Regolamento (UE) 2020/2172
Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 per prorogarne l’applicazione fino al 31 dicembre 2025 e per adeguare il sistema delle preferenze commerciali autonome concesse ai paesi dei Balcani occidentali. Conferma l’accesso in esenzione da dazi per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e disciplina in modo specifico un contingente tariffario globale per alcuni vini. Vengono inoltre aggiornate le condizioni di ammissione al regime, i poteri della Commissione in materia di sospensione e le denominazioni di alcune parti beneficiarie.
Proroga fino al 31 dicembre 2025 e aggiornamento delle misure commerciali preferenziali autonome dell’UE per i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, con particolare disciplina per i prodotti agricoli e i vini.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, in particolare ai prodotti dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e ad alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I. Beneficiano del regime solo i prodotti che rispettano le regole di origine richiamate dal regolamento e le ulteriori condizioni di cooperazione, non aumento di dazi/restrizioni e rispetto dei diritti umani, del lavoro, della democrazia e dello Stato di diritto. Restano rilevanti le interazioni con gli accordi bilaterali conclusi tra l’UE e le singole parti beneficiarie; il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Proroga e aggiornamento delle misure commerciali autonome per i Balcani occidentali
Il regolamento (UE) 2020/2172 modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009, che disciplina misure commerciali eccezionali a favore dei paesi e territori collegati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione. La riforma tiene conto del fatto che sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e associazione con tutte le parti beneficiarie e mira a prorogare il regime fino al 31 dicembre 2025, mantenendo uno strumento di sostegno commerciale per i Balcani occidentali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le preferenze si applicano ai prodotti originari di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. La disciplina riguarda in via generale i prodotti dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative e in esenzione da dazi, nonché alcuni prodotti vitivinicoli individuati nell’allegato I.
Regime preferenziale generale
L’articolo 1, come sostituito, conferma che i prodotti originari delle parti beneficiarie indicate sono ammessi nell’Unione senza restrizioni quantitative, senza misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e oneri equivalenti. Il regolamento chiarisce inoltre che, ove previsto, i prodotti continuano a beneficiare delle disposizioni del regolamento e che restano applicabili eventuali concessioni più favorevoli contenute negli accordi bilaterali con l’Unione.
Condizioni di accesso alle preferenze
L’articolo 2 mantiene un impianto condizionale rigoroso. Il beneficio è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle regole di origine richiamate dal codice doganale dell’Unione. Le parti beneficiarie devono inoltre:
- non introdurre nuovi dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione e non aumentare quelli esistenti dal 30 settembre 2000;
- garantire una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione per prevenire le frodi;
- non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, della democrazia e dello Stato di diritto.
Accanto a tali requisiti, il regime resta subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e a cooperare regionalmente, anche mediante la creazione di zone di libero scambio conformi all’articolo XXIV del GATT 1994 e alle pertinenti norme OMC. In caso di inosservanza di tale ulteriore requisito, il Consiglio può adottare misure appropriate a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Sospensione e controlli da parte della Commissione
Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri di sospensione in caso di violazione delle condizioni essenziali. Se una parte beneficiaria non rispetta l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), oppure il paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, i benefici previsti dal regolamento mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
Inoltre, l’articolo 10, come modificato, consente una sospensione urgente, per un periodo di tre mesi, qualora esistano prove sufficienti di:
- frodi;
- mancata cooperazione amministrativa necessaria per verificare l’origine;
- forte aumento delle esportazioni verso l’Unione oltre la normale capacità produttiva ed esportativa;
- inosservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c).
Prima di adottare tali misure, la Commissione deve comunicare le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali, invitare gli Stati membri a prendere le misure cautelari necessarie e/o le parti beneficiarie a conformarsi, e pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Anche queste misure sono adottate mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.
Disciplina specifica per i vini
Una parte del regime riguarda i prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I. Per tali merci i dazi doganali sono sospesi entro i limiti del contingente tariffario dell’Unione, per i periodi e alle condizioni indicate nell’allegato. L’allegato I prevede un contingente globale annuo di 30 000 hl per vini di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol., diversi dai vini spumanti, con esenzione da dazio.
