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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

Normativa italiana26G00011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica la normativa italiana sul mercato elettrico per recepire la direttiva UE 2024/1711 e rafforzare tutela dei clienti finali, contratti a prezzo fisso, condivisione dell’energia rinnovabile, forniture di ultima istanza e connessioni flessibili. Diverse disposizioni demandano attuazione ad ARERA entro 6 o 12 mesi dall’entrata in vigore.

Recepimento UE su mercato elettrico, condivisione energia e connessioni flessibili

Recepimento di nuove regole UE sul mercato elettrico

Il decreto interviene in modo ampio sul quadro nazionale dell’energia elettrica per adeguarlo agli atti dell’Unione europea richiamati in premessa, con particolare attenzione alla tutela del cliente finale, alla condivisione dell’energia rinnovabile, alla fornitura di ultima istanza e alla gestione delle connessioni flessibili.

Definizioni e nozioni introdotte

Vengono aggiornate alcune definizioni rilevanti del decreto legislativo n. 210 del 2021. In particolare:

  • il contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso viene descritto come un contratto che mantiene invariate le condizioni, incluso il prezzo, per tutta la durata, pur potendo contenere un elemento flessibile legato a variazioni tra ore di punta e non di punta;
  • viene definito il fornitore di ultima istanza, quale soggetto che assicura la fornitura ai clienti finali rimasti senza fornitore;
  • viene definito l’accordo di connessione flessibile, che può limitare e controllare immissione e prelievo dalla rete;
  • viene definita la condivisione dell’energia come autoconsumo da parte di clienti attivi di energia rinnovabile generata o stoccata extra loco o in siti condivisi, oppure trasferita da altro cliente attivo, a titolo oneroso o gratuito.

Diritti dei clienti finali e contratti di fornitura

La disciplina dei clienti finali viene ampliata per rafforzare trasparenza e libertà contrattuale. È riconosciuto il diritto di avere più di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell’energia e, nei propri locali, più di un punto di misurazione e di fatturazione.

Su richiesta, tutti i clienti finali hanno diritto a stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso di durata almeno annuale con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che superi i 200.000 clienti finali.

Le informazioni precontrattuali devono includere, tra l’altro:

  • identità, indirizzo e contatti del fornitore e dell’assistenza consumatori;
  • indicazione se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;
  • prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato e dinamici, le singole componenti del prezzo;
  • informazioni su pagamenti una tantum, promozioni, servizi aggiuntivi, sconti, rischi e opportunità dei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, nonché sull’eventuale necessità di installare un contatore adeguato;
  • possibilità di avvalersi delle associazioni dei consumatori per reclamo e procedure extragiudiziali di conciliazione.

È inoltre previsto che, nel caso di proroga del contratto, si applichino i medesimi obblighi informativi previsti per la conclusione del contratto.

Tutela dei clienti con contratti a prezzo fisso

Per i clienti titolari di contratti di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso è previsto che:

  • possano, su richiesta, partecipare alla gestione della domanda, alla condivisione dell’energia e ai meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;
  • il fornitore non possa modificare unilateralmente in senso sfavorevole le condizioni economiche o di durata né risolvere il contratto prima della scadenza.

L’ARERA è chiamata ad assicurare la tutela dal rischio di interruzione della fornitura per i clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.

Fornitura di ultima istanza

La regolazione dei servizi di ultima istanza deve essere improntata a criteri equi, trasparenti e non discriminatori nella selezione dei fornitori. I fornitori incaricati devono comunicare ai clienti, via PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, termini e condizioni del servizio e garantire la continuità della fornitura per il tempo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e comunque per almeno sei mesi.

I clienti serviti nell’ambito del servizio di ultima istanza conservano i diritti propri del cliente finale e il servizio deve favorire il passaggio a offerte di mercato.

Formazione dei prezzi e gestione del rischio dei fornitori

La disciplina sui mercati dell’energia elettrica viene integrata imponendo ai fornitori l’adozione di strategie di copertura per limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti causato dalla volatilità dei prezzi all’ingrosso. Devono inoltre essere adottate misure idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.

L’ARERA verifica il rispetto di tali obblighi esercitando i propri poteri ispettivi e sanzionatori.

