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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32651/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza di condanna già pronunciata in appello. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e, ravvisata colpa nell'inammissibile impugnazione, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la loro condanna per concorso in furto aggravato, ricettazione/uso di documenti o dati collegati e violazione di norme in materia di circolazione o documentazione, con richiamo agli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625, comma 1, n. 5, 493-ter e 707 c.p. Con il primo motivo deducevano vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente gli elementi probatori. Con il secondo motivo denunciavano violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, nonché per l'aumento di pena per recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché meramente assertivo e non confrontato con la motivazione impugnata, fondata su immagini di videosorveglianza e riscontri della polizia giudiziaria su indumenti, vettura e utenze telefoniche; ha ritenuto il secondo motivo generico e comunque non confrontato con la motivazione della Corte di merito sulla recidiva e sulla dosimetria della pena, ricordando che il valore irrisorio del bene sottratto non basta da solo a integrare l'attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 61 n. 2, 624 c.p.

    Richiamati come base della contestazione del furto commesso in concorso e con aggravante comune.

  • art. 625, comma 1, n. 5, c.p.

    Richiamato come aggravante del furto, senza specifica discussione nel merito oltre il richiamo alla sentenza di condanna.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma inclusa nella contestazione originaria, ma non oggetto di autonoma disamina nel provvedimento di legittimità.

  • art. 707 c.p.

    Norma inclusa nella contestazione originaria, ma non oggetto di autonoma disamina nel provvedimento di legittimità.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile automaticamente per il solo valore irrisorio del bene sottratto; occorre una valutazione complessiva del danno criminale nella sua globalità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile o manifestamente infondato.
  • La censura di vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità deve misurarsi con gli specifici elementi probatori valorizzati dai giudici di merito; non basta riproporre in termini assertivi una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e non può essere riconosciuta sulla sola base dell'esiguità del valore del bene sottratto.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se la censura si confronta con la motivazione del giudice di merito e indica specifici vizi logici o giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando l'impugnazione è proposta con colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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