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Ordinanza

Ordinanza n. 255/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore della Provincia di Vibo Valentia del 4 maggio 2026, connesso all’archiviazione del procedimento relativo al permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda il mancato rispetto del termine per la presentazione della richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno e l’omessa o insufficiente valutazione complessiva della situazione dello straniero. Il ricorrente avrebbe potuto rappresentare l’attuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. È inoltre contestata la natura meramente formale del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere sulla valutazione della posizione individuale. Il periculum è stato ravvisato nell’archiviazione del procedimento, contestualmente accompagnata dall’emissione di un provvedimento di espulsione impugnato davanti al competente Giudice di pace.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti apprezzabili profili di possibile fondatezza del ricorso. In particolare, ha affermato che il termine per chiedere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno ha natura sollecitatoria e non perentoria: il suo mancato rispetto, da solo, non può giustificare il rigetto, dovendo l’amministrazione svolgere una valutazione complessiva della posizione del richiedente. La necessità di tale valutazione esclude che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 abbia funzione meramente formale, poiché l’interessato avrebbe potuto far valere elementi rilevanti, tra cui l’attuale rapporto di lavoro subordinato. Quanto al periculum in mora, il giudice lo ha ritenuto evidente per l’effetto pregiudizievole dell’archiviazione e per la contestuale emissione dell’espulsione. Non è stata disposta la definitiva rinnovazione del permesso, ma una misura conformativa: l’amministrazione dovrà rivalutare entro 30 giorni la situazione complessiva dello straniero rispetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per accogliere la domanda cautelare e adottare una misura idonea a evitare il pregiudizio derivante dall’archiviazione del procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non ha natura meramente formale quando l’amministrazione deve effettuare una valutazione complessiva della posizione del richiedente; il contraddittorio può consentire la deduzione di elementi potenzialmente decisivi.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disciplina generale del procedimento amministrativo è richiamata in relazione al preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha natura sollecitatoria e non perentoria; il suo mancato rispetto non può costituire, da solo, causa di rigetto, dovendo l’amministrazione valutare complessivamente la posizione del richiedente.
  • Quando la decisione sulla domanda di permesso di soggiorno richiede una valutazione complessiva della posizione dello straniero, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non può essere considerato un adempimento meramente formale: l’interessato deve poter dedurre elementi rilevanti ai fini della decisione.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre una rivalutazione amministrativa della posizione del richiedente entro un termine determinato, anziché sostituirsi all’amministrazione nella definizione della domanda di permesso di soggiorno.
  • La contestuale emissione di un provvedimento di espulsione, impugnato davanti al giudice competente, rende evidente il periculum in mora connesso all’archiviazione del procedimento relativo al permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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