Il testo precisa anche, per ciascuna parte beneficiaria, la relazione tra il contingente globale e gli eventuali contingenti tariffari individuali previsti dai relativi protocolli sul vino; in diversi casi l’accesso al contingente globale è subordinato all’esaurimento di tali contingenti individuali.
Gestione dei contingenti e coordinamento con altri accordi
I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione secondo le regole del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’articolo 7 viene aggiornato per ricomprendere gli adeguamenti imposti da altri accordi commerciali tra l’Unione e le parti beneficiarie e per chiarire che la violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), può giustificare la sospensione totale o parziale dei benefici.
Durata, entrata in vigore e effetti
Il regolamento stabilisce che il regime si applica fino al 31 dicembre 2025. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato I è sostituito integralmente, mentre l’allegato II è soppresso.
Disposizioni principali
Regime preferenziale per i prodotti originari
L’articolo 1, come sostituito, conferma che i prodotti originari di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, limitatamente ai prodotti dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative, senza misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e oneri di effetto equivalente. È inoltre stabilito che, quando il regolamento lo prevede, i prodotti continuano a beneficiare delle sue disposizioni e, in ogni caso, delle concessioni più favorevoli rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali con l’Unione.
Condizioni per beneficiare del regime
L’articolo 2 subordina l’accesso alle preferenze al rispetto delle regole di origine richiamate dal codice doganale dell’Unione e ai seguenti impegni delle parti beneficiarie: non introdurre nuovi dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione né aumentare quelli esistenti dal 30 settembre 2000; cooperare amministrativamente in modo efficace per prevenire le frodi; non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, inclusi i diritti fondamentali del lavoro, della democrazia e dello Stato di diritto.
Condizione ulteriore di riforme economiche e cooperazione regionale
Il beneficio del regime è inoltre subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e a rafforzare la cooperazione regionale, anche mediante la creazione di zone di libero scambio conformi all’articolo XXIV del GATT 1994 e alle regole pertinenti dell’OMC. In caso di inosservanza, il Consiglio può adottare misure appropriate a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Sospensione dei benefici da parte della Commissione
Se una parte beneficiaria non rispetta le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), oppure il paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, i benefici previsti dal regolamento mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
Contingente tariffario per alcuni vini
L’articolo 3, come modificato, prevede la sospensione dei dazi per alcuni prodotti vitivinicoli originari delle parti beneficiarie, elencati nell’allegato I, entro i limiti del contingente tariffario dell’Unione, per i periodi, i livelli e alle condizioni indicati nell’allegato stesso. L’allegato I istituisce un volume globale annuale di 30 000 hl per vini di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti, con aliquota del dazio pari all’esenzione.
Gestione dei contingenti tariffari
L’articolo 5 dispone che i contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano gestiti dalla Commissione ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Adeguamenti e cause di sospensione
L’articolo 7 è modificato per includere, tra gli adeguamenti del regolamento, quelli richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e le parti beneficiarie e la sospensione, totale o parziale, dei benefici in caso di violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), relativo ai diritti umani, ai diritti del lavoro, alla democrazia e allo Stato di diritto.
Misure urgenti in caso di frodi o aumento anomalo delle esportazioni
L’articolo 10, paragrafo 1, attribuisce alla Commissione il potere di sospendere integralmente o parzialmente i regimi per un periodo di tre mesi se dispone di elementi di prova sufficienti di frodi, mancata cooperazione amministrativa sulla verifica dell’origine, forte aumento delle esportazioni verso l’Unione oltre la normale capacità produttiva/esportativa, o inosservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c). Prima di adottare la misura, la Commissione deve informare il comitato di attuazione per i Balcani occidentali, invitare gli Stati membri ad adottare provvedimenti cautelari e/o le parti beneficiarie a conformarsi, e pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Durata di applicazione e allegati
L’articolo 12, secondo comma, stabilisce che il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025. È sostituito l’allegato I relativo ai contingenti tariffari ed è soppresso l’allegato II.
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