuale del fatturato totale.

Il regolamento dettaglia inoltre le disaggregazioni richieste:

  • per attività economica, ai fini degli aggregati nazionali;
  • per contributo ai soli totali europei, con specifiche sezioni, divisioni e aggregati NACE;
  • per classi dimensionali, con classi 10+, 10-49, 50-249 e 250+, e con classi facoltative 0-9, 0-1 e 2-9.

Termine di trasmissione e applicazione

Il termine per la trasmissione dei dati è fissato al 5 ottobre 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione in attuazione del regolamento (UE) 2019/2152, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 6. La finalità è specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni, le disaggregazioni e il termine di trasmissione, così da garantire dati comparabili e armonizzati sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico".

Trasmissione dei dati per l’anno di riferimento 2022

Gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato del regolamento, riferite all’anno di riferimento 2022.

Relazioni annuali su metadati e qualità

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) la relazione annuale sui metadati entro il 31 maggio 2022 e la relazione annuale sulla qualità entro il 5 novembre 2022, entrambe riferite alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico".

Variabili obbligatorie

L’allegato elenca 70 variabili obbligatorie, tra cui: dati strutturali d’impresa, accesso e uso di Internet, presenza e formazione di specialisti TIC, esternalizzazione di funzioni TIC, utilizzo di robot industriali e di servizio, misure ambientali connesse alle TIC, pratiche di smaltimento/riuso delle apparecchiature TIC, connessioni fisse a Internet e velocità di download, riunioni a distanza e lavoro remoto, vendite via web ed EDI, misure di sicurezza TIC, sensibilizzazione/formazione del personale, disponibilità di documenti di sicurezza, incidenti di sicurezza e loro conseguenze, uso di attività di sicurezza svolte internamente o da fornitori esterni, assicurazione contro incidenti TIC, motivi dell’adozione dei robot e posti vacanti difficili da coprire per specialisti TIC.

Variabili facoltative

L’allegato prevede variabili facoltative su: uso di dispositivi portatili aziendali con connessione mobile, ripartizione geografica delle vendite via web, difficoltà nelle vendite transfrontaliere nell’Unione, cause delle difficoltà di reclutamento di specialisti TIC e numero di robot utilizzati.

Popolazione statistica e classificazioni

La popolazione statistica copre le attività economiche delle sezioni NACE da C a J e da L a N e il gruppo 95.1. La copertura ordinaria riguarda le imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; la partecipazione delle imprese più piccole è facoltativa. Sono fissate disaggregazioni per attività economica e per classe dimensionale, con indicazioni distinte per il calcolo degli aggregati nazionali e per il contributo ai totali europei.

Unità di misura e termini di trasmissione

I dati devono essere espressi, in linea generale, in valori assoluti, con eccezioni per il fatturato in valuta nazionale (migliaia) o in percentuale del fatturato totale. Il termine per la trasmissione dei dati è fissato al 5 ottobre 2022.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticaimpresacommercio elettronicotecnologie dell’informazione e della comunicazionemercato interno

Testo integrale

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