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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2017

Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia n. 6/2014 sul noleggio di autobus con conducente: introduce regole specifiche per il trasporto studenti, amplia i requisiti per imprese esterne o operanti continuativamente in Lombardia, innalza limiti di anzianità dei mezzi e proroga alcuni termini transitori fino al 2017-2019. Per i servizi scolastici disciplina anche SCIA, iscrizione al Registro e requisiti dei bus.

Modifiche al regolamento lombardo sul noleggio di autobus con conducente, con disciplina specifica per il trasporto scolastico

Modifiche alla disciplina lombarda del noleggio autobus con conducente

Il regolamento regionale della Lombardia 10 marzo 2017, n. 1 interviene sul r.r. 22 dicembre 2014, n. 6, integrando e aggiornando la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente. Le modifiche riguardano in particolare il trasporto scolastico, i requisiti dei mezzi e dei soggetti esercenti, nonché alcuni regimi transitori.

Ambito applicativo e trasporto scolastico

Viene introdotta una disciplina specifica per i servizi di noleggio che riguardano il trasporto studenti. In tali casi continua ad applicarsi il d.m. 31 gennaio 1997 sul trasporto scolastico, ma si aggiunge anche la nuova disciplina regionale dedicata.

Ai fini di questi servizi, il concetto di autobus è esteso anche ai veicoli individuati dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 sulle caratteristiche costruttive degli autobus.

Requisiti dei mezzi e anzianità del parco autobus

Per il noleggio di autobus con conducente vengono innalzati alcuni limiti relativi all’anzianità dei veicoli. In particolare:

  • il limite massimo di anzianità del parco autobus passa da 15 a 17 anni;
  • in caso di incremento o sostituzione del parco autobus esistente, i nuovi mezzi non possono avere un’età superiore a 7 anni.

Per il trasporto scolastico, il soggetto richiedente deve disporre di un parco autobus in uso a terzi e adibito a noleggio con caratteristiche tecniche idonee al contenimento delle emissioni, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale. Se il parco autobus è pari o superiore a due unità, l’anzianità massima è fissata in 20 anni dalla prima immatricolazione.

Imprese autorizzate in altre Regioni o in altri Stati membri UE

Le imprese con autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o in un altro Stato membro dell’Unione europea sono soggette ai requisiti regionali lombardi quando:

  • esercitano il servizio in Lombardia tramite stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 T.U.I.R.;
  • oppure operano in Lombardia in via continuativa pur senza stabile organizzazione.

È considerata attività svolta in via continuativa quella basata su un contratto di durata superiore a 30 giorni o che preveda la ripetizione del servizio per più di dieci volte. Prima dell’avvio dell’attività in Lombardia, tali imprese devono presentare una SCIA alla Provincia competente, individuata in base alla stabile organizzazione o al luogo di svolgimento dell’attività continuativa.

Procedura amministrativa: SCIA e registrazione

Per i servizi di trasporto scolastico, i soggetti richiedenti l’autorizzazione devono presentare la SCIA secondo la disciplina prevista per il noleggio autobus, applicabile per quanto compatibile.

Gli esercenti dei servizi di trasporto scolastico devono inoltre iscriversi nel Registro regionale senza oneri a loro carico. Anche per loro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali su controlli, obblighi e disciplina gestionale previste dal regolamento di base.

Regime transitorio per gli operatori già attivi

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento del 2017, già esercitavano servizi di trasporto scolastico, sono previsti termini di adeguamento:

  • devono presentare la SCIA e iscriversi nel Registro regionale entro il 31 dicembre 2017;
  • il requisito di anzianità massima del parco autobus si applica solo dal 21 febbraio 2019.

Proroghe dei termini transitori per i mezzi

Il regolamento estende alcuni termini transitori relativi all’utilizzo di autobus con diversa anzianità. In particolare:

  • i termini di 24 mesi diventano 48 mesi;
  • la durata massima di utilizzo prevista in una specifica ipotesi passa da 2 a 4 anni;
  • possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente:
    • fino al 31 dicembre 2017, gli autobus immatricolati prima del 1° gennaio 1993;
    • fino al 31 luglio 2018, gli autobus immatricolati dopo il 1° gennaio 1993 e prima del 1° gennaio 1997;
    • fino al 21 febbraio 2019, gli autobus immatricolati dopo il 1° gennaio 1997 che non rispettano il requisito di anzianità di cui al nuovo art. 3, comma 1, lettera b).

Effetti complessivi della riforma

La modifica rafforza e dettaglia la disciplina lombarda del noleggio autobus con conducente, soprattutto per il trasporto scolastico, armonizzando i requisiti dei mezzi, le modalità di accesso all’attività e i tempi di adeguamento degli operatori già attivi. La disciplina opera esclusivamente in Lombardia e per gli operatori che svolgono attività nel territorio regionale.

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