Ordinanza n. 2309/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) per l’anno accademico 2025/2026 (cfr. doc. 1), emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicata sul portale https://www.universitaly.it in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente non rientra fra i candidati vincitori della selezione, non consentendole l’immatricolazione presso una delle sedi opzionate; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente non rientra fra i candidati vincitori della selezione, non consentendole l’immatricolazione presso una delle sedi opzionate; - per quanto possa della graduatoria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026; - di tutti gli scorrimenti successivi della suindicata Graduatoria nazionale, anche non conosciuti, nella parte in cui non consentono l’immatricolazione della ricorrente; - dei provvedimenti di esito delle prove di esame, conosciuti tramite l’accesso al portale https://www.universitaly.it, nella parte in cui la ricorrente non ha superato le prove di esame, conseguendo, in particolare, il seguente punteggio: Biologia 17,8 non arrotondato; - del decreto del MUR n. 418 del 30 maggio 2025 con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui non viene previsto l’arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5 nonché nelle altre parti in cui risulta lesivo dell’interesse del ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del MUR n. 418 del 30 maggio 2025, nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del decreto del MUR n. 454 del 16 luglio 2025 e di tutti gli atti successivi del Ministero dell’Università e della Ricerca nella parte in cui non viene previsto l’arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5; - del decreto del MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025 con i relativi Allegati nn. 1 e 2, con il quale sono stati modificati unilateralmente i criteri di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali ed atti, ancorché non conosciuti, del Ministero dell’Università e della Ricerca e delle sue articolazioni locali, nella parte in cui non è stato previsto l’arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5 e non è stata data prevalenza, in sede di valutazione delle prove di esame, all’aspetto contenutistico piuttosto che formale; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati con riferimento alla prova di biologia del 20.11.25 e della connessa griglia di valutazione delle risposte; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025, nella parte in cui non ha previsto l’adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto del MUR n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - Per quanto possa occorrere, dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico…” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal CINECA; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’ammissione, anche in soprannumero, della ricorrente al primo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, presso l’Università degli Studi di Palermo (prima scelta) o in subordine presso una delle sedi Universitarie nell’ordine indicato dalla stessa, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere alla suddetta immatricolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i risultati delle prove e i decreti ministeriali disciplinanti la selezione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, chiedendo la sospensione degli effetti degli atti e l'ammissione, anche in soprannumero, presso l'Università degli Studi di Palermo o altra sede indicata. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025; la mancata previsione dell'arrotondamento per eccesso del voto di Biologia pari a 17,8; la violazione della par condicio e dell'anonimato per le modalità di gestione delle prove e per la presenza di diverse commissioni universitarie; l'illegittimità dei quesiti e delle relative valutazioni; la mancata attribuzione di tutti i posti disponibili e la determinazione del contingente; le disomogeneità delle modalità formative e le irregolarità nello svolgimento degli esami; la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega; nonché questioni di legittimità costituzionale, anche con riferimento all'esclusione dal semestre filtro delle università non statali e dei corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, volto a bilanciare la tutela dell'affidamento dei candidati rispetto alle regole originarie con l'esigenza di saturare i posti disponibili: i candidati in possesso delle tre sufficienze previste dal sistema originario restano preferiti, mentre gli altri sono collocati in fasce ordinate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Ha escluso una violazione della par condicio, rilevando che tutti i candidati disponevano delle medesime informazioni e che la ricorrente aveva dedotto genericamente prassi difformi delle commissioni. Ha precisato che l'eventuale mancato accesso alla documentazione d'esame deve essere fatto valere mediante la disciplina dell'accesso documentale e non integra, di per sé, un vizio della procedura. Ha ritenuto che eventuali