Regolamento (UE) 2026/2090
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2090 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di anice stellato ottenuto da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza fino all’11 ottobre 2036 l’olio essenziale di anice stellato ottenuto da Illicium verum Hook.f. come aromatizzante nei mangimi, fissando tenori massimi differenziati per specie e categorie animali. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi mediante premiscela e non può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Sono previsti obblighi di etichettatura e gestione dei rischi, nonché limiti per l’uso combinato con altri additivi contenenti p-allilalcossibenzeni e periodi transitori per l’esaurimento delle scorte.
Autorizzazione dell’olio essenziale di anice stellato ottenuto da Illicium verum Hook.f. come additivo aromatizzante per mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea all’olio essenziale ottenuto dal frutto secco di Illicium verum Hook.f., appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinato ai mangimi per tutte le specie e categorie di animali, alle condizioni e ai tenori massimi indicati nell’allegato. L’autorizzazione riguarda l’impiego nei mangimi e non nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste misure transitorie per l’additivo, le premiscele, le materie prime e i mangimi composti prodotti ed etichettati secondo le precedenti disposizioni; l’autorizzazione scade l’11 ottobre 2036.
Autorizzazione dell’olio essenziale di anice stellato come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2090 autorizza l’olio essenziale di anice stellato ottenuto da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi. L’intervento attua il regolamento (CE) n. 1831/2003, nell’ambito della rivalutazione degli additivi già autorizzati secondo la direttiva 70/524/CEE, tenendo conto del parere dell’EFSA del 5 luglio 2023.
Ambito e classificazione
L’additivo è classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». L’autorizzazione è riferita a tutte le specie e categorie di animali, ma i tenori massimi sono differenziati nell’allegato in funzione della specie, della categoria produttiva e, in alcuni casi, dell’età.
L’autorizzazione non comprende l’uso nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti in tale matrice.
Composizione e caratteristiche dell’additivo
L’additivo, identificato con il numero 2b238-eo, è un olio essenziale liquido ottenuto dal frutto secco di Illicium verum Hook.f., con o senza foglie, mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.
Sono riportati i seguenti identificativi: numeri CAS 84650-59-9 e 68952-43-2, numero EINECS 283-518-1, numero FEMA 2096 e numero CoE 238. Le specifiche compositive sono:
- trans-anetolo: 85-93 %;
- estragolo: massimo 6 %;
- limonene: 0,2-6 %;
- linalolo: 0,2-2,5 %;
- safrolo: massimo 0,01 %.
Il metodo di analisi previsto per il trans-anetolo, quale marcatore fitochimico, è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo la norma ISO 11016.
Valutazioni di sicurezza
Secondo il parere EFSA richiamato nei considerando, l’additivo non desta preoccupazioni per la sicurezza degli animali bersaglio a ciclo vitale breve e, a determinate concentrazioni massime, è molto improbabile che produca effetti nocivi sugli animali longevi, da riproduzione o appartenenti ad altre specie. Fino al livello d’uso più elevato proposto, non sono state rilevate preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori né rischi per l’ambiente.
L’olio essenziale è tuttavia considerato irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La presenza di estragolo, pari o superiore all’1 % secondo il considerando 5, comporta inoltre la classificazione come sostanza sospettata di provocare alterazioni genetiche e cancro; l’esposizione deve pertanto essere ridotta al minimo.
Tenori massimi nei mangimi
I valori sono espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. L’allegato stabilisce, tra gli altri, i seguenti tenori massimi:
- tacchini da ingrasso: 24,8;
- polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 18,5;
- pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione: 0,6;
- uccelli ornamentali: 0,6;
- suini da ingrasso: 40,0;
- suini da ingrasso di specie minori di Suidae: 33,3;
- suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae: 0,6;
- Suidae destinati alla riproduzione: 1,0;
- vitelli da ingrasso fino a 6 mesi: 83,3;
- ovini e caprini da ingrasso: 73,3;
- altri ovini e caprini: 1,6;
- bovini da ingrasso, determinati ruminanti da ingrasso e camelidi da ingrasso: 73,3;
- altri ruminanti e camelidi: 1,0;
- equidi: 1,6;
- leporidi da ingrasso: 29,3;
- altri leporidi: 0,6;
- salmonidi e pesci pinnati minori: 83,8;
- cani: 1,9;
- gatti: 1,6;
- pesci ornamentali: 6,5;
- altre specie e categorie: 0,6.
