Sentenza del 08/05/2017 n. 2551 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Agevolazione prima casa - Mancato trasferimento della residenza - Causa di forza maggiore - Rileva - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto, come richiesto per usufruire dell'agevolazione prima casa. La questione riguardava se l'impossibilità di utilizzare l'immobile, ad esempio per il mancato completamento dei lavori o per il mancato rilascio dei titoli abitativi, potesse costituire una causa di forza maggiore idonea a evitare la decadenza dal beneficio.
La decisione
La mancata destinazione dell'immobile ad abitazione può rilevare come causa di forza maggiore, ma solo quando l'impedimento presenti contemporaneamente i requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità. Non è quindi sufficiente allegare genericamente che l'immobile non fosse abitabile o che i lavori non fossero terminati: il contribuente deve dimostrare che l'impedimento era oggettivo, inevitabile e non dipendeva dalla propria condotta. In assenza di tali condizioni, opera la decadenza dall'agevolazione prima casa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 1
La norma disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa e richiede, tra gli altri presupposti, il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto. L'inadempimento comporta la decadenza, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore con caratteristiche rigorose.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi comporta normalmente la perdita dell'agevolazione prima casa.
- La forza maggiore può essere riconosciuta anche quando l'immobile sia inutilizzabile per lavori incompiuti o per la mancata disponibilità dei titoli abitativi, ma solo se l'impedimento è oggettivo e documentato.
- Per evitare la decadenza, il contribuente deve dimostrare che l'impedimento non era imputabile a lui, era necessario per non poter trasferire la residenza ed era imprevedibile al momento dell'acquisto.
- La mera difficoltà, il ritardo nei lavori, una scelta organizzativa o una mancata pianificazione personale non costituiscono normalmente forza maggiore.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alle circostanze del singolo caso, con particolare attenzione alla documentazione che provi l'impossibilità effettiva di utilizzare l'immobile entro il termine.
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