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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19220/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma lieve, con applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con i due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, per la mancata esclusione della recidiva; dall'altro, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto non fosse adeguata o che non avesse valorizzato elementi favorevoli alla persona dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata: quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva desunto la maggiore pericolosità dalla gravità della condotta, dal contesto di detenzione e confezionamento della sostanza, dall'esito della perquisizione e dalla presenza di denaro contante, oltre che dai numerosi precedenti penali; quanto alle attenuanti generiche, aveva valutato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenendoli ostativi al beneficio. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità oggetto della condanna confermata.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicata dal motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 81 c.p.

    Non citato testualmente nel testo fornito; pertanto non inserito.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato testualmente nel testo fornito; la statuizione sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti o della motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando il giudice di merito colleghi i precedenti penali e il contesto concreto del fatto a un giudizio di maggiore pericolosità sociale, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale alla precedente condanna.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione omette o travisa gli elementi rilevanti; è invece insindacabile quando il giudice di merito abbia esaminato i parametri dell'art. 133 c.p. e li abbia ritenuti ostativi con motivazione congrua.
  • In sede di legittimità, la valutazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere sostituita da una diversa apprezzamento delle circostanze favorevoli invocate dalla difesa, se la sentenza impugnata le ha esaminate in modo non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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