Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09371/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di due avvisi di accertamento per il recupero di maggiori imposte relative agli anni 2000 e 2001. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché l'Ufficio non aveva provato la notifica degli avvisi di accertamento; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo provata la rituale notificazione degli avvisi sulla base della documentazione prodotta. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che l'udienza fosse stata comunicata al difensore del primo grado anziché personalmente, nonostante la costituzione in proprio in appello; 2) nullità per inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, per difformità tra atto depositato e notificato, mancante di due pagine; 3) nullità per genericità dei motivi di appello; 4) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'appello per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto munito di delega; 5) violazione delle norme sulla notifica degli avvisi di accertamento, sostenendo che non fossero state eseguite le formalità dell'art. 140 c.p.c.; 6) omesso esame della difformità tra atto depositato e notificato; 7) omesso esame della nullità della notificazione degli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è essenziale per il diritto di difesa e il contraddittorio; poiché il contribuente si era costituito in proprio in appello e l'avviso era stato invece comunicato al difensore del primo grado, senza risultare una comunicazione personale al domicilio/residenza indicati in appello, la sentenza impugnata è stata cassata. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    avviso di trattazione / fissazione dell'udienza

    Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza è un adempimento essenziale a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità della decisione

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina dell'avviso di udienza di cui all'art. 31 si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo operato da questa norma

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre omesso esame e omessa motivazione su questioni di fatto rilevanti

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita inammissibilità dell'appello

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente sia per la dedotta difformità tra atto notificato e depositato, sia per la genericità dei motivi di appello

  • artt. 38 ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocati dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle formalità necessarie per la notifica per irreperibilità o irreperibilità relativa

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla Corte per rilevare che il contribuente si era costituito in proprio nel giudizio di appello

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sua omissione comporta una nullità processuale che travolge la sentenza successiva, salvo ipotesi in cui la causa possa essere decisa di mero diritto senza necessità di accertamenti di fatto

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte non si pronuncia nel merito sulla ritualità della notifica degli avvisi, perché assorbe tale censura per il vizio processuale relativo alla mancata comunicazione dell'udienza

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'avviso di fissazione dell'udienza ha funzione essenziale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omessa comunicazione alle parti determina la nullità della decisione pronunciata.
  • Se una parte si è costituita personalmente in appello, la comunicazione dell'avviso di trattazione deve essere effettuata al recapito processuale/alla residenza da essa indicata per quel grado, non potendosi fare affidamento sulla sola comunicazione al difensore del grado precedente.
  • La nullità derivante dall'omessa comunicazione dell'udienza travolge la sentenza impugnata e comporta la cassazione con rinvio, salvo ipotesi eccezionali in cui la causa sia definibile senza accertamenti di fatto e per una questione di puro diritto.
  • Quando un motivo di ricorso risulta fondato per un vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.