Cassazione Penale, Sentenza n. 16193/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale militare impugna l'assoluzione dell'imputato per l'assunzione di propofol e il conseguente incidente stradale. Sostiene che la condotta concretamente integrerebbe il reato militare di cui all'art. 139, comma 3, c.p. mil. pace (assunzione in servizio di sostanze stupefacenti o che ne menomano la capacità) oppure, in via subordinata, il reato di cui all'art. 161 c.p. mil. pace (procurata inabilità o simulazione al fine di sottrarsi ai doveri di servizio). Propone cioè una diversa qualificazione giuridica della condotta, ritenendo presenti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato l'assoluzione ('perché il fatto non sussiste') ritenendo che: (1) il propofol, pur avendo effetti depressivi sul sistema nervoso, non è ricompreso nelle tabelle del d.P.R. n. 309/1990 e quindi non può essere qualificato come "sostanza stupefacente" ai fini dell'art. 139 c.p. mil. pace; (2) la riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 161 c.p. mil. pace è stata esclusa per la mancanza del dolo specifico richiesto: gli elementi probatori indicano che l'assunzione è stata per un giovamento voluttuario temporaneo, in una dose minima (inferiore al range terapeutico), senza prova certa che ciò fosse finalizzato a sottrarsi al servizio o che avesse resa l'imputato incapace di adempiere ai doveri di reperibilità; la confusione accertata potrebbe altresì derivare dallo shock dell'incidente (airbag), per cui non è certo il nesso causale univoco con l'assunzione del farmaco.
Norme richiamate
art. 139 cod. pen. mil. pace
La norma punisce il militare che, in servizio o dopo essere stato comandato per il servizio, assume sostanze stupefacenti la cui azione esclude o menoma la capacità di prestare il servizio; la Corte ha ritenuto che per applicare la norma la sostanza debba rientrare nella nozione legale di "stupefacente" così come individuata nelle tabelle del d.P.R. n. 309/1990
art. 161 cod. pen. mil. pace
Si tratta di un reato a dolo specifico che punisce chi, per sottrarsi ai doveri inerenti al servizio militare, si rende inabile o simula un'infermità; la Corte ha ritenuto assente il fine specifico di sottrazione al servizio nel caso concreto
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le tabelle allegate al d.P.R. individuano la nozione legale di sostanze stupefacenti e psicotrope; solo le sostanze elencate nelle tabelle possono essere considerate "stupefacenti" ai fini dell'applicazione delle norme penali che vi fanno riferimento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo
Richiamata per il principio secondo cui la nozione penale di stupefacente è rimessa agli elenchi legislativamente previsti (tabelle del d.P.R. n. 309/1990)
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 27771 del 14/04/2011, Cardoni
Ulteriore richiamo al principio della nozione legale di stupefacente basata sulle tabelle amministrative previste dal DPR 309/1990
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016 (Tesse)
Richiamata in tema di struttura del reato di cui all'art. 161 c.p. mil. pace e della necessità del dolo specifico per la punibilità della condotta
Massime di principio
- Per il reato che punisce l'assunzione di "sostanze stupefacenti" in servizio, non è sufficiente dimostrare effetti psicotropi concreti: la sostanza deve rientrare nella nozione legale indicata nelle tabelle del d.P.R. n. 309/1990.
- La riqualificazione della condotta in un reato diverso (es. art. 161 c.p. mil. pace) richiede non solo la prova del fatto materiale ma anche del corrispondente elemento soggettivo specifico (dolo di sottrazione ai doveri di servizio); l'intento voluttuario non equivale al fine di eludere il servizio.
- Quando si valuta l'incapacità a prestare servizio per assunzione di sostanze, è necessario accertare il nesso causale certo fra assunzione e inabilità; eventuali cause alternative (es. shock da incidente) possono escludere tale nesso.
- La mera condizione di confusione o stordimento rilevata dopo un fatto non è di per sé prova del fine di sottrazione al servizio; occorre una valutazione complessiva di dose, modalità di assunzione, scopo e conseguenze accertate.
- Nel processo penale militare come in quello ordinario, le richieste di riqualificazione formulate nel corso del giudizio devono trovare adeguato fondamento probatorio per essere accolte; la tempestività della richiesta è necessaria ma non sufficiente.
- La giurisprudenza di legittimità conferma che la determinazione dei termini legali (es. quali siano le sostanze 'stupefacenti') può prescindere dall'effetto concreto su un singolo soggetto se la fonte normativa fissa elenchi tassativi.
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