Obblighi per fabbricanti e operatori
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali misure non siano sufficienti, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Uso simultaneo con altri additivi
L’impiego congiunto con altri additivi è consentito soltanto se il tenore complessivo di p-allilalcossibenzeni nelle materie prime e nei mangimi composti rimane al di sotto del livello risultante dall’uso dell’additivo autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze, applicato al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria animale.
Il gruppo comprende metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo. La regola mira a evitare che l’utilizzo cumulativo di più additivi determini un’esposizione superiore a quella considerata nell’autorizzazione.
Misure transitorie
L’articolo 2 disciplina l’esaurimento delle scorte esistenti:
- l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento;
- i mangimi composti e le materie prime contenenti l’additivo, destinati ad animali da produzione alimentare e prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2027 secondo le precedenti norme, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento;
- per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, la soglia produttiva ed eventualmente di etichettatura è l’11 ottobre 2028, sempre con possibilità di utilizzo fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’autorizzazione dell’olio essenziale di anice stellato è valida fino all’11 ottobre 2036.
Disposizioni principali
Autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per mangimi nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti», alle condizioni dell’allegato. L’additivo è identificato con il numero 2b238-eo e l’autorizzazione termina l’11 ottobre 2036.
Sostanza autorizzata e specifiche
L’additivo è un olio essenziale liquido ottenuto dal frutto secco di Illicium verum Hook.f. mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione e separazione dalla fase acquosa. Le specifiche prevedono trans-anetolo tra l’85 e il 93 %, estragolo massimo 6 %, limonene tra 0,2 e 6 %, linalolo tra 0,2 e 2,5 % e safrolo massimo 0,01 %. Il trans-anetolo è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 11016.
Tenori massimi nei mangimi
L’allegato stabilisce i tenori massimi, espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità del 12 %, differenziati per specie e categorie. Tra i principali limiti figurano: 24,8 per i tacchini da ingrasso; 18,5 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; 0,6 per il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione e per gli uccelli ornamentali; 40,0 per i suini da ingrasso; 0,6 per i suinetti e 1,0 per i Suidae destinati alla riproduzione; 83,3 per i vitelli da ingrasso fino a 6 mesi; 73,3 per determinati ovini, caprini, bovini e altri ruminanti da ingrasso; 83,8 per salmonidi e pesci pinnati minori; 1,9 per i cani; 1,6 per i gatti; 6,5 per i pesci ornamentali; 0,6 per le altre specie e categorie.
Modalità d’impiego ed etichettatura
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato.
Uso combinato con altri additivi
L’uso simultaneo dell’olio essenziale con altri additivi è ammesso soltanto se il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore al tenore derivante dall’impiego dell’additivo autorizzato con il livello più elevato di tali sostanze, al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.
Misure transitorie
L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 secondo le norme precedenti possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime contenenti l’additivo, destinati ad animali da produzione alimentare e prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2027, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per gli animali non destinati alla produzione alimentare, la medesima possibilità riguarda i prodotti realizzati ed etichettati prima dell’11 ottobre 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 set 2026Regolamento (UE) 2026/2083
- Regolamento · 18 set 2026Regolamento (UE) 2026/2084
- Regolamento · 18 set 2026Regolamento (UE) 2026/2085
- Regolamento · 18 set 2026Regolamento (UE) 2026/2086
- Regolamento · 18 set 2026Regolamento (UE) 2026/2087
- Regolamento · 18 set 2026Regolamento (UE) 2026/2088
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →