Sentenza del 20/02/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso di liquidazione IRPEF - Motivazione dell' avviso di accertamento di maggior valore di un immobile - Listino prezzi degli immobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso con cui l’Amministrazione aveva determinato un maggior valore dell’immobile, ritenendo insufficiente la motivazione fondata in modo generico su un listino dei prezzi immobiliari redatto dalla Camera di commercio. L’indicazione astratta del criterio e il semplice richiamo a valori medi non consentivano di comprendere gli elementi concreti utilizzati per la stima, né di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione non può ritenersi adeguatamente motivata quando l’avviso si limita a richiamare in modo generico un criterio estimativo o un listino camerale, senza indicare le specifiche circostanze dell’immobile e le ragioni per cui il suo valore dovrebbe discostarsi da quello dichiarato. Il listino può costituire un elemento indicativo, ma non prova da solo il valore effettivo del bene, poiché il prezzo concreto può essere anche sensibilmente diverso dai valori medi pubblicati. L’Ufficio deve quindi svolgere ulteriori accertamenti o indagini riferiti alla specifica fattispecie e, in giudizio, provare l’effettiva sussistenza dei presupposti della maggiore pretesa. L’esito è favorevole al contribuente, con conseguente illegittimità dell’avviso privo di adeguata motivazione e supporto probatorio.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento o liquidazione deve indicare in modo concreto e comprensibile i presupposti di fatto e i criteri utilizzati per determinare la maggiore imposta.
- Il semplice richiamo a valori medi, listini o quotazioni di mercato ha valore meramente indicativo e non è normalmente sufficiente, da solo, a dimostrare il valore effettivo di uno specifico immobile.
- L’Amministrazione deve collegare i dati generali del listino alle caratteristiche concrete del bene, come ubicazione, stato di conservazione, qualità, destinazione, superficie e condizioni della compravendita.
- In caso di contestazione, l’Ufficio deve fornire la prova dell’effettiva fondatezza della maggiore valutazione e non può integrare solo successivamente una motivazione originariamente generica.
- Il contribuente può contestare l’avviso evidenziando sia l’insufficienza della motivazione sia la mancanza di elementi specifici che dimostrino lo scostamento tra il valore dichiarato e quello accertato.
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