Cassazione Civile, Sentenza n. 17656/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamenti fiscali sugli anni 2015-2018 per operazioni oggettivamente inesistenti, indebite deduzioni di costi, illegittima detrazione IVA e ricostruzione di ricavi "in nero". Gli avvisi di accertamento furono notificati tra il 17 giugno e il 15 settembre 2020, durante il periodo di sospensione delle notifiche previsto dall'art. 157 D.L. 19/5/2020 n.34 (Decreto "Rilancio"). I contribuenti hanno eccepito la nullità degli atti per violazione della sospensione; l'Agenzia ha sostenuto la legittimità della notifica per la deroga prevista in caso di "indifferibilità e urgenza", richiamando la rilevanza penale dei fatti e la necessità di comunicare notizia di reato all'autorità giudiziaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia per il primo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione secondo cui la deroga per "indifferibilità ed urgenza" può trovare giustificazione nella qualificazione della condotta come delittuosa/fraudolenta e nel conseguente rischio per l'Erario, anche quando le indagini penali siano già in corso. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di grado inferiore (che aveva rigettato la deroga) e rimesso la causa al giudice d'appello per nuovo esame e liquidazione delle spese; il secondo motivo è stato assorbito
Norme richiamate
art. 157, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
"gli atti di accertamento... per i quali i termini di decadenza... scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza"
La sospensione delle notifiche è a tutela del contribuente; tuttavia la deroga per "indifferibilità e urgenza" è applicabile anche quando la condotta abbia natura fraudolenta/delittuosa e comporti rischio di perdita per l'Erario indipendentemente dall'avvio o meno delle indagini penali
Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20/8/2020
"A titolo esemplificativo, l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima anche nei seguenti casi: - comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale; ... -pericolo per la riscossione"
La Corte ritiene tale circolare integrativa del dettato normativo e idonea a individuare casi operativi di deroga; non è mera interpretazione priva di efficacia applicativa
art. 331 c.p.p.
Norma che impone al pubblico ufficiale l'obbligo di comunicare la notizia di reato; la circostanza che un atto preveda tale comunicazione rientra tra gli esempi di indifferibilità citati dalla Circolare e richiede attenzione ai rischi per l'Erario
art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 (infedele dichiarazione)
Nel caso concreto agli avvisi era contestata anche l'integrazione del reato di infedele dichiarazione, elemento che contribuisce a qualificare la condotta come penalmente rilevante ai fini della deroga
art. 21-bis (novità richiamata) e d.lgs. n. 87/2024
Richiamata in modo preliminare dalla Corte ma ritenuta non rilevante per i motivi decisionali del caso; la norma disciplina l'efficacia in sede tributaria di sentenze penali di assoluzione per "fatto non sussiste"
Massime di principio
- La sospensione delle notifiche prevista dall'art.157 D.L. n.34/2020 opera a tutela del contribuente, ma non è assoluta: può essere derogata per "indifferibilità e urgenza" quando la condotta abbia qualificazione fraudolenta o delittuosa e comporti un concreto rischio di perdita per l'Erario o di reiterazione del comportamento illecito
- La deroga non richiede necessariamente che la notifica sia funzionale all'emersione della notizia di reato o all'inizio delle indagini penali: è sufficiente la sussistenza di un pericolo attuale riconducibile alla natura fraudolenta dell'operato
- La Circolare dell'Agenzia (es. 25/E) è considerata dalla giurisprudenza idonea a integrare il precetto normativo e a indicare casi esemplificativi di indifferibilità; l'amministrazione deve comunque motivare la necessità dell'anticipazione
- Se la notifica è effettuata fuori dalla finestra consentita senza provare l'indifferibilità/urgenza, l'atto è invalido per violazione della sospensione e il contribuente potrà ottenere l'accoglimento del ricorso
- In sede difensiva è strategico contestare la mancanza di prova concreta del pericolo per l'Erario o della necessità di intervenire immediatamente; viceversa l'Amministrazione dovrà documentare il rischio concreto e specifico correlato all'atto notificato
- La presenza di procedure penali già avviate non esclude automaticamente la possibilità di deroga; tuttavia la documentazione deve chiarire perché l'anticipazione della notifica fosse ancora necessaria nonostante lo svolgimento delle indagini
- Eventuali successivi sviluppi penali (es. sentenze di assoluzione per "fatto non sussiste") possono avere rilievo ai fini tributari alla luce delle norme sopravvenute (art.21-bis e relative modifiche), ma la loro incidenza va valutata caso per caso
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