errori nelle domande aperte potrebbero incidere, al più, sulla valutazione della singola prova e sul punteggio individuale, non comportare l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggi per risposte omesse; la specifica censura sul quesito di Biologia non è apparsa assistita da fumus. Ha escluso la violazione del d.lgs. n. 71/2025, poiché il d.m. n. 1115/2025 disciplina l'inserimento in graduatoria degli studenti privi di tutte le sufficienze e prevede criteri uniformi per il conseguimento dei crediti mancanti. Quanto all'anonimato, ha richiamato il principio per cui soltanto una violazione non irrilevante delle regole dell'anonimato è viziante e ha ritenuto non dimostrata una concreta possibilità di alterazione dei risultati, anche in ragione della chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e della successiva rilevazione informatica da parte del CINECA. Ha respinto la pretesa di arrotondamento da 17,8 a 18 perché esclusa dalla lex specialis; l'arrotondamento previsto dall'art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 riguarda soltanto la valutazione della carriera dello studente e non il superamento dell'esame o la graduatoria. Ha dichiarato carenti d'interesse le censure sull'assegnazione di tutti i posti e sulla determinazione del contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria, e generiche quelle sulle irregolarità delle prove e sulle disomogeneità formative. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute non manifestamente fondate nella fase cautelare, non ravvisandosi eccesso di delega né manifesta irragionevolezza nell'esclusione dal semestre filtro delle università non statali e dei corsi in lingua inglese. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MUR, con indicazione nominativa dei controinteressati e con gli adempimenti e termini perentori indicati in motivazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500, oltre accessori, in favore del MUR.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti per la concessione delle misure cautelari; il TAR li ha ritenuti insussistenti nel caso concreto.
d.lgs. n. 71/2025
Prevede che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento dei crediti formativi stabiliti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il giudice ha ritenuto tali principi non derogati dal d.m. n. 1115/2025.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede un arrotondamento rilevante ai fini della valutazione della carriera dello studente, ma non ai fini del superamento dell'esame né della formazione della graduatoria.
d.m. n. 418/2025
Costituisce la disciplina originaria della procedura e il parametro rispetto al quale valutare il meccanismo successivamente introdotto dal d.m. n. 1115/2025.
d.m. n. 1115/2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo l'inserimento di candidati privi di tutte le sufficienze, mediante un sistema per fasce e con penalizzazioni correlate ai voti recuperati; il giudice lo ha ritenuto non manifestamente irragionevole e rispettoso dell'affidamento e della par condicio.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È richiamato quale base della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario, ma le relative censure sono state ritenute carenti d'interesse.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate le modalità prescritte.
Massime di principio
- La modifica postuma delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta compatibile con la tutela dell'affidamento e con la par condicio quando conserva la preferenza dei candidati che hanno conseguito i requisiti originariamente previsti e ordina gli altri concorrenti secondo fasce coerenti con il grado di prossimità a tali requisiti.
- Nelle procedure selettive, la scelta amministrativa tra diversi meccanismi di graduazione e copertura dei posti è sindacabile in sede cautelare solo se manifestamente irragionevole; non è sufficiente dimostrare che sarebbe stato astrattamente possibile adottare un sistema alternativo.
- Una censura di violazione della par condicio fondata sull'esistenza di commissioni diverse è inidonea, se formulata genericamente, quando non siano indicate e dimostrate concrete prassi difformi nella valutazione delle prove.
- L'eventuale erroneità o ambiguità di un quesito di una procedura selettiva può giustificare, ove provata, la rinnovazione della valutazione della singola prova e la rettifica del punteggio, ma non determina automaticamente l'annullamento dell'intera selezione né consente di attribuire punteggio per risposte omesse.
- Le regole sull'anonimato nelle procedure selettive producono effetto viziante non per qualsiasi irregolarità, ma soltanto quando la violazione sia non irrilevante e idonea a compromettere concretamente l'imparzialità della procedura o l'alterabilità dei risultati.
- La notifica per pubblici proclami, autorizzabile quando l'elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notifica ordinaria, deve comunque contenere l'elenco nominativo dei destinatari e non può ridursi a una mera pubblicità generica.
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