Regolamento (UE) 2017/626
Regolamento (UE) 2017/626 della Commissione, del 31 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna numerosi LMR nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, allineando in parte la disciplina UE ai limiti Codex e, in parte, accogliendo domande specifiche di modifica o tolleranza all’importazione. La Commissione si fonda sui pareri dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche accettabili per la sicurezza dei consumatori alla luce delle valutazioni di esposizione. Le tabelle degli allegati II e III vengono sostituite per le sostanze e le combinazioni prodotto/sostanza indicate, con diverse note tecniche su definizione dei residui, disponibilità di dati e limiti di determinazione analitica.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di diversi antiparassitari in specifici prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica a operatori del settore alimentare e dei mangimi, importatori, produttori agricoli, trasformatori e autorità di controllo nell’Unione europea, con effetto su tutti i prodotti elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 interessati dalle sostanze attive indicate. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) per acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina, nonché sui relativi prodotti vegetali e animali indicati nelle tabelle degli allegati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2017/626 della Commissione: modifica dei limiti massimi di residui di diversi antiparassitari
Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per numerose sostanze attive e numerosi prodotti vegetali e di origine animale. La Commissione si richiama ai CXL adottati dal Codex Alimentarius e ai pareri scientifici dell’EFSA, che hanno ritenuto le modifiche compatibili con la sicurezza dei consumatori.
Contesto e finalità
Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare la normativa UE a limiti internazionali e a specifiche domande presentate per autorizzazioni d’uso e tolleranze all’importazione. Nei considerando la Commissione evidenzia che gli standard internazionali devono essere presi in considerazione, ma senza abbassare il livello di protezione elevato garantito dall’Unione.
Ambito materiale delle modifiche
La modifica riguarda, in particolare, i seguenti principi attivi: acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina.
Le modifiche operano in due modi:
- aggiornando l’allegato II per alcune sostanze e relativi prodotti;
- aggiornando l’allegato III, parte A e parte B, per altre sostanze e combinazioni sostanza/prodotto.
Base scientifica e criteri di valutazione
La Commissione richiama i pareri motivati dell’EFSA, che ha valutato sia le richieste di modifica degli LMR sia i rischi per i consumatori, considerando 27 gruppi specifici di consumatori europei. Secondo l’EFSA, le modifiche richieste risultavano accettabili: non emergevano superamenti della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento. La Commissione conclude quindi che le nuove fissazioni sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Recepimento di limiti Codex e riserve dell’Unione
Una parte rilevante del regolamento riguarda i CXL del Codex Alimentarius. La Commissione segnala che:
- l’11 luglio 2015 e il 1° luglio 2016 la CAC ha adottato diversi limiti massimi di residui del Codex;
- l’Unione ha formulato riserve su alcune combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nel testo;
- i CXL non oggetto di riserva, e non relativi a prodotti fuori allegato I o inferiori agli LMR già vigenti, vengono inseriti come LMR nel diritto UE.
Domande specifiche e tolleranze all’importazione
Il regolamento tiene conto anche di domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005:
- per lo spirotetrammato sui cachi, nell’ambito di una procedura di autorizzazione d’uso;
- per il flutriafol nelle cucurbitacee con buccia commestibile, con riferimento a una tolleranza all’importazione motivata da possibili ostacoli commerciali per prodotti provenienti dagli Stati Uniti.
Note tecniche sulle definizioni dei residui
L’allegato contiene numerose precisazioni tecniche sulle definizioni dei residui. In diversi casi la sostanza non è valutata isolatamente, ma insieme a metaboliti o isomeri, ad esempio:
- acetamiprid, come somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid per specifici codici;
- ciprodinil, con diversa definizione per taluni prodotti e per il latte;
- propiconazolo come somma di isomeri;
- pirimetanil, con definizione differenziata per animali e prodotti di origine animale;
- tebuconazolo come somma di tebuconazolo, idrossi-tebuconazolo e coniugati;
- triflossistrobina, con riferimento anche al metabolita CGA 321113;
- fluopyram, come somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25);
- spirotetrammato e quattro metaboliti, espressi come spirotetrammato.