Condivisione dell’energia rinnovabile

La disciplina della condivisione dell’energia viene rafforzata e resa più operativa. I clienti attivi possono nominare un terzo come organizzatore della condivisione per attività di comunicazione, supporto alla gestione dei carichi e degli impianti, stipula dei contratti e fatturazione, nonché installazione, esercizio, misurazione e manutenzione degli impianti.

L’organizzatore, o il soggetto terzo, può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione rinnovabile fino a 6 MW senza essere considerato cliente attivo, salvo la partecipazione al progetto di condivisione. Deve comunque operare con servizi, prezzi, tariffe e condizioni trasparenti e non discriminatori.

Ai clienti attivi che partecipano alla condivisione sono riconosciuti:

  • lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, salvi imposte, prelievi non discriminatori e oneri di rete commisurati ai costi;
  • i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;
  • l’esenzione dagli obblighi previsti per i fornitori, quando la condivisione avviene tra clienti civili con potenza installata fino a 30 kW per singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomìni;
  • l’accesso volontario a schemi contrattuali tipo con condizioni eque e trasparenti;
  • la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra partecipanti;
  • il diritto a essere informati di eventuali modifiche delle zone di offerta e delle regole applicabili alla condivisione;
  • l’obbligo di notificare gli accordi ai gestori di sistema e agli operatori di mercato interessati;
  • la tutela contro trattamenti iniqui o discriminatori.

Se alla condivisione partecipano clienti finali di dimensioni maggiori delle PMI, la capacità degli impianti di generazione associati non può superare 6 MW.

I gestori di trasmissione e distribuzione devono raccogliere, validare e comunicare mensilmente i dati di misura per determinare l’energia condivisa. Il GSE deve monitorare mensilmente i dati e fungere da punto di contatto per registrazione degli accordi, informazioni e aggiornamenti sui punti di misura e sui cambi di ubicazione o partecipazione.

Trasparenza sulle connessioni e connessioni flessibili

Viene rafforzato l’obbligo di trasparenza dei gestori di rete sulle capacità disponibili per nuove connessioni. L’ARERA deve disciplinare modalità di pubblicazione di informazioni chiare, con elevata granularità spaziale, sulla capacità disponibile e sulla possibilità di connessione flessibile nelle aree congestionate, aggiornandole almeno trimestralmente. La regola non si applica ai gestori che servono meno di 100.000 clienti o piccoli sistemi isolati.

È inoltre previsto che i gestori di trasmissione e distribuzione garantiscano la possibilità di accordi di connessione flessibile nelle zone con capacità nulla o limitata. Tali accordi possono richiedere un sistema di controllo della potenza certificato. La regolazione deve assicurare che:

  • le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete;
  • sia garantita la conversione a connessioni stabili quando la rete si sviluppa;
  • nelle zone in cui il potenziamento della rete non sia la soluzione più efficiente, gli accordi flessibili possano essere permanenti, anche per lo stoccaggio;
  • gli accordi indichino capacità continua e flessibile, oneri di rete e durata, con la data prevista per la connessione dell’intera capacità continua.

Non discriminazione e gestione delle richieste di connessione

Le imprese distributrici devono evitare discriminazioni tra utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate.

Devono inoltre informare in modo trasparente gli utenti sullo stato e sul trattamento delle richieste di connessione entro tre mesi dalla domanda. Se la richiesta non è ancora accolta o respinta definitivamente, l’aggiornamento deve essere periodico, almeno trimestrale. È prevista anche la possibilità per gli utenti di presentare la richiesta di connessione e la documentazione solo in formato digitale.

Tempistiche di attuazione

L’ARERA deve adottare i provvedimenti attuativi:

  • entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per le disposizioni sui contratti e sulla gestione del rischio dei fornitori;
  • entro dodici mesi per le regole sulla trasparenza delle capacità di rete;
  • entro sei mesi per la disciplina degli accordi di connessione flessibile.

Per alcuni adeguamenti già previsti nel decreto legislativo n. 210 del 2021 è inoltre indicato il termine del 2026 per l’implementazione delle misure relative alla conciliazione e alla regolazione degli oneri dei fornitori.

Clausola finanziaria

L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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