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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36261/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 6 febbraio 2026 della Corte di appello di Perugia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Spoleto per omicidio stradale. Secondo l’imputazione, mentre conduceva un’autovettura, effettuava una svolta a sinistra senza concedere la precedenza e collideva con un motociclista, che riportava lesioni mortali. Con un unico motivo la difesa ha denunciato vizio di motivazione sulla colpa, sostenendo che la responsabilità per negligenza o violazione della precedenza fosse stata affermata soltanto mediante una ricostruzione ex post.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo riproponeva le censure d’appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, fondata sulle risultanze istruttorie: il conducente aveva avvistato il motociclo in avvicinamento lungo un tratto rettilineo, ma aveva ripreso la marcia e iniziato la svolta pur non potendo confidare ragionevolmente di completarla senza creare pericolo. La motivazione è stata ritenuta coerente e non illogica; la possibile velocità elevata del motociclo non rendeva la condotta della vittima una causa sopravvenuta eccezionale, abnorme e straordinaria, idonea a interrompere il nesso causale. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare autonomamente i fatti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in ragione dei profili di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    La Corte di appello di Perugia di conferma della pronuncia con la quale il Tribunale di Spoleto lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

    La disposizione è indicata come titolo di reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell’imputato; la decisione di legittimità non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rileggere autonomamente gli elementi di fatto né sostituire ai parametri di ricostruzione e valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente.
  • È inammissibile la censura che ripropone le doglianze d’appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa abbia già confutato puntualmente le contestazioni sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Il conducente che avvista un veicolo in avvicinamento deve astenersi dall’iniziare una manovra quando, nelle circostanze concrete, non possa ragionevolmente confidare di completarla senza creare pericolo.
  • Il concorso colposo della vittima non interrompe il nesso causale se non presenta caratteri di eccezionalità, abnormità e straordinarietà tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti e da costituire causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l’evento.
  • Sono idonee a escludere il rapporto di causalità soltanto le cause sopravvenute che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, oppure danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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