Cassazione Civile, Ordinanza n. 18893/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una scrittura privata del 1 aprile 2010, con cui il de cuius si impegnava a finanziare per euro 190.000 l'acquisto del 50% circa di quote di una farmacia, somma che secondo la ricostruzione dell'attrice doveva essere poi restituita dal beneficiario del finanziamento. L'attrice, quale erede universale del marito, ha chiesto la risoluzione del contratto di mutuo e la condanna alla restituzione della somma oltre interessi, deducendo che la somma era stata effettivamente versata e che una scrittura del 3 maggio 2010 attestava il finanziamento per il 50% dell'operazione societaria. Il convenuto ha negato la dazione e l'obbligo restitutorio, sostenendo che la scrittura del 1 aprile 2010 fosse solo una puntuazione o un preliminare di mutuo non seguito da esecuzione. In cassazione ha dedotto sei motivi: violazione dell'art. 1813 c.c. per mancato accertamento del perfezionamento del mutuo reale; violazione delle regole sulle presunzioni e sui limiti di prova per superamento dei limiti di valore; violazione del giudicato interno e degli artt. 329 e 342 c.p.c. quanto alla rappresentanza della moglie del mutuante; violazione degli artt. 1387 e 1388 c.c. sulla prova del potere rappresentativo desumibile dal comportamento; nullità per motivazione apparente; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando la corretta lettura della scrittura come promessa di mutuo, l'ammissibilità della prova presuntiva alla luce della scrittura successiva quale prova scritta del finanziamento, la non formazione del giudicato interno sulle questioni riproposte in appello e la sufficienza della motivazione in ordine alla rappresentanza desunta da comportamenti concludenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato la risoluzione del contratto del 1 aprile 2010 per inadempimento del convenuto e lo aveva condannato a restituire euro 190.000 oltre interessi legali dalla domanda, oltre alle spese dei gradi di merito. In sede di legittimità ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha escluso sia violazioni dell'art. 1813 c.c. sia errori nell'uso delle presunzioni, sia un giudicato interno preclusivo, sia un vizio di motivazione apparente, rilevando che il giudizio di appello era stato correttamente esaminato nel merito perché contenente censure specifiche e che la rappresentanza della moglie del mutuante poteva essere desunta da un comportamento concludente, senza necessità di espressa spendita del nome nei contratti a forma libera.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
Il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna della cosa, ma ciò non esclude che le parti possano concludere una promessa di mutuo; la questione della qualificazione della scrittura è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per errata ermeneutica contrattuale.
artt. 2721, 2726 e 2729 c.c.
La prova per presunzioni è stata ritenuta utilizzabile perché la scrittura del 3 maggio 2010 costituiva prova scritta del finanziamento ricevuto, rendendo ammissibile il ricorso a presunzioni per gli ulteriori profili di fatto.
art. 2724 n. 1 c.c.
La prova scritta del finanziamento contenuta nella scrittura successiva rendeva ammissibile la prova presuntiva.
art. 329 comma 2 c.p.c.
Il giudicato interno riguarda una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'appello investe uno degli elementi della statuizione, riapre la cognizione sull'intera questione.
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata, senza formule sacramentali o progetto alternativo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Le censure che in realtà contestano la valutazione di fatto o delle prove non integrano corretta deduzione di violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente non sussiste quando la decisione espone una ratio comprensibile e non meramente assertiva; è invece inammissibile la censura che mira a rivalutare il merito.
art. 1387 c.c.
La rappresentanza può desumersi anche da comportamenti concludenti nei contratti a forma libera, non essendo necessaria un'espressa spendita del nome.
art. 1388 c.c.
Gli effetti del contratto si producono direttamente nella sfera del rappresentato quando il potere rappresentativo sia esternato con comportamento univoco e concludente.
art. 112 c.p.c.
È stata esclusa l'omessa pronuncia perché la corte di merito aveva comunque deciso l'eccezione di inammissibilità dell'appello esaminando il gravame nel merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di mutuo, la natura reale del contratto non impedisce alle parti di stipulare una promessa di mutuo; la qualificazione della scrittura come promessa, preliminare o contratto già perfezionato dipende dall'interpretazione del contenuto negoziale e non da formule rituali.
- La deduzione di violazione dell'art. 1813 c.c. non è ammissibile quando si contesti in realtà l'accertamento di fatto sulla consegna della somma o sulla provenienza del denaro, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- La prova per presunzioni può essere utilizzata quando esista una prova scritta idonea a sorreggere l'accertamento del fatto principale o di fatti ulteriori collegati, senza che sia necessaria una specifica motivazione aggiuntiva se il percorso inferenziale è chiaramente esplicitato.
- Il giudicato interno non si forma su singoli frammenti isolati della motivazione, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l'impugnazione che investa uno di tali elementi riapre la questione nel suo insieme.
- Nei contratti a forma libera il potere rappresentativo può essere esternato anche per fatti concludenti, senza necessità di espressa spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento sia univoco e idoneo a rendere percepibile all'altro contraente l'agire per conto altrui.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto o è incomprensibile; non è sindacabile in cassazione la mera insufficienza o la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che il gravame individui le parti della decisione contestate e le ragioni della critica in modo specifico e argomentato, senza bisogno di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
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