Sentenza del 14/01/2020 n. 423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla classificazione doganale e sul trattamento IVA di prodotti immessi come "gioco-kit": manufatto costituito da cinque pagine cartonate illustrate con brevi testi, con l'ultima pagina che contiene una scatola con dodici personaggi tridimensionali (personaggi Disney) e uno scenario plastificato. La contribuente sosteneva che si trattasse di album/libri di immagini per bambini (voce NC 4903), esenti da dazio e soggetti a IVA agevolata; l'Agenzia riteneva che fossero giocattoli (voce NC 9503), soggetti a dazio e a IVA ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente confermando la sentenza d'appello che ha qualificato i prodotti come giocattoli (voce 9503). La Corte ha ritenuto che le immagini non costituiscono la maggiore attrattiva né il veicolo sostanziale del messaggio: il prodotto è essenzialmente destinato al gioco in quanto integra figurine tridimensionali utilizzabili, e si autoqualifica come "gioco-kit". Conseguentemente i componenti (pagine cartonate e personaggi) formano un bene unico funzionalmente destinato al gioco; perciò si applicano i dazi e l'IVA ordinaria, non l'aliquota ridotta riservata ai libri. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/87 (nomenclatura combinata)
La classificazione si determina in base alle caratteristiche oggettive della merce, con applicazione della regola generale 3, punto c) (classificare nella voce che, in ordine numerico, è posta per ultima tra quelle applicabili). Le note esplicative aiutano l'interpretazione ma non sono vincolanti.
Regolamento (CE) n. 2913/1992 (Codice doganale) art. 12
art. 12 del Reg. CEE n. 2913/1992
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dall'autorità doganale obbligano l'autorità solo nei confronti del titolare della decisione e per i prodotti oggetto della richiesta; non sono quindi automaticamente vincolanti per altri soggetti o altri prodotti.
Regolamento (UE) n. 954/2013 (Codice doganale dell'Unione) art. 33
Le decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono vincolanti per il destinatario della decisione e dal momento della notifica, confermando il principio di efficacia limitata delle ITV.
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), artt. 10 e 114 e Allegato III
La disciplina comunitaria autorizza aliquote ridotte per i libri e prodotti editoriali (con la modifica introdotta dalla Direttiva 2009/47/CE estesa ai libri su qualsiasi supporto fisico). Tuttavia l'agevolazione si applica ai beni che rientrano effettivamente nella nozione di 'libro'; gli articoli essenzialmente destinati alla pubblicità o i giocattoli integrati non rientrano.
Direttiva 2009/47/CE (modifica alla Direttiva IVA)
Ha precisato e ampliato la nozione di 'libri' comprendendo supporti diversi, ma non modifica il principio che l'agevolazione spetta solo quando il bene ha la natura essenziale di libro.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 1, lett. c)
art. 74, comma 1, lett. c)
Nel diritto interno l'aliquota agevolata per libri e supporti integrativi si applica solo se sussistono le condizioni previste (beni ceduti in unica confezione con prezzo indistinto e supporto integrativo il cui costo non superi determinate percentuali). Se si tratta di un bene complesso il trattamento IVA segue l'elemento principale; se l'elemento principale è il giocattolo, si applica l'aliquota ordinaria.
Regolamento 23 febbraio 2010, n. 153/10 (regolamenti doganali interpretativi)
Esempi interpretativi indicano che libri pop-up contenenti parti mobili e figure in piedi possono essere classificati come giocattoli (voce 9503) se le caratteristiche costruttive ne fanno essenzialmente un gioco, e che i libri con figurine sono classificati alla voce 4903 solo se non sono essenzialmente giocattoli.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (principali precedenti citati)
es. C-62/77 Carlsen; C-276/00 Turbon; C-463/16 Stadion Amsterdam; C-14/05 Anagram; C-344/14 Kiowa Hakko
Principi: per la voce 4903 le immagini devono costituire la maggiore attrattiva e il veicolo sostanziale del messaggio (Carlsen); per determinare l'elemento essenziale si valuta se, privato di un componente, l'oggetto conserva le proprietà che lo caratterizzano (Turbon); i beni complessi sono tassati in base all'elemento principale anche se i prezzi dei componenti sono identificabili (Stadion). Le note esplicative sono utili ma non vincolanti (Anagram, Kiowa Hakko).
Massime di principio
- La classificazione doganale si basa sulle caratteristiche oggettive e sull'elemento essenziale del bene: individuare quale componente conferisce il carattere essenziale chiedendosi se, tolto quel componente, il bene conserverebbe le sue proprietà distintive.
- Per la voce 4903 (album/libri d'immagini per bambini) le immagini devono costituire la maggiore attrattiva e il principale veicolo di trasmissione del contenuto; testi brevi sono accessori. Se il prodotto è invece progettato essenzialmente per il gioco (es. figurine tridimensionali utilizzabili), va classificato come giocattolo (cap. 95).
- I beni complessi composti da più elementi indissociabili si tassano secondo l'elemento principale: se il principale è il giocattolo si applica l'aliquota IVA ordinaria anche se una parte del bene (es. pagine illustrate) potrebbe sembrare un libro.
- Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono efficaci solo per chi le richiede e per i prodotti specificati e non vincolano automaticamente altri operatori o altre merci; quindi non prevalgono automaticamente in giudizio contro un diverso accertamento.
- Nell'interpretazione della nomenclatura combinata applicare le regole generali (compresa la regola 3, punto c) quando più voci sono possibili) e usare le note esplicative come guida interpretativa, pur non essendo vincolanti.
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