Circolare numero 109 del 13-09-2012
Premessa 1. Le attività delle Direzioni Centrali (gestione ex Inpdap) 1.1. Acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dell’aderente 1.2. Costituzione e valorizzazione delle posizioni figurative 2. Attività delle sedi provinciali e territoriali (gestione ex Inpdap) 2.1. Registrazione delle adesioni 2.2. Gestione delle variazioni anagrafiche e sanatoria delle anomalie 2.3. Conferimento del montante figurativo di previdenza complementare 3. Attività delle amministrazioni 3.1. Invio del modulo di adesione alle sede Inps – gestione ex Inpdap di competenza 3.2. Compilazione ed invio della DMA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per le sedi ex Inpdap e per le amministrazioni coinvolte nella gestione delle adesioni al Fondo pensione complementare Perseo, operativo dal 15 settembre 2012. Vengono richiamati gli adempimenti relativi alla registrazione delle adesioni, alla gestione delle variazioni anagrafiche, alla costituzione e rivalutazione delle posizioni figurative e al successivo conferimento del montante alla cessazione del rapporto di lavoro. Sono inoltre indicati gli obblighi delle amministrazioni in materia di invio del modulo di adesione e della DMA, nonché alcune regole specifiche per i lavoratori a tempo determinato, per l’aliquota contributiva alternativa e per i soggetti non iscritti alla gestione ex Inpdap.
Prime indicazioni operative per le adesioni al Fondo Pensione Perseo e il conferimento delle posizioni figurative
Fondo Perseo: prime indicazioni operative per adesioni e conferimenti
La circolare detta le prime istruzioni operative per la gestione delle adesioni al Fondo pensione complementare Perseo e per il conferimento delle posizioni figurative individuali. Le indicazioni sono rivolte alle sedi provinciali e territoriali della gestione ex Inpdap e alle amministrazioni coinvolte, con particolare attenzione agli adempimenti informatici, alla raccolta dei dati e alle fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inquadramento del Fondo e disciplina di riferimento
Il Fondo Perseo è destinato ai dipendenti delle regioni, delle autonomie locali, delle camere di commercio, della sanità e agli altri soggetti richiamati nell’Accordo istitutivo. È stato costituito il 21 dicembre 2010 e autorizzato all’esercizio il 22 novembre 2011; risulta operativo dal 15 settembre 2012, data dalla quale i lavoratori dei comparti interessati possono aderire.
La circolare richiama espressamente la Circolare operativa n. 1 del 4 settembre 2012 e il Manuale operativo del Fondo, nei quali sono disciplinate in dettaglio le modalità di adesione, gli adempimenti del datore di lavoro e la modulistica. Vengono inoltre richiamate numerose precedenti circolari e note operative della gestione ex Inpdap, ritenute di stretta attinenza alle attività oggetto del documento.
Compiti dell’Istituto nella previdenza complementare
In applicazione del DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche, per i dipendenti pubblici che aderiscano a Perseo l’Istituto deve:
- acquisire le informazioni relative alle adesioni;
- accantonare figurativamente le quote di Tfr e, per il personale optante, le quote aggiuntive dell’1,5% su base Tfs destinate a previdenza complementare;
- rivalutare gli accantonamenti figurativi secondo un tasso pari alla media dei rendimenti dei fondi pensione compresi nel paniere individuato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- conferire a Perseo, alla cessazione del rapporto di lavoro, il montante costituito dalle quote accantonate e rivalutate figurativamente.
Attività delle direzioni centrali
Le direzioni centrali coinvolte, in particolare la Direzione centrale previdenza, curano l’acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dell’aderente mediante la DMA, che da ottobre 2012 confluisce nell’Uniemens come "DMA 2". I dati trasmessi dai datori di lavoro vengono acquisiti ed elaborati attraverso il sistema informativo previdenza complementare (Sin PrevCompl), contribuendo all’aggiornamento delle anagrafiche e delle posizioni dei lavoratori e delle amministrazioni iscritte al Fondo.
Attraverso il medesimo sistema, gli accantonamenti figurativi vengono contabilizzati e accreditati sulle posizioni individuali e periodicamente rivalutati, con rappresentazione in quote confrontabili con quelle gestite direttamente da Perseo. La circolare segnala inoltre la predisposizione di un servizio analogo per il personale non iscritto alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, come i dipendenti delle camere di commercio; in tali casi i Tfs e i Tfr sono erogati dal datore di lavoro, che deve quindi contabilizzare la posizione figurativa e trasferirla al Fondo alla cessazione del servizio.
Registrazione delle adesioni presso le sedi
In attesa del rilascio della procedura online di acquisizione delle domande di adesione, previsto per la fine dell’anno, le copie delle domande arriveranno in formato PDF agli indirizzi PEC delle sedi provinciali e territoriali. Le sedi devono registrarle in Sin PrevCompl secondo le procedure già utilizzate per gli altri fondi pensione e inserire il modulo nel fascicolo di previdenza complementare.
