Sentenza n. 840/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell’interno di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di rigetto della domanda di equo indennizzo, fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del decreto ministeriale per eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità, dell’irragionevolezza manifesta e del travisamento dei fatti, sostenendo che la patologia fosse conseguenza delle intense sessioni di allenamento svolte per circa dodici anni, dal 1992 al 2004, nell’ambito dell’attività agonistica presso il gruppo sportivo dell’Amministrazione. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché il Comitato avrebbe qualificato l’attività sportiva come una “breve parentesi” senza considerare adeguatamente la durata e la gravosità degli allenamenti, né spiegare perché questi non potessero costituire causa o concausa della patologia. Il ricorrente ha valorizzato anche il diverso accertamento della Commissione Medico-Ospedaliera, che aveva ravvisato una correlazione eziopatogenetica tra l’infermità e l’attività agonistica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbibile l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze poiché il ricorso era infondato nel merito. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il giudice ha affermato che, ai sensi del d.P.R. 461/2001, la Commissione Medico-Ospedaliera è competente per la diagnosi, la classificazione dell’infermità e le conseguenze sull’integrità psicofisica, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è l’organo competente ad accertare il nesso causale o concausale tra attività lavorativa e infermità. Il parere del Comitato ha natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione, che deve conformarvisi e può discostarsene soltanto in presenza di evidenti omissioni o violazioni procedimentali; il decreto può quindi essere motivato per relationem mediante il richiamo al parere. Il giudizio tecnico del Comitato è sindacabile solo entro limiti esterni, in presenza di carenza motivazionale, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità metodologica, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione di regole procedurali, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell’organo tecnico. Nel caso concreto, il Comitato aveva esaminato l’intero periodo di attività agonistica e aveva escluso, con motivazione ritenuta lineare e scientificamente coerente, che l’attività sportiva avesse costituito fattore causale o concausale efficiente e determinante della patologia. Il ricorrente non aveva dimostrato che gli allenamenti presentassero caratteri di eccezionalità, per intensità e durata, rispetto a quelli ordinariamente svolti da atleti impegnati in competizioni nazionali e internazionali. Il nesso causale non può essere meramente ipotetico, né può essere provato mediante presunzioni o facendo ricorso alla regola dell’art. 41 c.p.; occorre una prova medico-legale rigorosa della derivazione determinante ed efficiente dell’infermità dal servizio. Non sussistevano, pertanto, specifici dubbi idonei a giustificare una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio. Il decreto ministeriale è stato ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto. Le spese e gli onorari sono stati integralmente compensati.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; attribuisce alla Commissione Medico-Ospedaliera la diagnosi e la classificazione dell’infermità e al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio l’accertamento del nesso causale o concausale con l’attività lavorativa.
art. 6, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
alla Commissione Medica Ospedaliera compete solo la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio
Individua la competenza della Commissione Medico-Ospedaliera in ordine alla diagnosi, all’eziopatogenesi possibile, alla conoscibilità della patologia e alle conseguenze sull’integrità e sull’idoneità al servizio.
art. 11, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione
Attribuisce al Comitato di Verifica la competenza esclusiva sull’accertamento della riconducibilità dell’infermità all’attività lavorativa e sul rapporto causale tra fatti di servizio e patologia.
artt. 11 e 12 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Affidano al Comitato di Verifica l’accertamento definitivo del nesso causale o concausale tra infermità e servizio; il relativo parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, salvo evidenti omissioni o violazioni procedimentali.
art. 41 c.p.
La regola dell’equivalenza delle condizioni prevista in ambito penale non trova applicazione nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la Commissione Medico-Ospedaliera accerta e classifica l’infermità, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio accerta in via esclusiva il nesso causale o concausale tra patologia e attività lavorativa.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione; il provvedimento finale può recepirlo mediante motivazione per relationem e richiede una motivazione autonoma e particolareggiata soltanto qualora l’Amministrazione intenda discostarsene sulla base di omissioni, violazioni procedurali o elementi non esaminati.
- La valutazione del Comitato di Verifica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per vizi estrinseci quali carenza motivazionale, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità metodologica, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione delle regole procedurali; è esclusa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella medico-legale dell’organo tecnico.
- La dipendenza da causa di servizio richiede la prova rigorosa, concreta e obiettivamente riscontrabile che l’attività lavorativa sia stata causa o concausa efficiente e determinante della patologia; non sono sufficienti un nesso ipotetico, presunzioni generiche o le ordinarie fatiche e condizioni di lavoro.
- Per integrare una concausa efficiente e determinante di servizio devono essere dimostrati fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni lavorative, eccezionalmente gravosi per intensità e durata; l’onere di fornire tale prova e di contestare con elementi medico-legali specifici l’accertamento negativo grava sull’interessato.
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