Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2

Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.

Normativa italiana26G00010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il d.lgs. 49/2014 per recepire la direttiva UE 2024/884 sui RAEE. Ridefinisce i RAEE storici, adegua le regole di finanziamento e di responsabilità del produttore per varie categorie di AEE, in particolare per i pannelli fotovoltaici, e aggiorna le norme tecniche di riferimento. Si applica dal 7 gennaio 2026, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Modifiche alla disciplina RAEE e pannelli fotovoltaici

Modifiche alla disciplina RAEE e ai pannelli fotovoltaici

Il decreto interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per adeguare la disciplina italiana dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al recepimento della direttiva (UE) 2024/884. Le modifiche riguardano soprattutto la definizione di RAEE storici, la ripartizione degli obblighi di finanziamento e l’aggiornamento di alcuni riferimenti tecnici.

Definizione di RAEE storici

La nozione di RAEE storici viene riformulata per includere i rifiuti derivanti da due diverse categorie di apparecchiature, sempre con esclusione dei pannelli fotovoltaici:

  • le AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente;
  • le AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti nella lettera a), secondo le regole sulla responsabilità estesa del produttore.

Riparto degli obblighi per i RAEE storici e per le altre AEE

Le modifiche agli articoli 23 e 24 chiariscono che i riferimenti ai RAEE storici e ai RAEE provenienti da AEE vanno letti alla luce della nuova definizione introdotta. In particolare, la disciplina distingue tra:

  • RAEE storici in senso proprio, richiamati espressamente come quelli definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera o);
  • RAEE derivanti dalle AEE di cui alla lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, e da tutte le altre AEE di cui alla lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

Finanziamento dei RAEE da fotovoltaico

Per i RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, il finanziamento della gestione è posto a carico dei produttori per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dal fatto che abbiano destinazione domestica o professionale. La norma quindi separa il regime dei fotovoltaici da quello generale dei RAEE storici e delle altre AEE.

Obblighi di raccolta e informazione ai consumatori

L’articolo 28 viene aggiornato per precisare il perimetro temporale degli obblighi relativi ai pannelli fotovoltaici e alle AEE della categoria b) non rientranti nella categoria a). In sintesi:

  • per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012;
  • per le AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non rientranti nell’ambito della lettera a), l’obbligo si applica solo alle apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018. Sono inoltre aggiornati i riferimenti alle norme tecniche CEI/CENELEC applicabili.

Abrogazione di una previsione dell’articolo 40

Viene soppresso il primo periodo del comma 3 dell’articolo 40 del d.lgs. n. 49/2014. Dal contenuto fornito non emerge il testo sostitutivo, quindi si registra solo l’eliminazione della disposizione previgente.

Clausola finanziaria e decorrenza

Il decreto stabilisce l’invarianza finanziaria: le amministrazioni devono attuare gli adempimenti con le risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La data del provvedimento è il 7 gennaio 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.