Prodotti per i quali sono richiamate limitazioni o dati mancanti
Per varie combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA segnala l’assenza di informazioni su analisi, conferma, sperimentazioni sui residui, metabolismo, residui nei trasformati o condizioni di conservazione dei campioni. Il regolamento conserva tali avvertenze negli allegati e prevede riesami futuri, subordinati all’eventuale presentazione dei dati entro termini puntuali indicati caso per caso.
Tra i temi ricorrenti figurano anche:
- il barbaforte/rafano/cren, per il quale l’LMR nelle spezie è rinviato a quello degli ortaggi a radice e tubero;
- alcuni cereali, semi oleaginosi, frutti, ortaggi e prodotti di origine animale con livelli specifici o note di limitazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori della filiera agroalimentare ciò comporta l’immediata necessità di verificare conformità di produzione, importazione, trasformazione e controllo ufficiale rispetto ai nuovi LMR fissati negli allegati modificati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Le sostanze interessate comprendono, nell’allegato II, acetamiprid, cyantraniliprole, ciprodinil, etefon, flutriafol, mesotrione, propiconazolo, pirimetanil, tebuconazolo e triflossistrobina; nell’allegato III, parte A, difenoconazolo, fluopyram, fluxapyroxad, imazapic, imazapir e spirotetrammato; nella parte B, cipermetrina, lambda-cialotrina, profenofos e triazofos.
Recepimento dei CXL del Codex e criteri di inclusione
Nei considerando la Commissione spiega che alcuni limiti massimi di residui del Codex (CXL) sono stati adottati dalla CAC l’11 luglio 2015 e il 1° luglio 2016. I CXL per le sostanze non oggetto di riserva dell’Unione sono inseriti come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, salvo i casi in cui riguardino prodotti non compresi nell’allegato I o siano fissati a un livello inferiore rispetto agli LMR vigenti.
Valutazioni EFSA e sicurezza per i consumatori
L’EFSA ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione degli Stati membri, formulando pareri motivati sugli LMR proposti. Secondo l’Autorità, i dati richiesti risultavano soddisfatti e, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei, le modifiche erano accettabili sotto il profilo della sicurezza alimentare; né l’esposizione cronica né quella acuta indicavano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Domande specifiche su spirotetrammato e flutriafol
Sono richiamate una domanda di modifica degli LMR per lo spirotetrammato in relazione all’uso sui cachi, presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, e una domanda di tolleranza all’importazione per il flutriafol nelle cucurbitacee con buccia commestibile, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, giustificata dall’esigenza di evitare ostacoli commerciali per le importazioni dagli Stati Uniti.
Note tecniche su definizioni dei residui e dati mancanti
Per diverse sostanze l’allegato precisa definizioni di residuo differenti: ad esempio acetamiprid, ciprodinil, propiconazolo, pirimetanil, tebuconazolo, triflossistrobina, fluopyram e spirotetrammato hanno definizioni specifiche per taluni codici prodotto. In più casi l’EFSA segnala carenze informative su metodi di analisi, conferma, sperimentazioni sui residui, metabolismo, condizioni di magazzinaggio o metaboliti; il regolamento indica le date entro cui eventuali dati dovranno essere presentati ai fini del riesame degli LMR (tra cui 5 febbraio 2016, 25 gennaio 2016, 14 marzo 2017, 19 ottobre 2015, 20 gennaio 2018, 27 gennaio 2018, 30 marzo 2018, 23 luglio 2016 e 23 luglio 2017 a seconda delle sostanze).
Barbaforte/rafano/cren e applicazione trasversale del relativo LMR
Più note dell’allegato stabiliscono che, per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie, l’LMR applicabile coincide con quello fissato per tale prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione/essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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