Cassazione Civile, Ordinanza n. 09257/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino indiano ha impugnato innanzi al giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione adottato nei suoi confronti. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione rilevando, tra l'altro, che lo straniero aveva dichiarato di essere entrato in Italia nel 2018, di conoscere italiano e inglese, di non voler rientrare nel paese d'origine e di non essere interessato al termine per la partenza volontaria; che era stato deferito per soppressione, distruzione e occultamento del passaporto; che aveva presentato una domanda di protezione internazionale poi rigettata dalla Commissione territoriale e, successivamente, dal Tribunale; che era stata anche proposta un'istanza di emersione da lavoro irregolare poi respinta; e che mancava prova di una nuova domanda di protezione internazionale idonea a sospendere l'efficacia del diniego. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) omessa pronuncia sui motivi di opposizione fondati sulla violazione degli artt. 2 Cost., 8 CEDU, 7 della Carta dei diritti fondamentali UE e 19 d.lgs. 286/1998, assumendo l'inespellibilità per il rischio di gravi lesioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio; (2) nullità della sentenza per omessa motivazione; (3) violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 7 d.lgs. 25/2008, sostenendo che la domanda di protezione internazionale avrebbe sospeso automaticamente l'efficacia esecutiva del diniego e quindi avrebbe impedito l'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la censura era generica e non specifica: il divieto di espulsione ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 impone sì di valutare il rischio di violazione della vita privata e familiare e l'esistenza di legami familiari, sociali e culturali, ma nel caso concreto il ricorrente si era limitato ad allegare in modo astratto un rischio di rimpatrio in India, senza indicare concreti legami familiari o sociali radicati in Italia né elementi effettivi sulla situazione della zona di provenienza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, dopo il rigetto da parte del Tribunale della domanda di protezione internazionale, l'espulsione è legittima salvo sospensione espressa degli effetti del decreto impugnato; poiché nel caso di specie non risultava alcuna sospensione della decisione del Tribunale e il ricorrente non l'aveva neppure allegata, non poteva sostenersi l'illegittimità del decreto di espulsione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro dei diritti fondamentali asseritamente lesi dall'espulsione, ma la Corte non ne trae una diversa conclusione in assenza di allegazioni specifiche.
art. 8 CEDU
La Corte ribadisce che la valutazione dell'espulsione deve considerare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la presenza di legami familiari effettivi.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato insieme all'art. 8 CEDU per sostenere l'inespellibilità in presenza di rischio di compressione dei diritti fondamentali.
art. 19 d.lgs. 286/1998
È norma protettiva di carattere generale che impone di valutare, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione, il rischio di lesione del diritto alla vita privata e familiare e la concreta esistenza di legami familiari, sociali e culturali.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
L'espulsione disposta in tale contesto resta soggetta alla verifica delle cause ostative previste dalla normativa protettiva generale.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato come termine di raffronto per la valutazione dei legami familiari e del diritto convenzionale alla vita familiare.
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
La sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del diniego opera nel giudizio di impugnazione, ma viene meno con il rigetto del Tribunale; la sospensione può rivivere solo se il giudice dispone espressamente la sospensione degli effetti.
art. 7 d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa sospensione automatica dell'espulsione, ma la Corte applica la disciplina speciale dell'art. 35-bis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione il giudice deve valutare anche le cause ostative fondate sulla tutela della vita privata e familiare dello straniero, ma la censura in cassazione deve essere specifica e supportata da allegazioni concrete sui legami effettivi in Italia e sulla situazione del paese o dell'area di rimpatrio.
- La mera deduzione astratta di un rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio non è sufficiente a rendere illegittimo il decreto di espulsione se mancano allegazioni puntuali sulla vulnerabilità personale e sui legami familiari, sociali o culturali radicati nel territorio nazionale.
- Nel sistema della protezione internazionale, dopo il rigetto del Tribunale della domanda di protezione, l'efficacia esecutiva del diniego non resta sospesa automaticamente oltre tale decisione, salvo che il giudice disponga espressamente la sospensione dei relativi effetti; in mancanza, l'espulsione può essere legittimamente eseguita.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestazioni generiche o a riferimenti non puntuali ai provvedimenti rilevanti del procedimento amministrativo e giurisdizionale, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
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