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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

La trascrizione di verbale di pignoramento immobiliare va assoggettata ad imposta di bollo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui gli era stato richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sulla nota di trascrizione del verbale di pignoramento immobiliare. Ha sostenuto che il verbale e la relativa trascrizione fossero atti del processo esecutivo e che, ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico sulle spese di giustizia, il contributo unificato assorbisse l'imposta di bollo. L'Ufficio ha invece sostenuto che la trascrizione nei registri immobiliari fosse un atto successivo, non processuale, autonomamente soggetto a bollo. Il contribuente ha inoltre eccepito la tardività dell'appello, la carenza di poteri dei sottoscrittori e l'irretroattività della norma interpretativa sopravvenuta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato le eccezioni preliminari del contribuente, ritenendo l'appello tempestivo e validamente sottoscritto dai funzionari dell'Agenzia. Nel merito ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado e stabilendo che la trascrizione del verbale di pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è un atto successivo e non processuale, distinto dal verbale di pignoramento, e pertanto sconta l'imposta di bollo. Il contributo unificato assorbe il bollo soltanto per gli atti e provvedimenti processuali, non per la successiva formalità pubblicitaria. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Ufficio il contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 642/1972, Tariffa, parte prima, art. 3, comma 2-bis

    Prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo delle trascrizioni degli atti nei registri immobiliari.

  • D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico sulle spese di giustizia, art. 18

    Il contributo unificato assorbe l'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti del processo civile, compresi quelli "antecedenti, necessari o funzionali".

    La deroga all'imposta di bollo deve essere interpretata restrittivamente e riguarda gli atti propriamente processuali, non gli atti successivi e non processuali, come la trascrizione nei registri immobiliari.

  • D.L. n. 16/2012, art. 6, comma 5-duodecies, convertito dalla L. n. 44/2012

    La disposizione è stata considerata norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente; essa conferma l'assoggettamento a bollo della trascrizione del pignoramento immobiliare.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    La qualificazione di una disposizione come norma di interpretazione autentica esprime la volontà legislativa di attribuirle efficacia retroattiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10 e 11, comma 2

    L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ha capacità processuale ed è rappresentato dal direttore o dal funzionario preposto al reparto competente, la cui preposizione può costituire delega generale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, disciplina dei termini di impugnazione e sospensione feriale

    Il termine semestrale per l'appello è stato calcolato secondo il calendario comune, con differimento della decorrenza per il deposito della sentenza durante il periodo di sospensione feriale; l'appello è stato quindi ritenuto tempestivo.

Massime di principio

  • Il contributo unificato sostituisce l'imposta di bollo per gli atti e provvedimenti interni al processo, ma non necessariamente per formalità esterne o successive, come le trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri.
  • Per stabilire se un adempimento è coperto dal contributo unificato occorre distinguere tra l'atto processuale originario e la successiva attività di pubblicità immobiliare: la seconda può essere soggetta autonomamente a imposta di bollo.
  • Le norme qualificate dal legislatore come interpretative possono avere efficacia retroattiva, salvo il contrasto con specifici limiti costituzionali; la loro applicazione non è esclusa dal solo fatto che l'operazione sia precedente alla loro entrata in vigore.
  • La sottoscrizione di un atto processuale tributario da parte del funzionario preposto al reparto competente è normalmente valida; chi ne contesta i poteri deve provare la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione.
  • Nel calcolo dei termini processuali annuali o mensili si considera il giorno corrispondente del calendario, applicando le regole sulla sospensione feriale quando previste.

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