Sentenza n. 16271/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 523/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza breve e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.018,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 523/2025, pubblicata il 14 luglio 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per i periodi in cui aveva svolto supplenze brevi e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.018,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto le misure necessarie per conformarsi al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha rilevato che l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura esecutiva e consiste nell’accertare l’omissione o l’elusione del giudicato, senza riaprire accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. La ricorrente aveva allegato l’inadempimento e il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha fornito chiarimenti né indicato di avere eseguito la sentenza; il TAR ha quindi ritenuto fondata la pretesa e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Per il perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine dato all’Amministrazione. Non ha disposto penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
L’azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere dalla pubblica amministrazione l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e l’adempimento dell’obbligo di conformarvisi.
art. 114 c.p.a.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
Accertata l’inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a intervenire se l’amministrazione non vi provvede.
Massime di principio
- L’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l’omissione o l’elusione del giudicato, senza integrare il titolo né svolgere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l’inadempimento del titolo e l’amministrazione non fornisce chiarimenti né indica di averlo correttamente eseguito, tale mancata dimostrazione dell’adempimento giustifica l’accoglimento della domanda esecutiva.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta e stabilire un ulteriore termine per l’intervento sostitutivo.
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