Cassazione Penale, Sentenza n. 15426/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629‑bis c.p.p. relativo alla sentenza del Tribunale di Padova del 22 maggio 2024 che lo ha condannato per truffa in concorso. Ha dedotto difetto di diligenza a suo carico dovuto alla "irrituale" rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla successiva inattività del difensore d'ufficio, e ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva circa la rinuncia del primo avvocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. Ha ritenuto che la declaratoria di assenza fosse regolare, essendo stata emessa dopo ricerche disposte dal Tribunale che avevano dato luogo alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio e della fissazione dell'udienza; pertanto l'imputato aveva effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento prima della sentenza, rendendo irrilevanti le successive vicende relative alla rinuncia del difensore e all'attività del difensore d'ufficio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (liquidata equitativamente). Sentenza resa il 21/04/2026; relatore Alessandro Leopizzi; Presidente Marco Maria Alma.
Norme richiamate
art. 629‑bis c.p.p.
Secondo l’art. 629‑bis, comma 1, cod. proc. pen., fuori dei casi di effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di legge e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
La norma richiede la prova che la declaratoria di assenza sia stata illegittima e che l'imputato non abbia potuto proporre impugnazione nei termini per causa non imputabile a lui; tuttavia la prova di una precedente effettiva conoscenza del processo esclude la rescindibilità del giudicato.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro per la liquidazione equitativa della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) irrogata al ricorrente; utilizzata per giustificare la misura e il criterio di liquidazione.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per assenza ex art. 629‑bis c.p.p. è ammissibile solo se si dimostra che la dichiarazione di assenza è stata illegittima e che l'imputato non ha potuto impugnare per causa a lui non imputabile; la prova di una precedente effettiva conoscenza del procedimento esclude la rescissione.
- La regolarità formale della declaratoria di assenza (ad es. disposte ricerche e notifiche risultanti agli atti) rende irrilevanti contestazioni successive sulla condotta dei difensori rispetto alla possibilità di proporre impugnazione.
- In casi simili, il punto cruciale è documentare la concreta mancanza di conoscenza del procedimento prima della sentenza (assenza di notifiche, impossibilità oggettiva di sapere della pendenza); mere contestazioni sull'operato dei difensori non sono sufficienti se risulta una notifica originaria.
- Chi invoca la rescissione deve produrre prove probanti circa l'illegittimità della declaratoria di assenza e l'impossibilità di impugnare senza propria colpa; altrimenti il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile.
- Quando è presente una valutazione giudiziale che documenta attività di ricerca e notifica, è difficile ottenere la rescissione: è preferibile raccogliere e conservare prove documentali immediate (es. segnalazioni, certificazioni di irreperibilità, comunicazioni di esercizio del domicilio) per uso in successivi reclami.
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