Sentenza del 13/03/2015 n. 5062 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Disciplina - Requisito oggettivo - Accertamento ed onere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ecclesiastico ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, sostenendo che diversi immobili fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992, perché destinati a casa di ospitalità, casa di cura e relative pertinenze, abitazione del sacerdote e alloggio collettivo delle suore. Il ricorrente sosteneva che fosse sufficiente la destinazione degli immobili ad attività assistenziali o di cura e che dovesse applicarsi anche la successiva disciplina introdotta dal d.l. n. 203/2005, ritenuta norma di interpretazione autentica. Contestava inoltre il mancato annullamento delle sanzioni e la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento esclusivo nell'immobile di una delle attività agevolate, concretamente esercitata senza modalità commerciali. L'onere di provare tali presupposti grava sul soggetto che invoca l'esenzione e non può essere assolto mediante la sola documentazione formale relativa alla destinazione catastale o dichiarata dell'immobile. Nel caso concreto l'ente non aveva dimostrato lo svolgimento effettivo di attività di religione o culto né di attività assistenziali prive di modalità commerciali. La disciplina successiva al 2003 è stata ritenuta innovativa e non applicabile retroattivamente. La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non è stata esaminata perché non risultava proposta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento esclusivo di determinate attività, tra cui quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e religiose.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo all'ente non commerciale, e di un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo esclusivo e concreto dell'immobile per un'attività agevolata esercitata senza modalità commerciali. La prova del requisito oggettivo grava sul contribuente.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lettera a)
Individua le attività di religione o di culto.
La destinazione dell'immobile deve riguardare effettivamente attività riconducibili alla religione o al culto; la semplice appartenenza dell'immobile a un ente ecclesiastico non è sufficiente.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, e successive modifiche
Estensione dell'esenzione alle attività indicate anche quando non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La Corte ha considerato la disciplina successiva innovativa e non meramente interpretativa; pertanto essa non può essere utilizzata per estendere retroattivamente l'esenzione all'anno d'imposta 2003.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
Prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale, con specifiche esclusioni per gli enti ecclesiastici.
L'eventuale mantenimento della qualifica soggettiva di ente non commerciale non elimina la necessità di verificare concretamente la natura non commerciale dell'attività svolta nel singolo immobile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lettera c)
È richiamato per individuare il requisito soggettivo dell'ente non commerciale ai fini dell'agevolazione.
Principi processuali in materia di sanzioni e spese di lite
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente richiesta dal contribuente nei tempi e nei modi processuali appropriati e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria immobiliare non basta dimostrare la natura dell'ente proprietario o la destinazione formale dell'immobile: occorre provare l'utilizzo effettivo, esclusivo e concreto per una delle attività previste dalla legge.
- Quando l'attività svolta nell'immobile presenta caratteristiche commerciali, come l'erogazione di servizi sanitari secondo logiche di mercato, l'esenzione può essere esclusa anche se gli eventuali utili sono destinati a finalità religiose o sociali.
- Le pertinenze, i depositi, i garage e gli alloggi collegati all'attività principale devono essere valutati autonomamente e devono risultare funzionalmente e concretamente destinati all'attività agevolata.
- La qualifica di ente non commerciale costituisce soltanto il requisito soggettivo; non sostituisce la prova del requisito oggettivo riferito al singolo immobile.
- Una disciplina agevolativa successiva non si applica retroattivamente se ha carattere innovativo anziché interpretativo.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve essere formulata tempestivamente nei gradi di merito; non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- In controversie analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione concreta sull'uso degli immobili, sulle modalità di erogazione dei servizi, sui corrispettivi richiesti, sui destinatari dell'attività e sull'eventuale assenza di finalità commerciali.
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