Regolamento (UE) 2017/616
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/616 della Commissione, del 31 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/616 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di valori aggiornati sulla base dei dati giornalieri e fissati per specifiche combinazioni di prodotti e paesi terzi, secondo il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche voci NC indicate, provenienti dai paesi terzi elencati (codici paese), ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa OCM. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo non disciplina esclusioni ulteriori oltre alla limitazione ai prodotti, codici NC, origini e valori riportati nell'allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/616: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando evidenzia che la fissazione dei valori forfettari all'importazione deriva dai criteri stabiliti in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e riguarda i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Meccanismo di determinazione dei valori
Il regolamento non introduce un metodo nuovo, ma rende applicabili i valori forfettari validi per la giornata di riferimento. La Commissione precisa che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il che giustifica l'adozione di un atto di esecuzione con efficacia immediata.
Ambito oggettivo: prodotti e origini interessati
L'allegato contiene l'elenco dei valori per specifiche voci della nomenclatura combinata e per determinati paesi terzi di provenienza, con importi espressi in EUR/100 kg. Tra le voci incluse figurano, in particolare:
- 0702 00 00;
- 0707 00 05;
- 0709 93 10;
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28;
- 0805 50 10;
- 0808 10 80;
- 0808 30 90.
I codici paese riportati comprendono, tra gli altri, EG, IL, MA, TN, TR, ZA, BR, CL, US, AR, CN e ZZ, quest'ultimo corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Effetti giuridici ed entrata in vigore
L'articolo 1 dispone che i valori applicabili sono quelli fissati nell'allegato. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la piena obbligatorietà e diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento non definisce un regime autonomo, ma aggiorna i valori applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori applicabili per prodotto e origine
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che elenca i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e codici di paesi terzi. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, le voci 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in base all'origine (ad esempio EG, IL, MA, TN, TR, ZA, BR, CL, US, AR, CN e codice ZZ per altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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