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Sentenza

Sentenza del 25/02/2020 n. 4984 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente era stato sanzionato per omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione 2005 di attività finanziarie detenute in Svizzera, per valore accertato di Euro 2.037.856,00; l'Agenzia aveva notificato un atto di contestazione e sanzione (Euro 101.892,00) sostituendo un precedente atto in autotutela. Il contribuente opponeva la preclusione dell'accertamento in ragione del rimpatrio (scudo fiscale 2009) di somme e titoli, documentando il rimpatrio di 7.472,00 euro in contanti e di 290.000 azioni T. con valore al rientro pari complessivamente a Euro 321.900,00, sostenendo che la riduzione del valore delle azioni spiegava il divario con l'importo accertato. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente reputando precluso l'accertamento; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione, censurando motivazione, valutazione probatoria della lista Falciani e l'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ma ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la disposizione del D.L. n.78/2009 (art.12, comma 2) con presunzione di evasione non sia applicabile retroattivamente all'anno 2005. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui la lista Falciani può costituire un indizio grave e preciso, e che incombe sul contribuente l'onere di giustificare l'incoerenza tra le disponibilità risultanti dalla lista e le somme oggetto dello scudo; ha quindi cassato la sentenza della CTR nella parte in cui si era discostata da tali principi e ha rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, oltre a provvedere sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78 art. 13-bis

    Norma dello scudo fiscale invocata dal contribuente per opporre la preclusione dell'accertamento in relazione al rimpatrio di capitali; la Corte richiede che la riferibilità delle somme rientrate a quanto emerso dalla lista Falciani sia adeguatamente dimostrata dal contribuente.

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78 art. 12, comma 2

    Previsione di una presunzione relativa collegata all'omessa dichiarazione di attività in Paesi a fiscalità privilegiata; la Corte afferma che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente all'anno 2005.

  • D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14

    Disposizione sulla preclusione dell'accertamento in presenza di specifiche condizioni di rientro; la CTR aveva ritenuto applicabile la preclusione rispetto al rimpatrio operato dal contribuente, ma la Cassazione ha richiamato l'onere probatorio necessario per dimostrarne gli effetti.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, commi 4 e 5

    Norma richiamata nell'atto originario di contestazione; utilizzata dall'Amministrazione come base dell'accertamento sostitutivo.

  • Codice Civile artt. 2727 e 2697

    Richiamati in tema di onere della prova: la Corte ha evidenziato che, posto il valore presuntivo degli elementi desumibili dalla lista Falciani, grava sul contribuente l'onere di giustificare l'incoerenza tra le somme risultanti dalla lista e quelle dichiarate o rientrate.

  • Codice di Procedura Civile art. 360 (motivi di cassazione)

    Fondamento procedurale delle censure in Cassazione (nullità per ultravpetizione, motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha valutato i vari profili di legittimità e accolto il vizio relativo alla applicazione retroattiva della norma sostanziale.

  • Ordinanze e giurisprudenza su 'lista Falciani' (Cass. nn. 8605/2015 e 8606/2015 e successive)

    Giurisprudenza richiamata che riconosce utilizzabilità della lista Falciani quale indizio grave e preciso avente valenza presuntiva, ma non esaustiva: necessita di valutazione complessiva e può imporre al contribuente l'onere di fornire giustificazioni documentali.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale (rientro/regolarizzazione) può ostare a successivi accertamenti solo se il contribuente dimostra in modo chiaro la corrispondenza tra le somme rientrate/dichiarate e le disponibilità accertate; l'onere probatorio su tale punto è rilevante.
  • La lista Falciani può costituire un indizio grave e preciso utilizzabile dall'Amministrazione per fondare un'accertamento, ma la sua sola esistenza non esonera l'Amministrazione o il contribuente dall'apporto di elementi probatori ulteriori per stabilire l'esatta entità delle disponibilità e la loro riferibilità.
  • Norme introdotte successivamente (es. presunzioni legislative) non possono essere applicate retroattivamente a fatti anteriori quando ciò contrasti con principi generali e con lo Statuto del contribuente; va sempre verificata la temporalità dell'applicazione.
  • In appello è possibile precisare e documentare questioni già dedotte in primo grado (ad es. valore di mercato al rimpatrio) se restano nel perimetro del thema decidendum; però nuove questioni sostanziali incongrue rispetto all'originario oggetto della controversia possono essere escluse.
  • Se l'Amministrazione richiede documentazione in sede amministrativa e questa non è prodotta, la relativa documentazione può essere preclusa in giudizio se non adeguatamente giustificata; è quindi fondamentale rispondere agli inviti istruttori in fase amministrativa o conservare prova dell'invito e delle conseguenze dell'omissione.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo approfondito l'apprezzamento degli indizi e delle prove: decisioni che si fondano su valutazioni probabilistiche devono esporre gli elementi logici e giuridici che giustificano la conclusione, così da consentire il controllo in Cassazione.

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