Cassazione Civile, Ordinanza n. 23529/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento nei confronti del contribuente per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi 23.134 euro: 17.500 euro per spese di sponsorizzazione in favore di un'associazione sportiva dilettantistica e 5.634 euro per spese di ristorazione sostenute in giorni non lavorativi o per più coperti, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente impugnava l'atto, ma il ricorso veniva respinto in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: (1) la violazione dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sostenendo che le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo di legge, sarebbero assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, comprensiva di inerenza e congruità; (2) la violazione degli artt. 90, comma 8, L. n. 289/2002, 2697 e 2728 c.c., contestando l'affermazione della CTR secondo cui occorreva provare la connessione con i ricavi e il ritorno economico; (3) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c., censurando l'affermazione secondo cui mancava prova dell'effettiva attività promozionale svolta dalla sponsorizzata, poiché tale prova sarebbe stata contenuta nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; (4) l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata identificazione del beneficiario di un assegno con cui la sponsorizzata avrebbe restituito parte delle somme; (5) la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente desunto la retrocessione di somme dal prelievo di 6.000 euro dal conto dell'associazione, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; (6) la violazione dell'art. 108, comma 2, TUIR e dell'art. 1 del D.M. n. 35715/2008, sostenendo che anche le spese di ristorazione dovevano essere qualificate come spese di rappresentanza deducibili, perché dirette a potenziali benefici economici e coerenti con le pratiche commerciali del settore, indipendentemente dal fatto che fossero sostenute in giorni feriali o festivi e con uno o più coperti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che, pur essendo errata la motivazione della CTR nella parte in cui aveva richiamato in termini generali l'inerenza e la congruità delle spese di sponsorizzazione, il dispositivo restava conforme a diritto perché la CTR aveva accertato in fatto la mancanza di prova dell'effettiva attività promozionale svolta dall'associazione sponsorizzata, requisito necessario per l'operatività della disciplina agevolativa dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002. Ha inoltre ritenuto inidonea la censura sui documenti e sull'art. 2700 c.c., perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti, poiché riguardavano un profilo motivazionale meramente rafforzativo e non decisivo. Quanto alle spese di ristorazione, la Corte ha confermato che l'inerenza delle spese di rappresentanza va provata secondo l'art. 108, comma 2, TUIR e il D.M. 19 novembre 2008, e che la censura del ricorrente tendeva soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti, quindi era inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, per mancanza di difese dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
Norma speciale, applicabile ratione temporis, che deroga al regime generale del TUIR e opera come presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di legge, ma solo se risultano anche gli altri requisiti applicativi, tra cui l'effettiva attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato.
art. 109 TUIR
Regola generale sulla deducibilità dei costi alla quale l'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 deroga come disciplina speciale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché la decisione si fonda sull'accertata mancanza di prova del requisito promozionale.
art. 2728 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una presunzione legale assoluta; la Corte chiarisce che la presunzione non esonera dal rispetto dei presupposti fattuali della disciplina speciale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disattende prove legali; non è ammissibile per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Come per l'art. 115 c.p.c., la doglianza non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 2700 c.c.
La censura è pertinente solo se il giudice neghi erroneamente la natura o l'efficacia di atto pubblico di un documento esaminato; non quando si contesti che il documento sia stato valutato o valorizzato.
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione all'accertamento induttivo e alle presunzioni; la Corte assorbe il motivo perché non decisivo rispetto alla ratio principale.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati in tema di presunzioni semplici; la censura viene assorbita e comunque non supera la ratio decisoria principale.
art. 108, comma 2, TUIR
Le spese di rappresentanza sono deducibili nell'esercizio di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti dal decreto ministeriale attuativo.
art. 1 D.M. 19 novembre 2008 n. 35715
Precisazione dell'inerenza delle spese di rappresentanza: sono inerenti le erogazioni gratuite di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Utilizzato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria illustrativa.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione pur mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 384, ultimo comma, c.p.c. per correggere la motivazione della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 opera come presunzione assoluta di deducibilità solo entro il perimetro dei suoi presupposti applicativi; resta necessario accertare, tra l'altro, che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto un'attività promozionale in favore dello sponsor.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte, l'erronea considerazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
- La violazione dell'art. 2700 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice contesti l'efficacia di fede privilegiata di un atto pubblico dopo averlo esaminato, non quando il ricorrente si duole che il documento non sia stato adeguatamente valorizzato.
- Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se il contribuente ne dimostra l'inerenza secondo i criteri fissati dalla normativa di settore e dal decreto ministeriale attuativo; la mera allegazione della finalità promozionale non basta se il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova dei requisiti richiesti.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure rivolte solo a un argomento rafforzativo o secondario sono assorbite o comunque non decisive ai fini dell'accoglimento del ricorso.
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