Prescrizioni del Garante n. 206 del 11/04/2024
Provvedimento dell'11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto fondato il reclamo dell’amministratore di sostegno di una donna, relativo alla diffusione da parte della madre di immagini e informazioni sulla sua salute e sulla sua vita privata tramite social media e un libro. L’Autorità ha distinto tra contenuti ritenuti leciti nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e alcune immagini giudicate non essenziali e lesive della dignità della interessata. Per tali immagini ha disposto il divieto di ulteriore trattamento, ha ammonito la destinataria e ha richiesto una comunicazione sulle iniziative adottate entro 30 giorni.
Ammonimento e divieto a una madre per la diffusione sui social di immagini e notizie sulla salute e vita privata della figlia in ambito giornalistico
Diffusione illecita di immagini e dati sulla salute di una persona assistita
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato dall’amministratore di sostegno di una donna, relativo alla diffusione da parte della madre di immagini, notizie sulla salute, dettagli della vita privata e riferimenti a vicende processuali, divulgati tramite social media e mediante un libro dedicato alla narrazione dei fatti di cronaca che l’hanno coinvolta. Il procedimento trae origine anche dalla mancata risposta a una richiesta di informazioni dell’Ufficio e dalla successiva contestazione avviata nei confronti della destinataria.
Origine e svolgimento del procedimento
Il reclamo è stato presentato il 7 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio ha richiesto informazioni alla destinataria con nota del 28 dicembre 2022, senza ricevere riscontro. Con nota del 7 dicembre 2023 è stato poi comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, con contestazione delle presunte violazioni dell’art. 5 GDPR e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice, oltre che degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche; è stato inoltre richiamato, per il profilo dell’esercizio dei diritti, il possibile rilievo degli artt. 15-22 del GDPR.
Quadro fattuale e soggetti coinvolti
La persona interessata era sottoposta ad amministrazione di sostegno: inizialmente era stato nominato il padre e, con decreto del Tribunale di Roma del 28 maggio 2022, l’incarico era stato attribuito all’avvocato reclamante, in sostituzione del precedente amministratore. Il reclamante ha segnalato che il giudice tutelare, nell’udienza dell’8 settembre 2022, aveva diffidato la madre a interrompere l’attività ritenuta in totale violazione della privacy della figlia e lo aveva autorizzato a proporre reclamo al Garante.
Qualificazione del trattamento e limiti della libertà di espressione
L’Autorità ha ricondotto la diffusione dei dati personali nell’ambito dei trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione. Per tali trattamenti ha affermato che trovano applicazione integralmente gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139, applicabili non solo ai giornalisti ma anche a chiunque pubblichi o diffonda, anche occasionalmente, articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Ha richiamato in particolare:
- l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, che impongono il criterio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
- l’art. 10 delle Regole deontologiche, secondo cui, nel riferire lo stato di salute di una persona, devono essere rispettati dignità, riservatezza e decoro personale, con particolare cautela nei casi di malattie gravi o terminali e con divieto di pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico;
- l’art. 2-quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche un ruolo essenziale per la liceità e correttezza del trattamento.
Valutazione delle pubblicazioni sui social e del libro
Dall’istruttoria è emerso che alcuni dei molteplici post pubblicati sui profili Facebook e Instagram della destinataria contenevano immagini non essenziali e comunque lesive della dignità della interessata. Il Garante ha fatto esempio di immagini che la ritraevano distesa sulla sedia a rotelle con la bocca semiaperta o con i capelli rasati, pubblicate senza alcuna forma di oscuramento.
Diversamente, il Garante ha ritenuto che i contenuti dei post e le altre immagini, così come il libro, nella misura in cui erano finalizzati a denunciare la qualità della vita della figlia, rientrassero nelle forme di manifestazione del pensiero ammissibili. Ne consegue che l’illiceità è stata circoscritta alle sole immagini ritenute non essenziali e lesive della dignità.
Violazioni accertate
Le immagini considerate illecite sono state ritenute in contrasto con:
- gli artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice;
- gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;
- i principi generali di liceità e correttezza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR.
Il provvedimento richiama anche, in via generale, l’art. 168 del Codice in caso di false dichiarazioni al Garante e l’art. 170 del Codice in caso di inosservanza dei suoi provvedimenti.
Misure adottate dal Garante
Ritenendo fondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR, l’Autorità ha adottato le seguenti misure ai sensi dell’art. 58, par. 2, del GDPR:
- divieto di ulteriore trattamento delle immagini individuate in motivazione e di altre aventi contenuto analogo o assimilabile, con l’unica eccezione della mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
- ammonimento nei confronti della destinataria per le violazioni accertate;
- annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), del GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Ammonimento e proporzionalità della misura
Il Garante ha ritenuto proporzionata la misura dell’ammonimento, valorizzando il fatto che la destinataria non aveva precedenti contestazioni né precedenti provvedimenti nei suoi confronti, con richiamo ai criteri di cui all’art. 85, par. 2, lett. c) e d), nel testo riportato nel provvedimento.
Invito a comunicare le iniziative adottate e rimedi
L’Autorità ha invitato la destinataria, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del GDPR, a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento quali iniziative fossero state intraprese per dare piena attuazione alle prescrizioni impartite. È stato altresì ricordato che il mancato riscontro è punito con la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e), del GDPR.
Contro il provvedimento è proponibile opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 del GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e trattamenti contestati
Il reclamo, presentato dall’amministratore di sostegno della interessata, riguardava la diffusione sui social media e su altri mezzi di comunicazione di immagini e notizie concernenti la salute, la vita privata e le vicende processuali della donna, nonché la pubblicazione di un libro commissionato dalla madre e dedicato alla narrazione dei fatti di cronaca che l’hanno coinvolta.
Inquadramento normativo e bilanciamento con la libertà di espressione
Il Garante ha ricondotto la diffusione dei dati all’esercizio della libertà di espressione, richiamando gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139. Ha ribadito che, per tali trattamenti, il limite è l’essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico e che, in caso di riferimenti allo stato di salute, devono essere rispettati dignità, riservatezza e decoro, evitando dati analitici di interesse strettamente clinico.
Valutazione delle immagini pubblicate
Dall’istruttoria è emerso che alcuni post sui profili Facebook e Instagram contenevano immagini non essenziali, mostravano la interessata in condizioni legate al suo stato di salute senza oscuramenti e risultavano lesive della dignità. Il Garante ha invece ritenuto ammissibili i contenuti testuali e le restanti immagini, così come il libro, in quanto espressione di manifestazione del pensiero finalizzata a denunciare la qualità della vita della figlia.
Violazioni accertate e norme richiamate
Le immagini individuate sono state ritenute illecite perché in contrasto con gli artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice, con gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche e con i principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR.
Misure adottate e conseguenze
Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo, ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle immagini indicate e di altre analoghe o assimilabili, fatta salva la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria, e ha applicato la misura dell’ammonimento. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Invito a riscontro e rimedi esperibili
L’Autorità ha invitato la destinataria, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, a comunicare le iniziative intraprese per dare completa attuazione a quanto prescritto. È stato ricordato che il mancato riscontro può essere sanzionato ai sensi degli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e), del GDPR. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati.
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