Cassazione Civile, Ordinanza n. 33688/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utenza)
La controversia
Gli eredi di una originaria utente del servizio idrico hanno agito contro il gestore della rete comunale assumendo che, in violazione degli obblighi contrattuali di somministrazione di acqua potabile, fosse stata erogata per anni acqua non potabile, anche oggetto di ordinanza sindacale inibitoria. Chiedevano il rimborso del 50% degli importi versati in un determinato periodo e il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo applicabile la disciplina della vendita richiamata dall'art. 1570 c.c., con conseguente prescrizione annuale della garanzia per vizi, escludendo altresì che si trattasse di aliud pro alio e respingendo le domande ex artt. 2033 e 2041 c.c. I ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c., sostenendo che la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile pattuita, integra consegna di bene diverso per caratteristiche essenziali e quindi inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., sostenendo che la mancata fornitura dell'acqua potabile aveva fatto venir meno la causa debendi, legittimando la ripetizione dell'indebito e solo in subordine l'azione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la somministrazione di acqua non potabile in luogo di acqua potabile pattuita configura consegna di aliud pro alio e non semplice mancanza di qualità o vizio della cosa; di conseguenza, l'azione esperibile è quella ordinaria di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., non soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata al Tribunale di Gela in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dai giudici di merito per applicare in via analogica la disciplina della vendita alla somministrazione; la Corte di cassazione non condivide l'impostazione in quanto, nel caso di acqua non potabile al posto di acqua potabile, non opera il regime delle azioni edilizie con prescrizione annuale.
Norma evocata dai ricorrenti per distinguere la garanzia per vizi dalla fattispecie concreta; la Corte ribadisce che qui non si tratta di vizi della cosa ma di aliud pro alio.
Richiamato dalla Corte per precisare che l'azione di garanzia per vizi è quella soggetta ai termini propri della disciplina dei vizi, distinta dall'azione ordinaria per inadempimento.
Termine di decadenza e prescrizione previsto per vizi e mancanza di qualità; la Corte esclude la sua applicazione quando sia stata promessa acqua potabile e sia stata consegnata acqua non potabile, perché si verte in ipotesi di aliud pro alio.
L'azione esercitabile quando la prestazione eseguita è diversa da quella dovuta è l'ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale, non soggetta al regime decadenziale dell'art. 1495 c.c.
Norma richiamata dai ricorrenti quale fondamento della responsabilità per inesatto adempimento del contratto di somministrazione.
Invocato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di inadempimento contrattuale.
Richiamato nel secondo motivo come base della ripetizione dell'indebito per difetto della causa debendi; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Evocato in subordine per l'azione generale di arricchimento senza causa; la Corte non esamina il profilo perché assorbito.
Massime di principio
- Quando il contratto ha per oggetto la somministrazione di un bene con una qualità essenziale e funzionale determinata, la consegna di un bene intrinsecamente diverso per natura e destinazione integra aliud pro alio, non semplice vizio o mancanza di qualità.
- L'aliud pro alio legittima l'azione ordinaria di risoluzione o di adempimento/inadempimento ex art. 1453 c.c., con applicazione del termine di prescrizione ordinario e non dei termini brevi previsti per la garanzia per vizi.
- La distinzione tra vizi/mancanza di qualità e aliud pro alio dipende dall'incidenza della difformità sulla natura, individualità e funzione del bene: se la cosa non è idonea a realizzare la prestazione pattuita, si esce dall'ambito delle azioni edilizie.
- Nel caso di somministrazione di acqua potabile, la consegna di acqua non potabile deve essere qualificata come prestazione diversa da quella pattuita, perché la potabilità è elemento essenziale dell'utilità dedotta in contratto.
- Se la domanda principale è qualificabile come azione per inadempimento contrattuale fondata su aliud pro alio, restano assorbite le censure subordinate relative a ripetizione dell'indebito e arricchimento senza causa.
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