Cassazione Civile, Sentenza n. 37445/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento del maggior danno per il ritardo nel rimborso IVA relativo agli anni 2010-2011, sostenendo che gli interessi liquidati dall'amministrazione non compensavano i costi effettivi sostenuti (costi per linea di credito). In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto parzialmente il danno; la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello dell'Agenzia, ha invece escluso la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la domanda devoluta alla giurisdizione tributaria in quanto accessorio al rapporto tributario. La ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso: hanno ritenuto che, quando l'Amministrazione fiscale abbia spontaneamente adempiuto al rimborso (seppur in ritardo) e non sia quindi insorta 'a monte' alcuna controversia tributaria, la domanda autonoma del contribuente per il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Hanno cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546
"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ... nonché ... gli interessi e ogni altro accessorio"
Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti tributi e i loro accessori; la Corte riconosce questa competenza ampia ma ne declina l'applicazione quando non è insorta alcuna lite tributaria a monte (ossia quando il rimborso è stato spontaneo).
art. 1224, comma 2, c.c.
Norma sul maggior danno per ritardo: la Corte ha ritenuto che una domanda autonoma fondata su tale norma, proposta dopo rimborso spontaneo dell'amministrazione, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 30 e art. 38-bis d.P.R. n.633/1972
Disciplina i termini e gli interessi per il rimborso IVA; costituiscono il parametro entro cui valutare il ritardo e gli interessi legalmente dovuti dall'amministrazione.
art. 20, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636
Prevede la possibilità per le Commissioni tributarie di condannare l'amministrazione al pagamento del credito riconosciuto; citato dalla giurisprudenza a supporto della competenza tributaria sugli accessori quando la controversia tributaria è stata già instaurata.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale rimborsa spontaneamente un credito d'imposta (anche se con ritardo) e il contribuente successivamente domanda in via autonoma il maggior danno per ritardo ex art.1224 c.2 c.c., la competenza è del giudice ordinario.
- Se, invece, il rimborso è il frutto di una controversia tributaria (impugnazione, sentenza tributaria o contestazione 'a monte' sull'esistenza o entità del credito), le domande sugli interessi e sul maggior danno tendono ad essere considerate accessorie e rientrano nella giurisdizione tributaria.
- La valutazione della giurisdizione dipende quindi dall'esistenza di una lite tributaria preesistente: assente la lite, prevale la giurisdizione ordinaria; presente la lite o un giudicato tributario, prevale quella tributaria.
- Per scegliere correttamente il foro, il contribuente deve documentare l'assenza di contestazione 'a monte' (es. rimborso amministrativo spontaneo) e distinguere tra interessi legalmente liquidati dall'amministrazione e il maggior danno concreto (costi finanziari, oneri provati) che si chiede al giudice ordinario.
- In caso di dubbio procedurale è necessario prevedere e prepararsi all'eventuale eccezione di incompetenza (produrre prove dell'adempimento spontaneo, delle condizioni del rimborso e della quantificazione del danno finanziario).
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