Cassazione Penale, Sentenza n. 27191/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in un procedimento penale. L'istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per difetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti dal T.U. spese di giustizia, in particolare per la mancata specificazione del reddito percepito nell'anno di riferimento (2021), per l'assenza di indicazioni complete sui componenti del nucleo familiare e sui loro redditi, e per la contraddittorietà della dichiarazione reddituale, che riportava redditi pari a zero per alcuni anni ma anche entrate da lavori saltuari senza collocazione temporale. Il ricorrente ha proposto cinque motivi, tutti centrati sulla pretesa errata applicazione degli artt. 76, 77, 79 e 99 TUSG: ha sostenuto che la dichiarazione dovesse essere letta in senso sostanziale, come riferita all'assenza di redditi stabili e fiscalmente rilevanti; che la legge non richiedesse una indicazione analitica per singolo anno; che l'istanza fosse comunque integrabile e il giudice dovesse richiedere chiarimenti; che la richiesta di certificazione al consolato non potesse determinare inammissibilità e che dovesse comunque essere considerata l'autocertificazione resa in Italia; infine, che la Corte dovesse rivalutare complessivamente i presupposti reddituali alla luce dei propri poteri di integrazione documentale. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di patrocinio fosse sin dall'origine inammissibile perché non conteneva la necessaria specifica indicazione del reddito complessivo riferito all'annualità di riferimento, né una dichiarazione idonea a consentire il controllo della sussistenza dei requisiti reddituali; la genericità e la contraddittorietà della dichiarazione non consentivano un esame nel merito. Ha inoltre affermato che il potere del giudice di chiedere integrazioni documentali ex art. 79, comma 3, TUSG è discrezionale e non impone alcun dovere di assegnare un termine per sanare le carenze dell'istanza. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiede la dichiarazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione e non superiore al limite previsto; serve come parametro della verifica reddituale per il patrocinio a spese dello Stato
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a) ... b) ... c) ... d) ...
la domanda di ammissione deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità dell'interessato e dei familiari, la dichiarazione sostitutiva con specifica determinazione del reddito complessivo e l'impegno a comunicare le variazioni; l'omissione della specifica indicazione reddituale annuale rende l'istanza inammissibile
art. 77 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato, ma non è centrale nella ratio decidendi
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
regola l'opposizione avverso il provvedimento in tema di patrocinio a spese dello Stato; il giudice dell'opposizione ha confermato l'inammissibilità originaria
art. 98 cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso in combinazione con le norme del TUSG; non emerge una specifica autonoma elaborazione nella decisione
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 79 TUSG deve avere il contenuto attestativo previsto per le autocertificazioni
art. 94 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di impossibilità di produrre la dichiarazione consolare estera, può operare l'autocertificazione, ma resta fermo l'onere di indicare in modo preciso i redditi prodotti all'estero nel periodo di riferimento
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in via sistematica dalla Corte per affermare che la falsità o incompletezza della dichiarazione incide sull'ammissibilità dell'istanza, non sul merito del beneficio
art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva ... è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio
il giudice richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite per distinguere tra ammissibilità dell'istanza e spettanza del beneficio
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colpevole non esclusa
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza è inammissibile se non contiene la specifica indicazione del reddito complessivo riferito all'annualità di riferimento, perché tale dato è indispensabile per il controllo formale dei requisiti di ammissibilità.
- L'omissione della dichiarazione fiscale per l'ultimo anno non esonera l'istante dall'onere di dichiarare, con autocertificazione, l'ammontare dei redditi complessivamente percepiti nel periodo considerato, anche se non dichiarati al fisco.
- La contraddittorietà o genericità della dichiarazione reddituale, quando impedisce di verificare la sussistenza dei requisiti economici, determina l'inammissibilità originaria della domanda e non una mera irregolarità sanabile nel merito.
- Il potere del giudice di richiedere integrazioni documentali nell'istruttoria del patrocinio a spese dello Stato è discrezionale e non si traduce in un obbligo di assegnare un termine per sanare le carenze dell'istanza.
- Le carenze dell'istanza vanno distinte dalla falsità della dichiarazione: entrambe attengono al vaglio di ammissibilità della domanda, che precede ogni valutazione sul diritto sostanziale al beneficio.
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