Regolamento (UE) 2018/265
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/265 della Commissione, del 16 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Squacquerone di Romagna» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Squacquerone di Romagna". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni, ne ha disposto l'approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Squacquerone di Romagna".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Squacquerone di Romagna" registrata nell'Unione europea e, più in generale, al relativo disciplinare di produzione. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento dell'UE direttamente applicabile. Riguarda i soggetti interessati dalla filiera della DOP e le autorità competenti coinvolte nella tutela e nell'applicazione del regime di qualità, senza introdurre esclusioni specifiche nel testo.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Squacquerone di Romagna"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/265 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta "Squacquerone di Romagna". L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ed è adottato a seguito dell'istruttoria svolta dalla Commissione sulla domanda presentata dall'Italia.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione fonda il proprio intervento sull'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica del disciplinare è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Esito della procedura di opposizione
Il testo dà atto che, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione. In mancanza di contestazioni, la modifica del disciplinare è stata quindi approvata.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la denominazione "Squacquerone di Romagna" (DOP). Il regolamento non riproduce nel proprio testo il dettaglio della modifica, limitandosi a recepire l'esito favorevole della procedura di revisione.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'ordinamento degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la denominazione "Squacquerone di Romagna" (DOP). L'approvazione riguarda una modifica qualificata come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base giuridica e procedimento di esame
La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell'articolo 52, paragrafo 2. La domanda di modifica presentata dall'Italia è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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