La circolare precisa alcune regole utili ai fini della registrazione:
- possono aderire i lavoratori a tempo determinato con rapporto di durata non inferiore a 3 mesi;
- non è richiesta la sottoscrizione della domanda almeno tre mesi prima della fine del rapporto, a differenza di quanto previsto per il fondo Espero;
- sono quindi ammissibili le domande presentate in qualunque data, purché anteriori alla cessazione del rapporto e riferite a un contratto di almeno tre mesi;
- Perseo consente un contributo a carico dell’aderente più elevato del minimo dell’1% previsto dalla contrattazione collettiva, mediante indicazione di un’aliquota alternativa che sostituisce il contributo minimo;
- l’operatore deve inserire tale valore nel campo "contribuzione aggiuntiva/alternativa", anche se la maschera del Sin PrevCompl riportasse ancora la sola dicitura "contribuzione aggiuntiva";
- è possibile indicare contribuzioni alternative anche superiori ai limiti di deducibilità fiscale;
- nella domanda è riportato soltanto l’anno di inizio del primo rapporto con una pubblica amministrazione, sicché nei campi giorno e mese deve essere inserito convenzionalmente il 30 giugno, poiché richiesto dalla procedura informatica.
Variazioni anagrafiche e rettifiche
Le sedi devono registrare anche le comunicazioni delle amministrazioni relative a variazioni di dati anagrafici e di altra natura. Qualora siano necessari interventi di rettifica dell’adesione o della posizione di previdenza complementare, le sedi devono coordinarsi con l’ufficio III della direzione centrale previdenza.
Conferimento del montante figurativo
La comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro attiva la procedura di conferimento del montante figurativo, che gli operatori di sede devono completare entro tre mesi dalla comunicazione di cessazione. Il conferimento avviene mediante versamento sul conto corrente intestato al Fondo Perseo presso la banca depositaria "Istituto Centrale delle Banche Popolari", con IBAN IT39Z0500001600CC0017146100. Tali dati risultano riportati anche nelle stampe delle determinazioni di pagamento prodotte dal Sin PrevCompl.
La circolare indica inoltre che:
- il codice fiscale del Fondo Perseo è 97660520582;
- tale codice va utilizzato anche come causale di valorizzazione del bonifico di versamento;
- le copie in PDF dei prospetti di liquidazione devono essere trasmesse all’indirizzo PEC fondoperseo@pec.fondoperseo.it.
Per il personale degli enti non iscritti alla gestione ex Inpdap, come le camere di commercio, i conferimenti restano visualizzabili e consultabili dalle sedi ma non vengono gestiti direttamente da queste ultime.
Adempimenti delle amministrazioni datrici di lavoro
Le amministrazioni, in caso di adesione di un dipendente a Perseo, devono inviare alla sede Inps - gestione ex Inpdap territorialmente competente la copia PDF del modulo di adesione completo, tramite PEC. La circolare precisa che ulteriori istruzioni operative saranno fornite una volta rilasciata la nuova procedura di acquisizione online delle domande.
Le amministrazioni devono inoltre trasmettere puntualmente e in modo completo i dati retributivi e contributivi tramite DMA, poiché tale flusso è condizione indispensabile per la costituzione e la rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare e per lo svolgimento delle ulteriori attività istituzionali. L’invio deve avvenire mensilmente ai sensi dell’art. 44, comma 9, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per la compilazione e l’invio della DMA la circolare rinvia alla circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012 e ai relativi allegati, oltre alla nota allegata alla circolare di Perseo contenente le istruzioni specifiche sui campi e sui quadri che incidono sulla previdenza complementare. Anche le amministrazioni non iscritte alle gestioni Tfs e Tfr dell’Istituto, come le camere di commercio, devono trasmettere all’Istituto la DMA completa dei dati necessari alla costituzione delle posizioni di previdenza complementare.
Sintesi operativa finale
Il documento, in sostanza, definisce la fase iniziale di gestione del Fondo Perseo, chiarendo ruoli e responsabilità di sedi ex Inpdap e amministrazioni. Alle sedi sono richieste la registrazione delle adesioni, la gestione delle variazioni, la valorizzazione e il conferimento dei montanti figurativi nei tempi previsti; alle amministrazioni è richiesto l’invio dei moduli di adesione e dei flussi DMA completi e tempestivi, indispensabili per l’alimentazione corretta delle posizioni di previdenza complementare.
Punti principali
Avvio del Fondo Perseo e quadro operativo
Il Fondo complementare Perseo, destinato ai dipendenti di regioni, autonomie locali, camere di commercio, sanità e altri soggetti richiamati nell’Accordo istitutivo, è stato costituito il 21 dicembre 2010 e autorizzato all’esercizio il 22 novembre 2011. Dal 15 settembre 2012 i lavoratori dei comparti interessati possono aderire. La circolare richiama la Circolare operativa n. 1 del 4 settembre 2012 e il Manuale operativo del Fondo Perseo, che disciplinano nel dettaglio modalità di adesione, adempimenti del datore di lavoro e modulistica.
