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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 209

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

Normativa italiana26G00002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto recepisce la direttiva UE 2023/2673 sui servizi finanziari a distanza, introducendo nuove regole nel Codice del consumo, nel TUB e nel Codice delle assicurazioni: informazioni precontrattuali, diritto di recesso online, chiarimenti adeguati, tutele contro interfacce manipolative e sanzioni. Le modifiche si applicano dal 19 giugno 2026 ai contratti conclusi dopo tale data.

Servizi finanziari a distanza ai consumatori

Servizi finanziari a distanza ai consumatori

Il decreto aggiorna la disciplina italiana della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recependo la direttiva (UE) 2023/2673. Interviene soprattutto sul Codice del consumo, con riflessi coordinati sul TUB e sul Codice delle assicurazioni private, rafforzando informazione precontrattuale, diritto di recesso, trasparenza delle interfacce online e vigilanza.

Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa di settore

La nuova sezione del Codice del consumo si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, insieme ad altre disposizioni del Codice indicate espressamente. Restano fermi i regimi speciali e le discipline di settore in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, sistemi di pagamento e previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti.

Se i contratti a distanza prevedono un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o distinte della stessa natura, la disciplina si applica in via generale all’accordo iniziale. Se invece non esiste un accordo iniziale, ma vi sono operazioni successive tra le stesse parti, alcune regole si applicano solo alla prima operazione; se per oltre un anno non vi sono operazioni della stessa natura, la successiva torna a essere considerata prima operazione.

È previsto inoltre che, se le parti scelgono una legge diversa da quella italiana, al consumatore continuino comunque ad applicarsi le tutele previste dalla sezione.

Definizioni rilevanti

Ai fini della nuova disciplina si utilizzano, oltre alle definizioni generali del Codice del consumo, quelle di:

  • interfaccia online, rinviando alla definizione del regolamento (UE) 2022/2065;
  • stratificazione, intesa come tecnica di presentazione che evidenzia nel primo livello le informazioni fondamentali e colloca le altre in livelli accessori.

Informazioni precontrattuali dovute al consumatore

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili su un ampio insieme di elementi, tra cui identità, contatti, iscrizioni e autorizzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo e oneri, rischi specifici, diritti di recesso, durata del contratto, legge applicabile e foro, lingua delle comunicazioni, eventuali meccanismi di reclamo e presenza di fondi di garanzia.

Le informazioni vanno rese su supporto durevole e in formato facilmente leggibile; per i consumatori con disabilità, su richiesta, devono essere rese in formato adeguato e accessibile. Se le informazioni sono fornite meno di un giorno prima della conclusione, il professionista deve inviare un promemoria sul recesso, su supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione.

Per alcune informazioni è ammessa la stratificazione elettronica, purché sia sempre possibile visualizzare, salvare e stampare l’intero set informativo come documento unico e purché tutte le informazioni siano comunque presentate prima della conclusione del contratto.

Comunicazioni telefoniche

Nelle comunicazioni mediante telefonia vocale, il professionista deve dichiarare in modo inequivocabile all’inizio della chiamata la propria identità e lo scopo commerciale della telefonata. Se la chiamata è o può essere registrata, il consumatore deve esserne informato.

Con consenso espresso del consumatore, in questa fase possono essere fornite solo alcune informazioni essenziali, mentre le altre devono essere trasmesse su supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto.

Diritto di recesso e recesso online

Il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni di calendario senza penali e senza indicarne il motivo; il termine è elevato a 30 giorni di calendario per i contratti aventi ad oggetto forme pensionistiche complementari individuali, comprese le assicurazioni sulla vita.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto oppure, se successiva, dalla ricezione delle condizioni contrattuali e delle informazioni previste. Per i servizi di investimento, l’efficacia del contratto resta sospesa durante il decorso del termine di recesso.

Se il consumatore non riceve condizioni e informazioni dovute, il recesso scade comunque dopo 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione; ciò non vale se il consumatore non è stato informato del diritto di recesso.

Per i contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online, il professionista deve mettere a disposizione una funzione di recesso online, facilmente visibile e accessibile, con indicazioni standardizzate per avviare e confermare il recesso. Dopo la conferma deve inviare senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con contenuto, data e ora della trasmissione.

