Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 30 senza riconoscere la riserva per famiglie monoparentali con almeno due figli minorenni conviventi e il relativo punteggio di 4 punti, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale del 4 febbraio 2026, il verbale della commissione che aveva respinto la sua opposizione e la graduatoria provvisoria, deducendo il mancato riconoscimento della riserva prevista per le famiglie monoparentali con due o più figli minorenni conviventi e del relativo punteggio di 4 punti. Ha lamentato, in particolare, una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alla documentazione prodotta. In sede cautelare il TAR ha rilevato, d’ufficio, due possibili profili ostativi di rito: la mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato effettivo, formale e sostanziale, poiché il soggetto cui era stato notificato il ricorso risultava collocato in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e non era beneficiario della riserva controversa; inoltre, la mancata produzione della prova dell’avvenuta notificazione del ricorso al Comune resistente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso potesse essere inammissibile per mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato effettivo, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. L’eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non è stata ritenuta idonea a superare tale vizio, poiché l’art. 49 c.p.a. disciplina una fase successiva e presuppone la previa instaurazione del contraddittorio minimo, la cui omissione è sanzionata con l’inammissibilità. Il TAR ha inoltre rilevato che non risultava depositata la prova della notificazione del ricorso al Comune; la costituzione dell’amministrazione può sanare la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., ma non la sua inesistenza. In ragione di tali problemi processuali, il giudice ha escluso i presupposti per la concessione della tutela cautelare e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    almeno un controinteressato effettivo, sia dal punto di vista formale che sostanziale

    Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato effettivo; la mancata instaurazione del contraddittorio minimo determina un problema di ammissibilità che non può essere superato mediante la successiva integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio per pubblici proclami

    L’integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, opera in una fase successiva e presuppone la rituale instaurazione del contraddittorio minimo previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    la costituzione in giudizio della controparte pubblica sia in grado di sanare la sola nullità della notifica, ma non anche la sua inesistenza

    La costituzione dell’amministrazione resistente sana la nullità della notificazione, ma non l’inesistenza della notificazione stessa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza cautelare in ragione dei rilevati problemi di ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato effettivo, individuato sia formalmente sia sostanzialmente, costituisce condizione necessaria per la rituale instaurazione del contraddittorio minimo ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; la sua omissione può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio, anche mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 49 c.p.a., presuppone che il contraddittorio minimo sia stato previamente instaurato nei confronti di almeno un controinteressato effettivo e non può sanarne la totale omissione.
  • La costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente sana la nullità della notificazione del ricorso, ma non la sua inesistenza; la prova della notificazione all’amministrazione deve risultare dagli atti processuali.
  • Quando emergono plausibili profili di inammissibilità del ricorso derivanti dalla mancata instaurazione del contraddittorio o dall’inesistenza della notificazione, il giudice può respingere la domanda cautelare senza procedere alla concessione della misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.