Sentenza del 01/03/2017 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamenti bancari - Conti correnti intestati a terzi ma nella disponibilità del soggetto accertato - Onere prova ex art. 32, d.P.R. n. 600/1973 - Inversione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa a tassazione è stata ritenuta corretta. In materia di accertamenti bancari opera l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973: spetta al contribuente fornire una prova analitica e concreta della diversa natura delle somme movimentate. Tale principio si applica anche ai conti intestati a terzi quando il contribuente accertato abbia la possibilità di operarvi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio aveva recuperato a tassazione importi relativi a versamenti e prelievi effettuati dal contribuente su conti correnti formalmente intestati a soggetti terzi, ma a lui riconducibili quanto alla disponibilità operativa. I conti erano intestati a persone legate al contribuente da vincoli di parentela. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che le movimentazioni bancarie non costituivano proventi imponibili. La presunzione è stata inoltre rafforzata dal fatto che gli intestatari dei conti non avevano prodotto redditi nell’anno oggetto di accertamento.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
In presenza di accertamenti bancari, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione.
La norma introduce una presunzione a favore dell’Amministrazione finanziaria e trasferisce sul contribuente l’onere di dimostrare, con riferimento alle singole operazioni, che versamenti e prelievi non rappresentano redditi imponibili. L’inversione dell’onere probatorio opera anche per conti formalmente intestati a terzi, quando risultino nella disponibilità effettiva del soggetto accertato.
Massime di principio
- La mera intestazione del conto corrente a un soggetto diverso dal contribuente non esclude l’utilizzabilità delle movimentazioni ai fini dell’accertamento, se il contribuente può operare sul conto o ne ha la disponibilità sostanziale.
- In caso di accertamento bancario, il contribuente deve fornire una giustificazione specifica, documentata e riferita alle singole movimentazioni; non è sufficiente una contestazione generica della presunzione fiscale.
- I rapporti di parentela tra il contribuente e gli intestatari dei conti possono costituire un elemento indiziario della disponibilità effettiva del conto, soprattutto se gli intestatari non risultano titolari di redditi compatibili con le somme movimentate.
- Per superare la presunzione, occorre dimostrare concretamente che le somme derivano da fonti non imponibili, da trasferimenti irrilevanti fiscalmente o da operazioni di terzi, mediante documentazione idonea e coerente.
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