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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24385/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Belotti ha impugnato la conferma della condanna per omicidio per i fatti connessi alla morte di Walter Angelo Monguzzi, articolando tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della scriminante della legittima difesa (reale o putativa) ed eventuale eccesso colposo; 2) vizio di qualificazione dell'elemento psicologico, sostenendo che il fatto fosse configurabile come omicidio preterintenzionale (non dolo); 3) censura sull'applicazione dell'aggravante dei futili motivi e sulla mancata valorizzazione dell'attenuante della provocazione, deducendo che la condotta di Monguzzi nelle fasi successive avrebbe giustificato o attenuato la reazione di Belotti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile come reiterativo il primo motivo e infondati il secondo e il terzo, confermando la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la legittima difesa (reale o putativa) e l'eccesso colposo, hanno qualificato l'elemento psicologico come dolo (al più d'impeto o, comunque, non riducibile a preterintenzione), e hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante dei futili motivi e non riconosciuto l'attenuante della provocazione. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza di merito (condanna a 14 anni di reclusione) è stata confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 55 cod. pen.

    Il Collegio ha richiamato il principio per escludere l'applicabilità dell'eccesso colposo qualora manchi una scriminante effettiva (ossia non può essere invocato l'eccesso colposo se non è concretamente configurabile la legittima difesa).

  • art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze aggravanti, in particolare per la configurazione dei futili motivi come aggravante soggettiva.

  • art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Citato in relazione alle circostanze attenuanti (provocazione), la Corte ha ritenuto che la fattispecie non soddisfacesse i presupposti per riconoscere l'attenuante della provocazione.

Massime di principio

  • La legittima difesa (reale o putativa) richiede elementi oggettivi e proporzionalità: convinzioni soggettive non suffragate da elementi obiettivi non integrano la scriminante.
  • L'eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 cod. pen. non è configurabile se in realtà non sussiste alcuna scriminante concreta; non si può fondare l'eccesso su una mera percezione soggettiva priva di riscontro fattuale.
  • La qualificazione tra dolo intenzionale, dolo d'impeto (o eventuale) e preterintenzione dipende dalla prevedibilità e volontarietà dell'evento lesivo: rapidità dell'azione e prevedibilità dell'evento mortale possono orientare verso il dolo d'impeto o dolo eventuale, mentre la preterintenzione richiede esclusione della rappresentazione dell'evento letale.
  • L'aggravante dei futili motivi si valuta secondo un doppio criterio: oggettivo (sproporzione tra evento e motivo) e soggettivo (moto interiore ingiustificato che fa del motivo un pretesto per uno sfogo criminale).
  • L'attenuante della provocazione è esclusa quando la condotta della vittima sia meramente difensiva o quando non sia dimostrato che abbia provocato una reazione sproporzionata e giuridicamente rilevante nell'autore del fatto.
  • La valutazione probatoria in situazioni di contrasto tra versioni è affidata al giudice di merito: dichiarazioni oculari concordi e riscontri oggettivi (danni ai veicoli, segni sulla sede stradale, consulenze tecniche) prevalgono su ricostruzioni alternative non supportate.
  • L'assenza parziale di riprese video non annulla la valutazione probatoria complessiva se esistono fonti testimoniali e riscontri tecnici coerenti tra loro.
  • Dichiarazioni post-evento dell'imputato (es. racconti a terzi) possono essere valorizzate dai giudici come indizio dello stato d'animo e della finalità dell'azione, utili alla ricostruzione dell'elemento soggettivo.

Testo integrale

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