Cassazione Penale, Ordinanza n. 21087/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., deducendo: a) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; b) l'omessa motivazione sulla continuazione interna. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato e all'applicazione di una pena illegale. Le doglianze proposte, incidendo sul merito del trattamento sanzionatorio e sulla motivazione interna della decisione, non rientrano nei motivi consentiti.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza di patteggiamento in appello
La sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello è impugnabile con ricorso per cassazione solo per vizi specifici relativi alla volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto al concordato o all'applicazione di pena illegale.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
dichiarato inammissibile senza formalità di procedura
Quando il ricorso non supera il filtro di ammissibilità nei casi previsti, può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che la parte non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza resa all'esito di concordato in appello sono proponibili in cassazione soltanto censure che investano la validità del consenso, la corrispondenza tra accordo e decisione o la legalità della pena; non sono ammissibili doglianze sul merito del trattamento sanzionatorio o sulla motivazione non necessaria in rapporto all'accordo raggiunto.
- Il sindacato di legittimità sulle sentenze ex art. 599-bis c.p.p. è tipicamente delimitato e non consente di rimettere in discussione scelte rientranti nel contenuto concordato tra le parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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