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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 213

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Normativa italiana26G00008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il d.lgs. 81/2008 per recepire la direttiva UE 2023/2668 sull’amianto. Rafforza obblighi di individuazione, notifica, prevenzione, monitoraggio, formazione e sorveglianza sanitaria; introduce un nuovo elenco di patologie amianto-correlate e nuove regole di misurazione fino al 20 dicembre 2029 e dal 21 dicembre 2029. In vigore dal 31 dicembre 2025.

Aggiornamento della disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto

Aggiornamento della disciplina sulla tutela dall’amianto nei luoghi di lavoro

Il decreto modifica in più punti il titolo IX, capo III, del d.lgs. 81/2008 per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto o a materiali contenenti amianto. L’intervento recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna anche il sistema di sorveglianza, notifica, formazione, monitoraggio e riconoscimento delle patologie correlate.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutte le attività lavorative nelle quali esista un rischio per la salute derivante, o che possa derivare, dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. Sono ricompresi espressamente:

  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
  • rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto;
  • smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti;
  • bonifica delle aree interessate;
  • attività estrattiva o di scavo in pietre verdi;
  • attività di lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.

Individuazione preventiva della presenza di amianto

Prima di avviare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, il datore di lavoro deve inoltre acquisire informazioni:

  • dai proprietari dei locali;
  • da altri datori di lavoro;
  • da altre fonti, compresi i registri pertinenti.

Se le informazioni non sono disponibili, deve essere eseguito un esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato, secondo leggi e prassi nazionali, e il risultato deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori. Le informazioni così ottenute devono essere rese disponibili ad altro datore di lavoro che ne faccia richiesta, esclusivamente per adempiere a tale obbligo.

Valutazione del rischio e priorità degli interventi

Per qualsiasi attività lavorativa che possa comportare esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi per stabilire natura e grado dell’esposizione. La norma impone di dare priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.

Notifica all’organo di vigilanza

Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica, nonché per le attività estrattive o di scavo in pietre verdi con rischio di esposizione, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. La notifica può essere effettuata telematicamente, anche tramite organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, e deve contenere almeno:

  • ubicazione del cantiere e, se del caso, aree specifiche di lavoro;
  • tipo e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività e procedimenti applicati, compresi protezione e decontaminazione, smaltimento rifiuti e, se del caso, ricambio d’aria in ambienti chiusi;
  • numero dei lavoratori interessati, elenco dei lavoratori assegnabili al sito, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica;
  • data di inizio e durata dei lavori;
  • misure adottate per limitare l’esposizione e elenco dei dispositivi da utilizzare. La documentazione relativa al punto sui lavoratori deve essere conservata per 40 anni.

Misure tecniche e organizzative di prevenzione

Nei lavori con rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve adottare misure appropriate affinché:

  • i processi lavorativi siano concepiti per evitare la produzione di polvere di amianto o, se ciò non è possibile, la sua emissione nell’aria;
  • si eliminino o aspirino le polveri alla fonte;
  • si abbatta continuamente la presenza di fibre sospese con acqua nebulizzata e/o incapsulanti;
  • i lavoratori siano sottoposti a idonea decontaminazione;
  • nei lavori in ambienti chiusi sia garantita un’adeguata protezione;
  • locali e attrezzature per il trattamento dell’amianto siano puliti e manutenuti regolarmente;
  • i rifiuti siano raccolti e rimossi il più presto possibile in imballaggi chiusi e etichettati come contenenti amianto, per poi essere trattati secondo la normativa sui rifiuti pericolosi, con rinvio alla disciplina specifica per i rifiuti da attività estrattive o scavo in pietre verdi.

DPI, pause e confinamento

Quando l’attività comporta rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare DPI, inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati allo sforzo fisico richiesto e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da decontaminazione. Per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.

Misurazione delle fibre e valore limite di esposizione

Il datore di lavoro deve misurare a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, la concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale sul lavoratore e, in aggiunta, se necessario, mediante campionamento ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi. I campionamenti devono essere rappresentativi della concentrazione di polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto durante l’attività lavorativa.

Per la misurazione delle fibre:

  • fino al 20 dicembre 2029 si utilizza la microscopia ottica in contrasto di fase;
  • dal 21 dicembre 2029 si utilizza la microscopia elettronica o altro metodo equivalente o più accurato, considerando anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri;
  • i metodi di campionamento e conteggio saranno definiti con successivo decreto ministeriale.

Il valore limite di esposizione resta pari a 0,01 fibre per cm³, calcolato come media ponderata nel tempo di 8 ore, con applicazione della disciplina di misurazione prevista rispettivamente prima e dopo il 21 dicembre 2029.

Gestione del superamento del valore limite

Se il valore limite è superato, oppure se vi è motivo di ritenere che nei lavori siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dell’inizio, tali da produrre polvere di amianto, i lavori devono cessare immediatamente. La prosecuzione è possibile soltanto nella zona interessata se vengono adottate misure adeguate per proteggere i lavoratori. In caso di superamento del limite, devono essere individuate le cause e adottate quanto prima misure idonee a rimediare alla situazione.

Formazione dei lavoratori

La formazione in materia di amianto deve essere effettiva e adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione e ai compiti e metodi di lavoro specifici. I contenuti formativi devono includere anche:

  • funzione, scelta, selezione, limiti e corretto uso dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai DPI delle vie respiratorie;
  • per i lavoratori addetti a demolizione o rimozione dell’amianto, formazione specifica sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre durante i processi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti al rischio connesso alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria:

  • prima dell’adibizione alle mansioni;
  • periodicamente, almeno ogni tre anni oppure con periodicità diversa fissata dal medico competente.

La sorveglianza è finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica; il medico competente deve fornire indicazioni sulle prescrizioni mediche da osservare e sull’opportunità di ulteriori accertamenti sanitari.

Registro degli esposti e comunicazioni agli enti

Il datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria nel registro previsto dal d.lgs. 81/2008 e inviarne copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. Nei rinvii normativi, l’ente sostituito all’ISPESL è l’INAIL.

Patologie da amianto e nuove tutele

Viene introdotta una nuova disciplina delle patologie da amianto: in tutti i casi di malattia professionale correlata all’amianto con diagnosi medica di patologie incluse in un nuovo allegato, si applicano le disposizioni già previste per i casi rilevanti ai fini del riconoscimento e della tutela. Contestualmente, la nozione di neoplasie correlate all’amianto viene agganciata al nuovo allegato XLIII-ter.

Coordinamento normativo e allegati

Il decreto inserisce nel d.lgs. 81/2008 il nuovo allegato XLIII-ter, contenente l’elenco delle patologie rilevanti ai fini della disciplina sulle malattie professionali correlate all’amianto. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti sanzionatori per ricomprendere le nuove disposizioni su valutazione del rischio, notifica e documentazione.

Clausola finanziaria e decorrenza

L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto è datato 31 dicembre 2025 e le modifiche temporali più rilevanti prevedono, per misurazione e valutazione del rischio, il passaggio al nuovo regime dal 21 dicembre 2029.

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