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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23406/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 per Ires, Irap e Iva. L'atto derivava da una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, nel quale era stata contestata alla società l'omessa trattenuta e il mancato versamento di ritenute su premi corrisposti a clienti aderenti a campagne promozionali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società. Quest'ultima proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma nel frattempo chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 119/2018, poiché la lite risultava definibile in via agevolata. L'Agenzia comunicava l'avvenuto perfezionamento della definizione con integrale pagamento del dovuto; la contribuente chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e dell'integrale pagamento comunicato dall'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate, in applicazione dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018. La Corte ha anche escluso la debenza del c.d. doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 119/2018

    Consente la sospensione del processo nelle controversie definibili mediante la procedura di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito della definizione agevolata, le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria; non incide sulla decisione nel merito.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra tra quelle definibili con procedura agevolata e risulta perfezionata la definizione con integrale pagamento del dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata comporta che le spese dell'intero processo restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • La sopravvenuta definizione della lite rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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