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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 7475 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - Immobili rurali - Esenzione - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Rilevanza - Attribuzione di diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di esenzione non può essere fondata soltanto sull'affermazione che il fabbricato possiede caratteristiche rurali. In assenza di una classificazione catastale come A/6 o D/10, e in mancanza di impugnazione del classamento, l'immobile resta soggetto all'ICI. La decisione, pertanto, si è conclusa a favore dell'ente impositore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità all'ICI di un fabbricato asseritamente rurale. Il contribuente sosteneva che l'immobile dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati rurali, mentre l'ente impositore riteneva rilevante la categoria catastale concretamente attribuita all'immobile. La Corte ha chiarito che l'esenzione dipende dall'oggettiva classificazione catastale: sono esenti gli immobili iscritti nelle categorie catastali rurali A/6 o D/10, quando risultino integrati i requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557/1993. Se invece l'immobile è iscritto in una diversa categoria, il contribuente deve previamente impugnare l'atto di classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 504/1992

    L'imposta non si applica ai fabbricati rurali.

    La norma deve essere coordinata con la classificazione catastale dell'immobile: la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione deve risultare dall'iscrizione catastale nelle categorie pertinenti.

  • Art. 9 del d.l. n. 557/1993, convertito nella legge n. 133/1994

    Individua i requisiti necessari affinché un fabbricato possa essere qualificato come rurale.

  • Art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009

    Conferma la rilevanza della classificazione catastale ai fini del trattamento esonerativo degli immobili rurali.

  • Cassazione n. 16737/2015

    Stabilisce che l'immobile classificato catastalmente come rurale, nelle categorie A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI; se invece è attribuita una categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento per far valere la ruralità.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni fiscali immobiliari, la classificazione catastale costituisce normalmente il principale riferimento oggettivo.
  • La mera sussistenza di fatto dei requisiti di ruralità non è sufficiente se l'immobile risulta iscritto in una categoria catastale diversa da A/6 o D/10.
  • Chi intende ottenere l'esenzione deve contestare tempestivamente l'atto di classamento; non può limitarsi a far valere la ruralità nell'ambito del giudizio contro l'avviso ICI.
  • In assenza di impugnazione del classamento o di una diversa categoria catastale riconosciuta, l'immobile resta imponibile anche se il contribuente sostiene che sia utilizzato per attività agricola.
  • La verifica della categoria catastale e l'eventuale impugnazione del classamento devono precedere, o comunque essere gestite coerentemente con, la contestazione dell'imposta.

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