Ordinanza n. 15285/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) n. M_D -OMISSIS-REG 2026 -OMISSIS-del 22 giugno 2026, con il quale è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata iniziale contratta nell'Esercito Italiano; della comunicazione di avvio del procedimento; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale che ha dichiarato la decadenza dalla ferma prefissata iniziale, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 22 giugno 2026 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha dichiarato la sua decadenza dalla ferma prefissata iniziale nell'Esercito, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio: l'azione è stata proposta dopo la cessazione del rapporto di servizio e il ricorrente, già in servizio a Torino, risiedeva a Massafra (Taranto) al momento del ricorso.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l'eccezione preliminare e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il TAR Puglia. Ha ritenuto inapplicabili sia il criterio dell'autorità emanante sia il foro speciale della sede di servizio, poiché il rapporto era cessato prima dell'azione. Per il ricorso proposto da chi ha perso lo status militare, la competenza si individua in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento, coincidente, secondo la giurisprudenza richiamata, con la residenza del militare al momento della proposizione del ricorso. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Puglia nei modi e nei termini perentori dell'art. 15 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
l’azione del ricorrente -come eccepito dalla controparte pubblica- è iniziata quando il rapporto di servizio era già cessato ed opera quindi l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa, ai sensi dell’articolo 13 CPA, stante l’inapplicabilità tanto del criterio dell’Autorità emanante, quanto del foro speciale della sede di servizio;
Venuto meno il rapporto di servizio prima della proposizione dell'azione, la competenza territoriale non si determina in base alla sede di servizio né all'autorità emanante, ma secondo il criterio generale dell'estensione territoriale della controversia.
art. 15 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe ed indica quale giudice competente a decidere il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 CPA.
Dichiarata l'incompetenza territoriale, la prosecuzione del giudizio davanti al giudice indicato richiede la riassunzione secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a.
Massime di principio
- Quando un militare impugna un provvedimento dopo la cessazione del rapporto di servizio e la perdita dello status, la competenza territoriale si determina secondo il criterio generale dell'estensione territoriale degli effetti diretti del provvedimento, e non in base alla sede dell'autorità emanante o alla sede di servizio.
- Per l'impugnazione proposta da un ex militare, l'ambito territoriale in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento è individuato nella residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
- Dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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