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Sentenza

Sentenza n. 2639/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 554/2025, di attribuire la Carta del docente e accreditare € 3.000 per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 554/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, dell’8 maggio 2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, alle stesse condizioni del personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, e condannato il Ministero ad accreditare € 3.000, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito era maturato. A fronte della mancata esecuzione, il ricorrente ha domandato l’assegnazione della Carta, il pagamento delle somme dovute, le spese e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che la sentenza da eseguire contiene una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e risulta notificata all’Amministrazione nel rispetto delle formalità e dei termini di legge. Il Ministero non ha contestato l’inadempimento né allegato il pagamento o altri fatti modificativi o estintivi del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire la Carta del docente e accreditarvi l’importo stabilito dal giudicato, con interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, che, su richiesta di parte, dovrà liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni e riferire al Tribunale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 550, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.

    Il giudice accoglie la domanda di ottemperanza dopo aver verificato il giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, ordinando l’esecuzione e predisponendo la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

    In esecuzione del giudicato, gli importi dovuti per la Carta del docente devono essere attribuiti con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo il criterio previsto dalla disposizione, entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza.

  • art. 115 d.P.R. 115/2002

    Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L’eventuale compenso del commissario ad acta è riservato a una successiva determinazione e liquidazione con separato decreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna dell’Amministrazione e risultano provati il suo passaggio in giudicato e la regolare notificazione, l’assenza di contestazioni sull’avvenuto pagamento o di allegazioni relative a fatti modificativi o estintivi consente di ordinare l’esecuzione della prestazione dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta di parte in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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