Compiti dell’Istituto nelle adesioni e nelle posizioni figurative
In base al DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche, per i dipendenti pubblici aderenti a Perseo l’Istituto deve acquisire le informazioni sulle adesioni, accantonare figurativamente le quote di Tfr e le quote aggiuntive dell’1,5% su base Tfs per il personale optante, rivalutare gli accantonamenti secondo il tasso collegato ai rendimenti di un paniere di fondi pensione individuato dal DM 23 dicembre 2005 e conferire a Perseo, alla cessazione del rapporto, il montante maturato e rivalutato.
Attività delle direzioni centrali ex Inpdap
Le direzioni centrali gestiscono l’acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi tramite la DMA, che da ottobre 2012 confluisce nell’Uniemens come "DMA 2", con elaborazione attraverso il sistema Sin PrevCompl. Lo stesso sistema consente la contabilizzazione e l’accredito degli accantonamenti figurativi sulle posizioni individuali, periodicamente rivalutate e rappresentate in quote confrontabili con quelle gestite direttamente da Perseo. Per il personale non iscritto alla gestione ex Inpdap, ad esempio quello delle camere di commercio, si segnala inoltre la predisposizione di un servizio per contabilizzare e valorizzare i montanti figurativi, che saranno poi trasferiti al Fondo alla cessazione del servizio.
Registrazione delle adesioni presso le sedi territoriali
Nella fase transitoria, in attesa della procedura online di acquisizione delle domande, le copie delle adesioni vengono trasmesse in PDF via PEC alle sedi provinciali e territoriali, che devono registrarle in Sin PrevCompl e conservare il modulo nel fascicolo di previdenza complementare. La circolare richiama alcune regole operative: per i lavoratori a tempo determinato è sufficiente un rapporto di lavoro di almeno 3 mesi e la domanda può essere sottoscritta in qualunque data, purché anteriore alla cessazione; è ammessa un’aliquota contributiva alternativa, che sostituisce il contributo minimo dell’1% e va indicata nel campo "contribuzione aggiuntiva/alternativa"; nella domanda è indicato solo l’anno di inizio del primo rapporto con la PA e nei campi giorno e mese deve essere inserito convenzionalmente il 30 giugno.
Gestione variazioni anagrafiche e rettifiche
Le sedi devono registrare anche le comunicazioni delle amministrazioni relative a variazioni anagrafiche o di altra natura e coordinarsi con l’ufficio III della direzione centrale previdenza quando siano necessari interventi di rettifica dell’adesione o della posizione di previdenza complementare.
Conferimento del montante figurativo alla cessazione
Alla notizia della cessazione del rapporto di lavoro si attiva la procedura di conferimento del montante figurativo, che le sedi devono completare entro tre mesi dalla comunicazione di cessazione. Il versamento va effettuato sul conto corrente intestato al Fondo Perseo presso la banca depositaria Istituto Centrale delle Banche Popolari, con IBAN IT39Z0500001600CC0017146100. Il codice fiscale del Fondo è 97660520582 e deve essere usato anche come codice causale del bonifico. Le copie PDF dei prospetti di liquidazione vanno trasmesse all’indirizzo PEC fondoperseo@pec.fondoperseo.it.
Esclusione dei conferimenti per enti non iscritti alla gestione ex Inpdap
Per il personale di enti non iscritti alla gestione ex Inpdap, come le camere di commercio, le posizioni figurative sono consultabili dalle sedi ma non gestite direttamente da queste ultime, poiché i trattamenti di fine servizio e fine rapporto sono erogati dal datore di lavoro, che deve quindi contabilizzare la posizione figurativa di previdenza complementare e trasferirla a Perseo alla cessazione.
Obblighi delle amministrazioni datrici di lavoro
Le amministrazioni devono inviare alla sede Inps ex Inpdap competente, via PEC, la copia PDF del modulo di adesione completo sottoscritto dal dipendente. Inoltre devono trasmettere mensilmente, tramite DMA, tutti i dati retributivi e contributivi necessari alla costituzione e rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare e alle altre attività dell’Istituto, secondo l’art. 44, comma 9, del D.L. 269/2003 convertito dalla legge 326/2003. La circolare rinvia alla circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012 e agli allegati, oltre alla nota tecnica allegata alla circolare Perseo per le istruzioni di compilazione dei campi con riflessi sulla previdenza complementare.
Estensione dell’obbligo DMA anche agli enti non iscritti
Anche le amministrazioni non iscritte alle gestioni Tfs e Tfr dell’Istituto, come le camere di commercio, devono trasmettere all’Istituto la DMA completa dei dati necessari per la costituzione delle posizioni di previdenza complementare, al pari delle amministrazioni iscritte.
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