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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/761

Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro comune UE per la supervisione, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, dell’effettiva gestione della sicurezza ferroviaria dopo il rilascio dei titoli di sicurezza. Definisce un processo basato sul rischio, tecniche di audit e ispezione, competenze del personale, criteri decisionali pubblici e meccanismi di coordinamento tra autorità nazionali e con l’Agenzia. Abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 e allinea l’applicazione al nuovo regime di certificazione introdotto dalla direttiva (UE) 2016/798.

Metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza nel settore ferroviario.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri nell'esercizio della supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura dopo il rilascio, rispettivamente, del certificato di sicurezza unico e dell'autorizzazione di sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798. Rileva anche per il coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, con le autorità nazionali di altri Stati membri coinvolte in infrastrutture transfrontaliere o imprese che operano in più Stati membri, nonché per la cooperazione con organismi investigativi, organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e altre autorità competenti. Si applica dal 16 giugno 2019; per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del recepimento della direttiva (UE) 2016/798, talune disposizioni si applicano dal 16 giugno 2020.

Regolamento delegato (UE) 2018/761 sulla supervisione in materia di sicurezza ferroviaria

Il regolamento definisce un metodo comune europeo per la supervisione, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura dopo il rilascio dei titoli di sicurezza previsti dalla direttiva (UE) 2016/798. L’intervento risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di mantenere e migliorare costantemente il livello di sicurezza ferroviaria mediante un approccio basato sul rischio, sul coordinamento tra autorità e sull’uso di informazioni provenienti dalla pratica di supervisione e valutazione.

Ambito e finalità del regolamento

Il regolamento si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2016/798 e istituisce i CSM per la supervisione della gestione della sicurezza una volta che l’impresa ferroviaria abbia ottenuto il certificato di sicurezza unico e il gestore dell’infrastruttura abbia ottenuto l’autorizzazione di sicurezza. La revisione dei CSM è giustificata, nei considerando, dalla necessità di tener conto dell’esperienza applicativa e dell’evoluzione della sicurezza ferroviaria, nonché di favorire una transizione ordinata al nuovo regime di certificazione entrato in applicazione dal 16 giugno 2019.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 chiarisce due nozioni rilevanti. Per "organismo di certificazione di sicurezza" si intende l’organo responsabile del rilascio del certificato di sicurezza unico, cioè l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie oppure una autorità nazionale preposta alla sicurezza. La "problematica residua" è invece una questione minore emersa in sede di valutazione della domanda, che non impedisce il rilascio del titolo e può essere rinviata a un controllo successivo.

Processo di supervisione e approccio basato sul rischio

L’articolo 3 rinvia integralmente all’allegato I, che impone alle autorità nazionali di elaborare un processo strutturato, verificabile e iterativo. Il processo deve includere: raccolta e analisi di informazioni da fonti molteplici; individuazione delle aree di rischio da trattare prioritariamente; elaborazione di una strategia e di uno o più piani di supervisione; stima e assegnazione delle risorse; comunicazione degli obiettivi e delle modalità operative alle imprese interessate; svolgimento delle attività; documentazione dei risultati; riesame periodico della strategia e dei piani. Il regolamento precisa inoltre che, ai fini della supervisione, le autorità devono accettare autorizzazioni, riconoscimenti o certificati relativi a prodotti o servizi rilasciati conformemente alla normativa UE pertinente come prova della capacità di rispettare i requisiti del regolamento delegato (UE) 2018/762.

Tecniche di supervisione e misure correttive

L’articolo 4 indica audit e ispezioni come tecniche tipiche di supervisione, da scegliere in funzione della pianificazione delle attività. L’allegato I stabilisce che, nell’esecuzione della supervisione, l’autorità deve adottare misure proporzionate per affrontare le inosservanze degli obblighi giuridici, compresa l’eventuale emissione di avvisi urgenti in materia di sicurezza e l’adozione di misure temporanee quando necessario. Deve inoltre valutare la pertinenza e l’efficacia dei piani d’azione predisposti dall’impresa o dal gestore per rimediare a non conformità o problematiche residue.

Collegamento tra supervisione e valutazione dei titoli

L’articolo 5 crea un nesso diretto tra l’attività di supervisione e le procedure di rinnovo o aggiornamento del certificato di sicurezza unico o dell’autorizzazione di sicurezza. Le informazioni raccolte sulla prestazione del sistema di gestione della sicurezza devono essere utilizzate, e se del caso condivise, in vista della nuova valutazione. Quando l’autorità che svolge la supervisione non è competente al rilascio del titolo, essa deve coordinarsi tempestivamente con l’Agenzia o con la pertinente autorità nazionale, in particolare nei casi di infrastrutture transfrontaliere. Le informazioni minime da considerare comprendono le non conformità gravi, lo stato dei relativi piani d’azione, una sintesi della prestazione di sicurezza nello Stato membro interessato e lo stato delle problematiche residue già emerse in precedenza.

Competenze del personale addetto alla supervisione

L’articolo 6 richiede che il personale coinvolto nella supervisione disponga di competenze tecniche e trasversali adeguate. Tra queste figurano la conoscenza del quadro normativo, del funzionamento del sistema ferroviario, capacità di analisi critica, esperienza nella supervisione di sistemi di gestione della sicurezza o analoghi, capacità di condurre colloqui, risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo. Le competenze possono essere ripartite tra i membri di un team e devono essere gestite mediante un sistema interno basato su profili di competenza, assunzione coerente con tali profili e processi di mantenimento, sviluppo e valutazione continua.

