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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

IRAP. Titolare di impesa familiare. Assoggettamento. Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il rimborso IRAP richiesto dal contribuente per gli anni 2000-2008. L'Agenzia contestava la qualificazione dell'attività come non soggetta a IRAP, sostenendo invece l'esistenza di un'impresa familiare: il titolare si avvaleva in modo non occasionale della collaborazione della coniuge (partecipazione 49%), per cui il reddito del titolare sarebbe assoggettabile a IRAP. In via subordinata l'Agenzia chiedeva la declaratoria di decadenza dai diritti di ripetizione dei versamenti effettuati nel 2000, con riduzione della somma richiesta in restituzione.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione: sebbene non emergano beni strumentali rilevanti, la presenza di collaborazione familiare non occasionale e di redditi significativi spettanti alla coniuge integra il 'quid pluris' produttore di ricchezza; pertanto il reddito del titolare dell'impresa familiare è assoggettabile a IRAP. L'appello è accolto e le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)

    L'IRAP colpisce il valore della produzione dell'impresa: è dovuta quando sussiste autonoma organizzazione. La presenza di partecipanti familiari che contribuiscono in modo non occasionale e percepiscono redditi significativi integra il quid pluris che giustifica l'assoggettamento.

  • Cassazione, sentenza n. 10777/2013

    Attribuisce al titolare dell'impresa familiare l'onere del versamento dell'IRAP, ritenendo che la presenza di partecipanti familiari integri un maggiore valore produttivo.

  • Cassazione, ordinanze n. 16742/2017 e n. 14789/2018

    Confermano l'obbligo di assoggettamento ad IRAP del reddito del titolare dell'impresa familiare in presenza dei requisiti di autonoma organizzazione e di apporto non occasionale di lavoro familiare.

Massime di principio

  • L'assoggettamento ad IRAP richiede la sussistenza dell'autonoma organizzazione: titolarità della responsabilità organizzativa, assenza di inserimento in strutture altrui, uso di beni strumentali non eccedente il minimo, e soprattutto impiego non occasionale di lavoro altrui.
  • La presenza di collaborazioni familiari non occasionali e con compensi o quote di reddito significative integra il quid pluris produttivo e giustifica l'assoggettamento ad IRAP del reddito del titolare dell'impresa familiare.
  • Per escludere l'IRAP in casi simili il contribuente deve dimostrare che l'apporto familiare è effettivamente occasionale o marginale (assenza di redditi significativi o di incidenza sul volume d'affari) e l'assenza di autonoma organizzazione.
  • La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) è consolidata nel ritenere l'onere IRAP a carico del titolare dell'impresa familiare quando sussistono i requisiti sopra indicati; pertanto le decisioni amministrative e giudiziali vanno valutate alla luce di tali precedenti.
  • In contenziosi con sviluppi giurisprudenziali complessi è possibile la compensazione delle spese; in fase probatoria è strategico documentare natura, durata e remunerazione delle collaborazioni familiari nonché l'effettiva struttura organizzativa e l'impiego di beni strumentali.

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