Il recesso si considera tempestivo se la dichiarazione è trasmessa prima della scadenza del termine.

Eccezioni al diritto di recesso

Il diritto di recesso non si applica, tra l’altro, a:

  • servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni di mercato non controllabili dal professionista, come cambio, strumenti monetari, valori mobiliari, quote di OICR, futures, FRA, swap e opzioni su tali strumenti;
  • polizze viaggio e bagagli o analoghe polizze a breve termine di durata inferiore a un mese;
  • contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta scritta esplicita del consumatore prima dell’esercizio del recesso.

Pagamento del servizio già prestato e restituzioni

Se il consumatore recede, può essere tenuto a pagare solo il corrispettivo del servizio finanziario effettivamente già prestato, in misura proporzionata e non penalizzante. In caso di contratto di assicurazione, non è tenuto a pagare alcun importo.

Il professionista deve rimborsare gli importi ricevuti entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di recesso; il consumatore, a sua volta, deve restituire quanto ricevuto entro lo stesso termine.

Chiarimenti adeguati e assistenza umana

Prima della conclusione del contratto, i professionisti devono offrire chiarimenti adeguati per consentire al consumatore di valutare l’adeguatezza del contratto e degli eventuali servizi accessori rispetto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I chiarimenti sono gratuiti e riguardano almeno informazioni precontrattuali, caratteristiche essenziali del contratto ed effetti specifici, comprese le conseguenze di mancato o ritardato pagamento.

Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere intervento umano nella stessa lingua usata nelle informazioni precontrattuali, sia nella fase precontrattuale sia, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto.

Protezione contro interfacce online manipolative

Il professionista deve adottare procedure interne per evitare che l’architettura o il funzionamento delle interfacce online inducano in errore, manipolino il consumatore o ne compromettano la capacità di decisione libera e informata. In particolare, le interfacce non devono:

  • attribuire maggiore rilevanza a determinate scelte;
  • riproporre ripetutamente scelte già effettuate, anche tramite pop-up invasivi;
  • rendere il recesso più difficile della sottoscrizione.

Vigilanza e poteri delle autorità

Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare possono ordinare la cessazione o vietare l’avvio di pratiche non conformi alla nuova sezione. Restano ferme le competenze dell’AGCM e le discipline speciali di settore.

Per le violazioni di competenza IVASS sono introdotti meccanismi di presentazione di impegni, con possibile chiusura del procedimento o sospensione dei termini; in caso di mancato rispetto degli impegni, l’IVASS può irrogare sanzioni con aumento del 10% dei limiti edittali massimi.

Sanzioni e nullità

La violazione della nuova sezione è punita, salvo il reato, con sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione, raddoppiabile nei casi di particolare gravità, recidiva o violazione degli ordini di cessazione.

È prevista la nullità del contratto se il professionista ostacola il recesso, non rimborsa le somme dovute oppure viola gli obblighi informativi in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione del servizio offerto. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio e comporta restituzioni reciproche, con specifiche regole per i contratti assicurativi.

Modifiche al TUB e al Codice delle assicurazioni private

Nel TUB vengono aggiornate alcune regole di informazione e recesso nei contratti di credito, con rinvio alla nuova funzione di recesso online per i contratti a distanza conclusi tramite interfaccia online.

Nel Codice delle assicurazioni private vengono coordinate le regole di informazione e di recesso, con una nuova disciplina del recesso nei contratti assicurativi a distanza. Il recesso non è esercitabile, tra l’altro, se il contraente chiede la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate entro il termine di recesso, oppure se, nelle polizze obbligatorie, il sinistro si verifica entro tale termine.

Sono inoltre introdotti nel settore assicurativo meccanismi di impegni e di riapertura dei procedimenti analoghi a quelli previsti per l’IVASS.

Decorrenza e regime transitorio

Le modifiche si applicano dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per alcune opzioni normative esercitate dall’Italia.

Abrogazione della disciplina precedente

È abrogata, con decorrenza dal 19 giugno 2026, la sezione IV-bis del Codice del consumo relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, sostituita dalla nuova sezione disciplinata dal decreto.

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