Criteri decisionali, pubblicità e ricorsi

Ai sensi dell’articolo 7, ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza deve stabilire e pubblicare i criteri decisionali che utilizza per valutare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza e l’efficacia del controllo dei rischi. I criteri devono includere anche le modalità di gestione delle non conformità riscontrate. La stessa autorità deve inoltre pubblicare una procedura dettagliata che consenta alle imprese ferroviarie, ai gestori dell’infrastruttura e ad altre parti interessate di proporre ricorso avverso le decisioni assunte nel corso della supervisione.

Coordinamento tra autorità nazionali e cooperazione con altri organismi

L’articolo 8 disciplina la supervisione di soggetti operanti in più Stati membri o su infrastrutture transfrontaliere. In tali casi le autorità nazionali interessate devono coordinare le rispettive attività e decidere prontamente quale di esse assuma il ruolo guida, ferma restando la disciplina generale della direttiva (UE) 2016/798. Per il coordinamento operativo devono essere applicate procedure fondate sul quadro dell’allegato II, che richiede accordi su soggetti da supervisionare, lingua e riservatezza degli scambi, informazioni da condividere, criteri decisionali, gestione delle attività coordinate o congiunte, trattazione delle problematiche residue e buone pratiche. Le autorità devono inoltre concludere intese di cooperazione con organismi investigativi, organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e altre autorità o organismi pertinenti.

Abrogazione e disciplina transitoria

L’articolo 9 abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 con effetto dal 16 giugno 2019. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 16 giugno 2019. Per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798, tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano dal 16 giugno 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce i metodi comuni di sicurezza (CSM) per la supervisione della gestione della sicurezza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico alle imprese ferroviarie e dell’autorizzazione di sicurezza ai gestori dell’infrastruttura.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce l’"organismo di certificazione di sicurezza" come l’organo che rilascia il certificato di sicurezza unico, ossia l’Agenzia o un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, e la "problematica residua" come una questione minore emersa in sede di valutazione della domanda che non impedisce il rilascio del titolo e può essere rinviata a controllo successivo.

Processo di supervisione

L’articolo 3 impone alle autorità nazionali preposte alla sicurezza di applicare il processo dell’allegato I e di dotarsi di disposizioni o procedure interne per gestirlo. Ai fini della supervisione, esse devono accettare autorizzazioni, riconoscimenti o certificati relativi a prodotti o servizi, rilasciati in conformità alla normativa UE pertinente, come prova della capacità di rispettare i requisiti corrispondenti del regolamento delegato (UE) 2018/762.

Tecniche di supervisione

L’articolo 4 richiede l’uso di tecniche appropriate, in particolare audit e ispezioni, selezionate in funzione della pianificazione delle attività di supervisione.

Collegamento tra supervisione e rinnovo/aggiornamento dei titoli

L’articolo 5 prevede che le informazioni raccolte sulla prestazione del sistema di gestione della sicurezza siano utilizzate, e se del caso condivise, per il rinnovo o l’aggiornamento dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni di sicurezza. Se l’autorità che supervisiona non è competente al rilascio, deve coordinarsi tempestivamente con l’Agenzia o con l’autorità nazionale competente; le informazioni da trasmettere comprendono almeno non conformità gravi, stato dei piani d’azione, sintesi della prestazione di sicurezza e stato delle problematiche residue.

Competenze del personale addetto alla supervisione

L’articolo 6 richiede competenze specifiche del personale: conoscenza del quadro normativo, del funzionamento del sistema ferroviario, capacità di analisi critica, esperienza nella supervisione di sistemi di gestione della sicurezza o analoghi, capacità di colloquio, problem solving, comunicazione e lavoro di gruppo. Le competenze possono essere condivise nei team e devono essere gestite mediante un sistema interno di profili, assunzione, mantenimento, sviluppo e valutazione delle competenze.

Criteri decisionali e ricorsi

L’articolo 7 impone la pubblicazione dei criteri decisionali per valutare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza e l’efficacia del controllo dei rischi. L’autorità deve inoltre adottare e pubblicare una procedura per i ricorsi contro le decisioni assunte durante le attività di supervisione.

Coordinamento tra autorità nazionali e cooperazione con altri organismi

L’articolo 8 disciplina il coordinamento delle autorità nazionali preposte alla sicurezza quando una stessa impresa o infrastruttura opera in più Stati membri o su infrastrutture transfrontaliere. Le autorità devono individuare rapidamente un ruolo guida, applicare il quadro dell’allegato II e stipulare intese di cooperazione con organismi investigativi nazionali, organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e altre autorità o organismi pertinenti.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 9 abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 con effetto dal 16 giugno 2019.

Entrata in vigore e date di applicazione

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 16 giugno 2019; tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano dal 16 giugno 2020 per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798.

Come è indicizzato

Materiesicurezza ferroviariatrasporticoordinamento amministrativovigilanza e controllidiritto dell'unione europea dei trasporti

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