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Sentenza

Sentenza del 08/01/2024 n. 33 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Imposta comunale sulla pubblicità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia su Avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità (anno 2014) relativo a cartelloni/installazioni posti all'interno del centro commerciale "Il Baricentro": la contribuente li ha qualificati come mere insegne segnaletiche/direzionali esposte all'interno dell'esercizio commerciale, non soggette a imposta; il Comune li ha qualificati come messaggi pubblicitari visibili al pubblico e quindi imponibili. In primo grado la contrib. aveva anche dedotto carenza di specificazione dell'ubicazione negli atti (vizio di motivazione).

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso della snc. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione perché i mezzi erano noti e presumibilmente dichiarati dalla stessa contribuente; ha valutato le fotografie prodotte e constatato che le insegne contenevano indicazioni merceologiche (es. "merceria, pizzi e ricami"), dunque prevaleva la funzione pubblicitaria su quella meramente segnaletica. Ha applicato il principio che il presupposto impositivo si realizza quando, in relazione all'ubicazione del mezzo, il messaggio possa astrattamente raggiungere un numero indeterminato di destinatari in luogo pubblico o aperto al pubblico. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune (liquidate in € 150,00 oltre accessori se dovuti).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile"

    La norma è stata interpretata nel senso che rilevano ai fini dell'imposta i messaggi visibili o percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico: anche installazioni poste all'interno di un centro commerciale sono imponibili se il messaggio ha funzione pubblicitaria e può raggiungere un pubblico indeterminato.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 15

    Richiamata in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio a favore della parte resistente.

Massime di principio

  • Il presupposto impositivo si verifica quando, in relazione all'ubicazione del mezzo, il messaggio pubblicitario abbia astrattamente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di destinatari in luogo pubblico o aperto al pubblico; l'accesso controllato o condizioni di ingresso non escludono di per sé l'apertura al pubblico.
  • La distinzione tra insegna segnaletica e messaggio pubblicitario si valuta sul contenuto: la mera indicazione del nome/ubicazione tende a essere segnaletica, mentre l'enunciazione di prodotti, merceologie o frasi finalizzate a promuovere vendite o immagine indica funzione pubblicitaria (imponibile).
  • Per contestare l'imponibilità è importante produrre elementi di fatto che dimostrino la natura meramente direzionale o la limitata percepibilità del messaggio (es. planimetrie che mostrino visibilità limitata, prova di pubblico ristretto o privato), oltre a fotografie e dichiarazioni dell'esercizio.
  • Sussiste una leva procedurale: eccepire la nullità dell'atto per carenza di indicazioni può avere successo solo se l'atto realmente omette dati essenziali che hanno impedito la difesa; se il contribuente ha previamente dichiarato i mezzi al Comune, l'eccezione è debole.
  • In pratica, per valutare situazioni analoghe: verificare la visibilità effettiva dal luogo pubblico, il contenuto del messaggio (presenza di riferimenti a prodotti/servizi o analoghe finalità promozionali), le dichiarazioni presentate al Comune e la completezza dell'atto impositivo; documentare con foto, planimetrie e dichiarazioni il carattere non pubblicitario se si intende difendersi.

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