Cassazione Penale, Ordinanza n. 21191/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo l'insufficienza della valutazione svolta. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenendolo erroneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva dato adeguata motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta. Ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il secondo motivo, perché il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del mero arbitrio o della manifesta illogicità, profili che non ricorrevano. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede la valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta; è sufficiente che il giudice dia conto della mancanza di uno dei presupposti ritenuto decisivo.
art. 133, primo comma, c.p.
La tenuità va apprezzata tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 62-bis c.p.
Richiamato indirettamente nel giudizio di comparazione tra circostanze, come ambito valutativo discrezionale del giudice di merito.
art. 81 c.p.
Richiamato indirettamente quale base del giudizio di equivalenza/comparazione delle circostanze, rimesso alla valutazione del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice valorizza uno solo dei presupposti ritenuti decisivi, purché la motivazione consenta di comprendere perché l'offesa non sia tenue.
- La valutazione sulla particolare tenuità deve essere globale e tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è tipicamente discrezionale e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è meramente arbitraria o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia espresso una motivazione congrua e coerente sui profili sanzionatori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →