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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1166

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione del 15 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio della data di applicazione degli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinvia l’entrata in applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/947 relative agli scenari standard per le operazioni UAS, in ragione del ritardo nella disponibilità di norme armonizzate per le classi C5 e C6. La modifica mira a evitare che gli Stati membri debbano accettare solo dichiarazioni fondate sugli scenari standard dell’Unione prima che il quadro tecnico sia effettivamente disponibile. Vengono quindi fissate nuove date di applicazione e una disciplina transitoria per gli scenari nazionali o equivalenti.

Rinvio della data di applicazione di talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sugli scenari standard per le operazioni UAS.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di sistemi di aeromobili senza equipaggio (UAS), agli Stati membri e, indirettamente, ai fabbricanti di UAS interessati dai requisiti delle classi C5 e C6. Incide sulle dichiarazioni rese dagli operatori UAS ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con particolare riguardo alle operazioni conformi agli scenari standard dell’allegato, appendice 1, del medesimo regolamento. Ha applicazione in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene una disciplina transitoria che consente, fino al 2 dicembre 2023, l’accettazione di dichiarazioni basate su scenari standard nazionali o equivalenti, e prevede la cessazione di validità di tali dichiarazioni dal 2 dicembre 2025.

Rinvio della data di applicazione degli scenari standard per le operazioni UAS

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, relativo alle norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio, al fine di differire l’avvio di alcune disposizioni operative connesse agli scenari standard. Il rinvio è motivato dalla circostanza che alcune norme armonizzate per i requisiti delle classi C5 e C6 non sarebbero state disponibili entro la data originariamente prevista del 2 dicembre 2021.

Contesto e finalità

Il considerando chiarisce che i fabbricanti di UAS considerano le norme armonizzate uno strumento essenziale per immettere sul mercato prodotti conformi. Poiché tali norme non sarebbero state pronte in tempo, la Commissione ha ritenuto necessario posticipare l’applicazione delle disposizioni, così da evitare che gli Stati membri possano accettare solo dichiarazioni basate su scenari standard dell’Unione prima che il quadro tecnico sia completo.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda gli Stati membri, gli operatori UAS che rendono dichiarazioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/947 e, per riflesso, i fabbricanti di UAS interessati dai requisiti tecnici delle classi C5 e C6. L’intervento concerne le operazioni conformi a uno dei due scenari standard previsti nell’allegato, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

Nuove date di applicazione

L’articolo 1 sostituisce i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/947, fissando le seguenti date:

  • l’articolo 5, paragrafo 5, si applica dal 3 dicembre 2023;
  • il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), dell’allegato si applicano dal 1° luglio 2022.

Regime transitorio per scenari nazionali o equivalenti

Fino al 2 dicembre 2023, e fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad accettare dichiarazioni degli operatori UAS presentate secondo l’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti. Tale possibilità è subordinata alla condizione che gli scenari nazionali rispettino i requisiti del punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.

Durata residua delle dichiarazioni e cessazione di validità

Le dichiarazioni ammesse nel periodo transitorio non hanno efficacia indefinita: il regolamento stabilisce che esse cessano di essere valide il 2 dicembre 2025. Questa previsione chiude il passaggio dagli scenari nazionali o equivalenti al regime uniforme basato sugli scenari standard dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinvio dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/947

L’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, è posticipata al 3 dicembre 2023.

Applicazione di specifiche disposizioni dell’allegato

Il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), dell’allegato e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), dell’allegato si applicano dal 1° luglio 2022.

Regime transitorio per le dichiarazioni degli operatori UAS

Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, purché tali scenari soddisfino i requisiti del punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.

Cessazione di validità delle dichiarazioni transitorie

Le dichiarazioni accettate sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti cessano di essere valide dal 2 dicembre 2025.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civiledronisicurezza aereamercato internonormazione tecnica

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