Cassazione Penale, Sentenza n. 24385/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Belotti ha impugnato la conferma della condanna per omicidio per i fatti connessi alla morte di Walter Angelo Monguzzi, articolando tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della scriminante della legittima difesa (reale o putativa) ed eventuale eccesso colposo; 2) vizio di qualificazione dell'elemento psicologico, sostenendo che il fatto fosse configurabile come omicidio preterintenzionale (non dolo); 3) censura sull'applicazione dell'aggravante dei futili motivi e sulla mancata valorizzazione dell'attenuante della provocazione, deducendo che la condotta di Monguzzi nelle fasi successive avrebbe giustificato o attenuato la reazione di Belotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile come reiterativo il primo motivo e infondati il secondo e il terzo, confermando la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la legittima difesa (reale o putativa) e l'eccesso colposo, hanno qualificato l'elemento psicologico come dolo (al più d'impeto o, comunque, non riducibile a preterintenzione), e hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante dei futili motivi e non riconosciuto l'attenuante della provocazione. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza di merito (condanna a 14 anni di reclusione) è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 55 cod. pen.
Il Collegio ha richiamato il principio per escludere l'applicabilità dell'eccesso colposo qualora manchi una scriminante effettiva (ossia non può essere invocato l'eccesso colposo se non è concretamente configurabile la legittima difesa).
art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze aggravanti, in particolare per la configurazione dei futili motivi come aggravante soggettiva.
art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.
Citato in relazione alle circostanze attenuanti (provocazione), la Corte ha ritenuto che la fattispecie non soddisfacesse i presupposti per riconoscere l'attenuante della provocazione.
Massime di principio
- La legittima difesa (reale o putativa) richiede elementi oggettivi e proporzionalità: convinzioni soggettive non suffragate da elementi obiettivi non integrano la scriminante.
- L'eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 cod. pen. non è configurabile se in realtà non sussiste alcuna scriminante concreta; non si può fondare l'eccesso su una mera percezione soggettiva priva di riscontro fattuale.
- La qualificazione tra dolo intenzionale, dolo d'impeto (o eventuale) e preterintenzione dipende dalla prevedibilità e volontarietà dell'evento lesivo: rapidità dell'azione e prevedibilità dell'evento mortale possono orientare verso il dolo d'impeto o dolo eventuale, mentre la preterintenzione richiede esclusione della rappresentazione dell'evento letale.
- L'aggravante dei futili motivi si valuta secondo un doppio criterio: oggettivo (sproporzione tra evento e motivo) e soggettivo (moto interiore ingiustificato che fa del motivo un pretesto per uno sfogo criminale).
- L'attenuante della provocazione è esclusa quando la condotta della vittima sia meramente difensiva o quando non sia dimostrato che abbia provocato una reazione sproporzionata e giuridicamente rilevante nell'autore del fatto.
- La valutazione probatoria in situazioni di contrasto tra versioni è affidata al giudice di merito: dichiarazioni oculari concordi e riscontri oggettivi (danni ai veicoli, segni sulla sede stradale, consulenze tecniche) prevalgono su ricostruzioni alternative non supportate.
- L'assenza parziale di riprese video non annulla la valutazione probatoria complessiva se esistono fonti testimoniali e riscontri tecnici coerenti tra loro.
- Dichiarazioni post-evento dell'imputato (es. racconti a terzi) possono essere valorizzate dai giudici come indizio dello stato d'animo e della finalità dell'azione, utili alla ricostruzione dell'elemento soggettivo.
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