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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La persona condannata in via definitiva per associazione mafiosa e violazione della normativa sulle armi ha chiesto, in via incidentale, l'accertamento della collaborazione impossibile con la giustizia ai fini dell'accesso ai benefici ostativi ex art. 4-bis ord. pen., nonché l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda ritenendo che il condannato fosse ancora in grado di fornire utili informazioni sul clan di appartenenza, valorizzando il suo ruolo nel sodalizio, alcuni episodi specifici riferiti a fatti di cui sarebbe stato protagonista e note di DDA e Carabinieri che lo descrivevano come soggetto di elevata caratura criminale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe ampliato illegittimamente l'oggetto del giudizio sulla collaborazione impossibile, prendendo in considerazione fatti e reati estranei a quelli oggetto della condanna, e pretendendo apporto collaborativo su vicende diverse rispetto a quelle già compiutamente accertate nel giudicato; è stato anche dedotto che mancava una specifica allegazione del pubblico ministero e che la motivazione non spiegava quali ulteriori elementi conoscitivi il condannato avrebbe potuto ancora offrire.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio sulla collaborazione impossibile ex art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n. 199/2022, in relazione ai benefici ostativi dell'art. 4-bis ord. pen., deve restare circoscritto alle circostanze di fatto riferibili alle contestazioni mosse nei processi conclusi con le sentenze di condanna in esecuzione, senza poter essere esteso a ulteriori contenuti informativi relativi a condotte criminose diverse. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non spiegava quali ulteriori acquisizioni informative il condannato avrebbe potuto ancora fornire, né in che termini gli elementi richiamati fossero davvero utili al completamento dell'accertamento giudiziale dei fatti già oggetto di condanna. Per tale lacuna motivazionale, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'impossibilità della collaborazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n. 199/2022

    ha fissato le condizioni per la concessione dei benefici ex art. 4-bis ord. pen. e della liberazione condizionale ai condannati per delitti ostativi commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, nei casi di collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante.

  • art. 4-bis, comma 1, ord. pen.

    delimita l'area dei benefici penitenziari ostativi e costituisce il parametro entro cui va verificata l'impossibilità di una collaborazione utile con la giustizia.

  • art. 58-ter, comma 1, ord. pen.

    viene richiamato per distinguere la collaborazione effettiva, idonea a superare le soglie minime di espiazione, dalla diversa verifica della collaborazione impossibile.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    richiamato tra le ipotesi che consentono l'accesso ai benefici anche quando la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante.

  • art. 114 c.p.

    richiamato tra le attenuanti che possono rilevare ai fini dell'accesso ai benefici nei casi disciplinati dalla norma speciale.

  • art. 116, comma 2, c.p.

    richiamato tra le attenuanti che possono incidere sulla disciplina di accesso ai benefici penitenziari.

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato come norma processuale sulla cognizione del giudice di sorveglianza.

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato come norma processuale sulla procedura di sorveglianza.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione del provvedimento del giudice.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia ai fini dei benefici penitenziari ostativi deve rimanere ancorato alle sole circostanze di fatto riferibili ai reati oggetto delle condanne in esecuzione, senza estendersi a vicende criminose diverse o estranee al giudicato.
  • Il giudice di sorveglianza, nel valutare la collaborazione impossibile, non deve ricercare una generica utilità investigativa del condannato rispetto a contesti criminali diversi, ma verificare se, rispetto ai fatti già giudicati, residuino ancora ambiti conoscitivi non completamente esplorati.
  • La motivazione è viziata quando il provvedimento non indica in concreto quali ulteriori informazioni utili il condannato potrebbe ancora fornire e in che misura tali elementi siano necessari per integrare l'accertamento giudiziale già compiuto.
  • La collaborazione impossibile non coincide con la collaborazione effettiva: la prima attiene alla concreta esauribilità dell'apporto conoscitivo rispetto ai fatti giudicati, mentre la seconda riguarda l'idoneità dell'apporto a supportare repressione o prevenzione di ulteriori condotte criminose.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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